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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14599/2020 del 09/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomina creditrice)

La controversia

Una condomina, creditrice dell'appaltatore titolare di un'impresa edile, pignorava presso il condominio le somme che quest'ultimo doveva all'impresa a titolo di corrispettivo di un appalto. Il condominio rendeva dichiarazione negativa, affermando di avere già pagato il dovuto e producendo una quietanza priva di data certa. La creditrice contestava la dichiarazione nelle forme dell'art. 548 c.p.c., secondo la disciplina anteriore alla modifica introdotta dalla L. 228/2012. Il Tribunale di Catania accertava il credito dell'appaltatore verso il condominio, ritenendo che la quietanza senza data certa non fosse opponibile alla creditrice procedente. La Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata l'11 febbraio 2016, accoglieva l'appello del condominio, sul presupposto che la creditrice, essendo condomina, non fosse estranea al rapporto tra condominio e appaltatore. La ricorrente proponeva tre motivi: con il primo denunciava il travisamento e la mancata considerazione del motivo d'appello, la mancata impugnazione dei capi della sentenza di primo grado e l'omessa motivazione, richiamando l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; con il secondo deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 2917 e 2704 c.c., sostenendo che la quietanza senza data certa anteriore al pignoramento non le fosse opponibile, poiché era terza rispetto al rapporto contrattuale da cui derivava il credito pignorato; con il terzo denunciava violazione dell'art. 91 c.p.c. per l'erronea liquidazione delle spese. Il condominio resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: il travisamento o l'omessa pronuncia su un motivo d'appello non integrano l'omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; inoltre, l'omessa motivazione è censurabile solo nei limiti delle anomalie motivazionali riconducibili al minimo costituzionale, non dedotte né ravvisate nel caso. Ha accolto il secondo motivo, affermando che il singolo condomino resta terzo, ai fini considerati, rispetto al rapporto contrattuale instaurato dall'amministratore in nome del condominio: la quietanza priva di data certa anteriore al pignoramento è quindi inopponibile al condomino che pignora il credito dell'appaltatore verso il condominio. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulle spese. Ha cassato la sentenza d'appello in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La quietanza di pagamento sprovvista di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell’art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata, ex artt. 543 c.p.c. e segg., i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio, in quanto egli è terzo estraneo al rapporto contrattuale da cui origina l’oggetto di pignoramento.

    La scrittura privata non autenticata e priva di data certa anteriore al pignoramento non può essere opposta al condomino procedente, il quale è terzo rispetto al contratto tra condominio e appaltatore da cui deriva il credito pignorato.

  • art. 2917 c.c.

    La quietanza di pagamento sprovvista di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell’art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata, ex artt. 543 c.p.c. e segg., i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio, in quanto egli è terzo estraneo al rapporto contrattuale da cui origina l’oggetto di pignoramento.

    Nel decidere la contestazione dell'estinzione del credito pignorato, la Corte applica la regola per cui il pagamento allegato dal terzo pignorato non è opponibile al creditore procedente, se documentato da quietanza priva di data certa anteriore al pignoramento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il “fatto” richiamato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è un “fatto storico” oggetto del giudizio, sia esso principale o secondario, il quale abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, nel senso che, ove esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia.

    Il motivo di ricorso previsto dalla norma riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non l'omessa pronuncia o il travisamento di un motivo d'appello né la mera carenza di motivazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il ricorrente deve specificare il fatto storico asseritamente omesso, la fonte della sua esistenza, le circostanze della sua discussione processuale e la sua decisività; non basta lamentare che il giudice non abbia esaminato singoli elementi probatori.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    La censura di omesso esame deve rispettare gli oneri di specifica indicazione del fatto e dei relativi elementi processuali richiesti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Ciò posto, l’omessa pronuncia su un motivo di appello – così come il suo “travisamento” – può integrare, semmai, la violazione dell’art. 112 c.p.c., ma non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    L'omessa pronuncia su un motivo d'appello, o il suo travisamento, attiene alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non configura il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (testo modificato dal D.L. 83/2012, convertito dalla L. 134/2012)

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al “minimo costituzionale”, nel senso che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Dopo la modifica della norma, il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sulla sua esistenza, quali la mancanza assoluta, l'apparenza, il contrasto irriducibile o l'incomprensibilità obiettiva; non è sufficiente un difetto di sufficienza motivazionale.

  • art. 543 c.p.c.

    La quietanza di pagamento sprovvista di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell’art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata, ex artt. 543 c.p.c. e segg., i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio, in quanto egli è terzo estraneo al rapporto contrattuale da cui origina l’oggetto di pignoramento.

    Nel pignoramento presso terzi dei crediti dell'appaltatore verso il condominio, il condomino creditore agisce in proprio ed è terzo rispetto al rapporto contrattuale sottostante; il pagamento documentato da quietanza senza data certa anteriore alla notificazione del pignoramento non gli è opponibile.

  • art. 548 c.p.c.

    Tale principio va poi coordinato con quello, già affermato da questa Corte, secondo cui in sede di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall’art. 548 c.p.c., fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall’art. 549 c.p.c.), il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris.

    Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo disciplinato, per il regime applicabile, dall'art. 548 c.p.c., il creditore procedente agisce iure proprio ed è terzo rispetto ai rapporti tra debitore esecutato e terzo pignorato.

  • art. 549 c.p.c.

    Tale principio va poi coordinato con quello, già affermato da questa Corte, secondo cui in sede di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall’art. 548 c.p.c., fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall’art. 549 c.p.c.), il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris.

    La qualità di terzo del creditore procedente, che agisce iure proprio nell'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, vale anche per il procedimento a cognizione sommaria oggi regolato dall'art. 549 c.p.c.

  • art. 2702 c.c.

    E comunque, quand’anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 c.c., ma, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.

    Anche quando la quietanza sia opponibile al creditore procedente, essa non ha efficacia probatoria privilegiata nei suoi confronti: costituisce prova atipica di valore indiziario, liberamente contestabile e valutabile insieme agli altri elementi acquisiti.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

    La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di merito per una nuova decisione conforme al principio di diritto enunciato.

Massime di principio

  • Il condomino che pignora presso il condominio i crediti del debitore esecutato verso quest'ultimo è terzo, ai fini dell'opponibilità della quietanza, rispetto al rapporto contrattuale instaurato dall'amministratore tra il condominio e il creditore del condominio. La contitolarità pro quota delle obbligazioni condominiali e la responsabilità dei condomini per esse non li trasformano in parti tecniche dei contratti conclusi dall'amministratore.
  • La quietanza priva di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell'art. 2704 c.c., al condomino creditore procedente che pignora il credito del debitore esecutato verso il condominio.
  • Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, il creditore procedente agisce iure proprio ed è terzo rispetto ai rapporti intercorsi tra debitore esecutato e debitor debitoris; la quietanza del pagamento può essergli opposta solo se ha data certa anteriore alla notificazione del pignoramento.
  • Anche se opponibile al creditore procedente, la quietanza, quale res inter alios acta, non beneficia nei suoi confronti dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2702 c.c.; ha valore indiziario, può essere contestata e va valutata con gli altri elementi di prova.
  • Ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo. L'omessa pronuncia o il travisamento di un motivo d'appello non costituiscono omesso esame di un fatto storico e non possono essere denunciati sotto tale vizio.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione del fatto, del dato da cui risulta, delle circostanze della sua discussione processuale e della sua decisività; l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori non è sufficiente quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alle anomalie che incidono sull'esistenza stessa della motivazione, come la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o l'incomprensibilità obiettiva; il semplice difetto di sufficienza non è censurabile.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziParti comuniImpugnazioni
RamiEsecuzioniCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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