Cassazione Civile, Ordinanza n. 01788/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un diniego di rimborso IRPEF relativo all'anno 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva invece accolto la domanda, rilevando che i fatti allegati dalla contribuente risultavano sostanzialmente ammessi dall'Agenzia delle Entrate, la quale si era limitata a sostenere l'avvenuto versamento del capitale senza contestare l'omesso pagamento degli interessi richiesti. Pur accogliendo l'appello, la sentenza di merito aveva liquidato le spese in euro 300 per il primo grado e euro 600 per il secondo, senza indicare i criteri di liquidazione, senza distinguere le singole voci e senza riconoscere gli esborsi documentati. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la contribuente censura la liquidazione delle spese perché inferiore ai parametri minimi e priva della liquidazione degli esborsi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha richiamato il principio per cui, dopo il D.M. n. 55 del 2014, i parametri forensi sono criteri di orientamento e la motivazione analitica della liquidazione è necessaria quando vi sia uno scostamento apprezzabile dai parametri medi; inoltre non possono essere liquidate somme simboliche o non consone al decoro professionale, in base all'art. 2233, comma 2, c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché aveva liquidato le spese in modo generico e senza esaminare gli esborsi documentati, e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come norma processuale che consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge
art. 4 del D.M. n. 55 del 2014
i parametri di liquidazione dei compensi forensi costituiscono criteri di orientamento per il giudice nella regolazione delle spese di lite
art. 2233, comma 2, c.c.
impedisce la liquidazione di somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione
D.M. n. 140 del 2012
richiamato solo per distinguerlo dal D.M. n. 55 del 2014, poiché disciplina i compensi tra professionista e cliente
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, i parametri forensi non hanno più valore di minimi inderogabili, ma fungono da criteri di orientamento e da misura economica standard della prestazione professionale.
- Il giudice deve esplicitare i criteri seguiti nella liquidazione quando si discosti in modo apprezzabile dai parametri medi; in difetto, la statuizione sulle spese è censurabile per violazione di legge.
- La liquidazione delle spese non può ridursi a importi meramente simbolici o comunque non compatibili con il decoro della professione, in ossequio all'art. 2233, comma 2, c.c.
- Se la parte vittoriosa ha richiesto e documentato esborsi, il giudice deve esaminarli e provvedere espressamente sulla relativa liquidazione; l'omissione integra vizio della statuizione sulle spese.
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