Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01788/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un diniego di rimborso IRPEF relativo all'anno 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva invece accolto la domanda, rilevando che i fatti allegati dalla contribuente risultavano sostanzialmente ammessi dall'Agenzia delle Entrate, la quale si era limitata a sostenere l'avvenuto versamento del capitale senza contestare l'omesso pagamento degli interessi richiesti. Pur accogliendo l'appello, la sentenza di merito aveva liquidato le spese in euro 300 per il primo grado e euro 600 per il secondo, senza indicare i criteri di liquidazione, senza distinguere le singole voci e senza riconoscere gli esborsi documentati. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la contribuente censura la liquidazione delle spese perché inferiore ai parametri minimi e priva della liquidazione degli esborsi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha richiamato il principio per cui, dopo il D.M. n. 55 del 2014, i parametri forensi sono criteri di orientamento e la motivazione analitica della liquidazione è necessaria quando vi sia uno scostamento apprezzabile dai parametri medi; inoltre non possono essere liquidate somme simboliche o non consone al decoro professionale, in base all'art. 2233, comma 2, c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché aveva liquidato le spese in modo generico e senza esaminare gli esborsi documentati, e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come norma processuale che consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 4 del D.M. n. 55 del 2014

    i parametri di liquidazione dei compensi forensi costituiscono criteri di orientamento per il giudice nella regolazione delle spese di lite

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    impedisce la liquidazione di somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione

  • D.M. n. 140 del 2012

    richiamato solo per distinguerlo dal D.M. n. 55 del 2014, poiché disciplina i compensi tra professionista e cliente

Massime di principio

  • Nella liquidazione giudiziale delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, i parametri forensi non hanno più valore di minimi inderogabili, ma fungono da criteri di orientamento e da misura economica standard della prestazione professionale.
  • Il giudice deve esplicitare i criteri seguiti nella liquidazione quando si discosti in modo apprezzabile dai parametri medi; in difetto, la statuizione sulle spese è censurabile per violazione di legge.
  • La liquidazione delle spese non può ridursi a importi meramente simbolici o comunque non compatibili con il decoro della professione, in ossequio all'art. 2233, comma 2, c.c.
  • Se la parte vittoriosa ha richiesto e documentato esborsi, il giudice deve esaminarli e provvedere espressamente sulla relativa liquidazione; l'omissione integra vizio della statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.