Cassazione Penale, Sentenza n. 26211/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per reati di usura (art. 644 c.p.) e, per taluni, estorsione (art. 629 c.p.) contestando essenzialmente: insufficiente, contraddittoria o illogica motivazione della sentenza; mancanza dell'elemento materiale e soggettivo del reato di usura (assenza di prova della dazione del denaro o del tasso usurario); inaffidabilità o contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa (Pietro Raso); travisamento della prova e richiesta di diversa valutazione del compendio probatorio; vizi processuali (notifiche, competenza territoriale, violazioni di norme procedurali come art. 548, 178, 192 c.p.p. e art. 8 c.p.p.); e, per Maiuolo, contestazione della qualificazione delle condotte come estorsive. Alcuni hanno anche proposto motivo nuovo relativo alla prova del tasso usurario e alla qualificazione giuridica della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: i ricorsi reiteravano censure già svolte in appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza di secondo grado; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'attendibilità della persona offesa (Raso) e aveva fornito riscontri documentali e intercettativi; le questioni di fatto circa la persuasività delle prove non sono sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicità o contraddizione, che non sussisteva; i profili di competenza territoriale erano infondati per carenza di elementi probatori prodotti per l'esame ex ante; l'eccezione di omessa notifica all'altro difensore era superata dalla prassi giurisprudenziale che riconosce la sanatoria quando un difensore impugna; le doglianze sulla qualificazione giuridica (es. usura vs. semplice garanzia) non hanno dimostrato travisamento palese del materiale probatorio. Di conseguenza sono confermate in diritto e fatto le valutazioni dei giudici di merito e restano impregiudicate le pronunce di condanna.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen.
Norma sull'usura: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione alla pattuizione e al conseguimento di un profitto usurario, con valutazione del tasso effettivo globale e dei riscontri documentali e intercettivi
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione: applicata quando la minaccia è finalizzata al conseguimento di un profitto ingiusto (anche se derivante da pretesa usuraria), con richiamo della giurisprudenza che distingue estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: utilizzato per ricondurre le condotte collettive e i ruoli dei vari imputati
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Criteri di cassazione: lett. b) (inosservanza o erronea applicazione di norme penali) e lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto le censure in gran parte attacchi alla valutazione della prova non ammissibili in cassazione
art. 585 c.p.p.
Termini e ammissibilità dei motivi nuovi in cassazione: allargamento dell'inammissibilità del ricorso anche al motivo nuovo proposto quando l'originario è inammissibile
art. 548, comma 2, c.p.p.
Notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado: la mancata notifica a un codifensore è sanata dall'impugnazione proposta dall'altro difensore o dall'effettivo svolgimento dell'attività difensiva
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nullità formali: richiamata dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto le eccezioni infondate o superate
art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
Attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e regime probatorio: la Corte ha ritenuto che la posizione ibrida del dichiarante non comportasse l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, essendo validate da riscontri
art. 8 c.p.p.
Competenza territoriale: i ricorrenti contestavano la individuazione del luogo di consumazione dell'usura; la Corte ha respinto le censure per mancanza di elementi probatori che giustificassero la diversa competenza
art. 42 cod. pen.
Principio in tema di responsabilità penale: i ricorrenti invocavano inesatta applicazione, ma la Corte ha ritenuto che la responsabilità fosse adeguatamente accertata dal merito
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitano a sollecitare una diversa valutazione del peso probatorio delle prove già valutate dai giudici di merito; sono sindacabili solo vizi di motivazione gravi e manifesti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà)
- La credibilità della persona offesa e dei testimoni è questione di fatto tipicamente rimessa ai giudici di merito; se la motivazione dei giudici di merito è coerente e con riscontri, la Suprema Corte non annulla per diverso apprezzamento
- Nel reato di usura la configurazione può derivare sia dalla pattuizione di un tasso usurario sia dal conseguimento del profitto: la prova può essere fornita con documenti, assegni, intercettazioni e perizie sul tasso effettivo
- La circostanza che un soggetto sia contemporaneamente persona offesa per una parte del fatto non esclude che, per altre condotte, possa ricavarsi la sua partecipazione o responsabilità; rilevano i riscontri oggettivi e la struttura complessiva delle operazioni
- L'estorsione può integrarsi quando la minaccia è diretta a ottenere il pagamento di un credito usurario, poiché si tratta di profitto ingiusto; dunque minaccia + pretesa illecita può essere qualificata estorsiva
- Questioni di competenza territoriale richiedono che, già nella fase pre-dibattimentale, emergano elementi chiari sul luogo della consumazione (es. luogo di incasso degli assegni); l'assenza di tali elementi rende infondate le eccezioni tardive
- Le nullità processuali formali (es. mancata notifica di avvisi) possono essere sanate dall'effettivo esercizio dell'azione difensiva o dall'impugnazione proposta dal co-difensore; l'eccezione non sempre determina l'annullamento
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