Ordinanza n. 128/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento o dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, con cui la Prefettura di Perugia ha individuato/autorizzato/attivato quale Centro di accoglienza straordinario (CAS), destinato a ospitare un massimo di 50 migranti richiedenti protezione internazionale, la struttura denominata “Da Elio Hotel Ristorante”, sita in Piegaro, Frazione Case Sparse, Voc. Osteria n. 81; - la nota della Prefettura del 1° agosto 2025, con la quale è stato comunicato al Comune di Piegaro e ad Arcisolidarietà che “la struttura, ascritta al novero dei centri di accoglienza straordinaria di cui al D.Lgs n. 142/2015, verrà attivata verosimilmente entro venti giorni e potrà ospitare un massimo di cinquanta migranti richiedenti protezione internazionale”; - dell’esito del sopralluogo preventivo del Corpo dei vigili del fuoco effettuato in data 28 febbraio 2025, di cui alla nota prot. n. 0005246; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso il provvedimento o l’accordo, di estremi e contenuto sconosciuti, con cui la Prefettura di Perugia ha individuato Arcisolidarietà come affidataria del servizio di accoglienza presso SUA (singole unità abitative) con capacità ricettiva massima di 50 posti, laddove indichi, come SUA idonea allo scopo, la struttura denominata “Da Elio Hotel Ristorante”, sita in Piegaro, Frazione Case Sparse, Voc. Osteria n. 81; quanto ai motivi aggiunti depositati il 27 gennaio 2026: - dell’atto prot. n. 0097153 del 28 agosto 2025, con il quale è stato attivato il CAS per cui è causa, depositato in atti da parte resistente in data 28 novembre 2025; - del provvedimento di aggiudicazione in favore di Arcisolidarietà – non conosciuto – relativo alla gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento, nel territorio della provincia di Perugia, dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative, triennio 2025-2028, ovvero altro provvedimento successivamente adottato a seguito di una tale aggiudicazione, nella sola parte in cui, mediante il medesimo, l’ente resistente ha accolto, anche solo implicitamente, la proposta di utilizzare il Centro di accoglienza di Piegaro come CAS anche nel triennio 2026-2028.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di individuazione, autorizzazione e attivazione di un centro di accoglienza straordinario presso una struttura ricettiva sita nel Comune di Piegaro, nonché atti relativi all’aggiudicazione e all’utilizzo della struttura per il triennio 2026-2028
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti, in parte di estremi sconosciuti, con cui la Prefettura di Perugia avrebbe individuato e attivato presso la struttura denominata “Da Elio Hotel Ristorante” un centro di accoglienza straordinario destinato a ospitare fino a cinquanta richiedenti protezione internazionale. Sono stati inoltre impugnati la nota prefettizia del 1° agosto 2025, l’esito del sopralluogo preventivo dei Vigili del fuoco del 28 febbraio 2025 e gli atti relativi all’affidamento del servizio ad Arcisolidarietà. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato l’atto di attivazione del CAS del 28 agosto 2025 e, senza averli conosciuti, il provvedimento di aggiudicazione relativo alla gara europea per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza per il triennio 2025-2028, nonché l’eventuale atto di assenso all’utilizzo del centro di Piegaro nel periodo 2026-2028. Il giudice ha rilevato che tali ultimi provvedimenti non sono stati prodotti né dal ricorrente, che ha depositato soltanto una pagina del sito internet ministeriale relativa alla gara, né dall’Amministrazione, che ha prodotto esclusivamente un accordo modificativo del contratto riferito a una diversa gara per il periodo 2023-2025 e una determinazione di proroga tecnica del relativo affidamento.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito il ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire tutti i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, in particolare l’aggiudicazione relativa alla gara 2025-2028 e l’eventuale atto con cui è stato assentito l’utilizzo del CAS di Piegaro per il triennio 2026-2028. Ha quindi disposto che la Prefettura di Perugia depositi tali atti entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, richiamando gli articoli 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 28 aprile 2026. Nessuna statuizione di merito sui motivi di ricorso e nessuna regolazione definitiva delle spese risultano adottate.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’acquisizione della documentazione necessaria alla decisione, mediante deposito degli atti rilevanti da parte dell’Amministrazione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base del potere istruttorio del giudice di ordinare l’acquisizione e il deposito dei documenti necessari ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando gli atti impugnati con motivi aggiunti non sono stati prodotti in giudizio e la loro conoscenza è necessaria per decidere la controversia, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito degli atti ai sensi degli articoli 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.
- La produzione di documentazione relativa a un precedente affidamento o a una diversa gara non sostituisce il deposito degli specifici provvedimenti impugnati, ove questi siano rilevanti per delimitare l’oggetto e valutare la fondatezza delle censure.
- La dichiarazione della parte ricorrente di ritenere non ostativa alla decisione la mancata conoscenza degli atti impugnati non impedisce al giudice di disporne l’acquisizione quando la documentazione è necessaria per la decisione.
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