Regolamento (UE) 2024/2422
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2422 della Commissione, del 13 settembre 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Ca(OH)2 PT03 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo concede un’autorizzazione dell’Unione a Lhoist per il biocida singolo "Ca(OH)2 PT03", sulla base della procedura per i "medesimi biocidi" prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L’autorizzazione è coerente con il parere favorevole dell’ECHA e segue la valutazione del biocida di riferimento "EuLA hydra-lime 23". L’allegato definisce in modo dettagliato composizione, usi autorizzati, modalità applicative, dispositivi di protezione, cautele ambientali, istruzioni di primo soccorso e condizioni di conservazione.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Ca(OH)2 PT03" (tipo di prodotto 3 – igiene veterinaria) alla società Lhoist, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di applicazione
Si applica alla messa a disposizione sul mercato e all’uso, nell’Unione europea e nel SEE, del biocida singolo "Ca(OH)2 PT03", contenente diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta come principio attivo approvato per il tipo di prodotto 3. L’autorizzazione riguarda l’operatore Lhoist e i prodotti commerciali Saniblanc® H90 e Saniblanc® Liz, con validità dal 6 ottobre 2024 al 30 novembre 2033. Il regolamento disciplina anche condizioni d’uso, misure di mitigazione del rischio, imballaggi, istruzioni di sicurezza e smaltimento per utilizzo professionale; non emerge un’esclusione generale, ma gli usi sono circoscritti a quelli descritti nel sommario delle caratteristiche del prodotto biocida allegato.
Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Ca(OH)2 PT03"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2422 della Commissione rilascia a Lhoist un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo "Ca(OH)2 PT03", nel quadro della disciplina sui biocidi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’atto si fonda sulla procedura per i "medesimi biocidi" prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 e recepisce il parere favorevole dell’ECHA, che ha ritenuto il prodotto conforme ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione riguarda la società Lhoist e copre la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Ca(OH)2 PT03" nel tipo di prodotto 3, cioè igiene veterinaria. Il principio attivo è il diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta, presente al 100% p/p e già incluso nell’elenco dei principi attivi approvati per il tipo di prodotto 3. Il regolamento vale nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; nel testo è anche richiamato il SEE.
Biocida di riferimento e iter valutativo
La domanda di autorizzazione è stata presentata da Lhoist il 12 aprile 2018 all’ECHA ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. La domanda richiamava il biocida singolo di riferimento "EuLA hydra-lime 23", successivamente autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2701. Nel parere del 22 settembre 2022 l’ECHA ha osservato che le differenze tra il prodotto richiesto e il riferimento erano limitate a elementi suscettibili di modifica amministrativa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.
Composizione, formulazione e dati amministrativi
L’allegato identifica il prodotto con l’autorizzazione EU-0029520-0000 e indica come denominazioni commerciali Saniblanc® H90 e Saniblanc® Liz. Il prodotto è autorizzato in formulazione DP (polvere) e WP (polvere bagnabile), quest’ultima soltanto per la disinfezione degli alloggi degli animali e il lavaggio delle pareti con la calce. Sono elencati numerosi fabbricanti del prodotto e del principio attivo in vari Stati membri.
Usi autorizzati
Sono autorizzati quattro impieghi professionali, tutti nel tipo di prodotto 3:
- disinfezione del letame;
- disinfezione delle superfici dei pavimenti interni degli alloggi e dei trasporti per animali;
- disinfezione degli alloggi per gli animali e lavaggio delle pareti con calce;
- disinfezione dei pavimenti degli stabulari all’aperto.
Per ciascun uso l’allegato indica gli organismi bersaglio, le modalità di applicazione, le dosi, i tempi di contatto e i requisiti operativi.
Condizioni di applicazione per il letame
Nel trattamento del letame il prodotto deve essere miscelato con il letame mediante dosaggio e frullatore in impianto completamente automatizzato. La dose deve essere sufficiente a mantenere un pH superiore a 12 durante il tempo di contatto; non si possono superare 100 kg di prodotto per m3 di letame. Il tempo di contatto varia da 72 ore a 90 giorni per gli endoparassiti (uova di elminti), con indicazione che la durata concreta dipende da parametri quali temperatura e contenuto di sostanza secca e richiede test preliminari di laboratorio.
Disinfezione dei pavimenti interni e degli alloggi
Per i pavimenti interni delle strutture di ricovero e per i trasporti degli animali, il prodotto si applica direttamente con tecniche manuali o automatizzate, alla dose di 800 g/m2 e con 48 ore di contatto. Nelle stalle, l’applicazione avviene prima di ogni ciclo di produzione; nei trasporti, dopo ogni trasporto di animali. L’allegato distingue poi l’uso per i pavimenti di cemento e di terra battuta, imponendo rispettivamente lavaggio o spazzolatura, bagnatura della superficie e aggiunta di 0,9 litri/m2 di acqua.
Lavaggio delle pareti con calce
Per la disinfezione degli alloggi e il lavaggio delle pareti il prodotto è sospeso in acqua al 50% p/v e applicato a pennello. La procedura richiede di preparare 25 kg di prodotto in 50 litri d’acqua, lasciare riposare 12 ore, rimescolare e applicare; il trattamento complessivo deve raggiungere 800 g/m2, normalmente mediante 5-7 mani a seconda della porosità della parete. Anche qui il tempo di contatto è di 48 ore e l’uso è professionale.
Disinfezione dei pavimenti degli stabulari all’aperto
Per gli usi all’aperto il prodotto va sparso a 800 g/m2, aggiungendo 0,9 litri/m2 di acqua all’inizio del ciclo di produzione. È prescritto un tempo di contatto di 48 ore e un massimo di due applicazioni annue. L’applicazione è vietata in caso di vento o pioggia.
Misure di sicurezza, salute e protezione individuale
L’allegato contiene prescrizioni molto dettagliate sui DPI e sull’organizzazione del lavoro. In varie fasi sono richiesti guanti chimico-resistenti conformi alla EN 374, tute conformi alla EN 13982 o EN 13034 e protezione respiratoria almeno APF 40 con filtro P3 o equivalente; per il trattamento del letame è raccomandata anche protezione respiratoria specifica per gas ammoniaca EN 14387 in assenza di misure collettive. È previsto che il caricamento del prodotto e lo smaltimento di sacchi/sacchetti avvengano, ove indicato, in modo completamente automatico con sollevatore telescopico e cabina chiusa.
Misure ambientali e di gestione dell’uso
Il regolamento vieta l’applicazione quando le fuoriuscite dai ricoveri, dalle aree di stoccaggio del letame/liquami o dalle aree di disinfezione possono essere convogliate in impianti di trattamento delle acque reflue o direttamente nelle acque superficiali. Per gli usi esterni il prodotto non va applicato con vento o pioggia. In più punti si impone di coprire o rimuovere l’acqua di alimentazione e quella potabile durante il trattamento, e di evitare la presenza di animali per tutta la durata dell’intervento, con rientro solo dopo completa asciugatura o dopo rimozione dei residui.
Primo soccorso e smaltimento
Il sommario delle caratteristiche del prodotto include istruzioni di pronto soccorso per inalazione, ingestione, contatto cutaneo e oculare, con chiamata ai servizi di emergenza o ai centri antiveleni secondo i casi. Per lo smaltimento, il prodotto inutilizzato non deve essere scaricato nel terreno, nei corsi d’acqua o nelle fognature; i residui secchi possono essere riciclati come materiale calcareo per l’agricoltura oppure smaltiti secondo i requisiti locali. La conservazione richiede temperatura non superiore a 30 °C, protezione dall’umidità e durata di conservazione pari a 15 mesi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
Allo società Lhoist è rilasciata l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0029520-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Ca(OH)2 PT03", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato.
Durata di validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione è valida dal 6 ottobre 2024 al 30 novembre 2033; il considerando precisa che la scadenza deve coincidere con quella del corrispondente biocida singolo di riferimento "EuLA hydra-lime 23".
Base giuridica e procedura di autorizzazione
Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’ambito della procedura relativa allo stesso biocida disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
Valutazione dell’ECHA e biocida di riferimento
L’ECHA ha trasmesso un parere il 22 settembre 2022, con progetto di sommario delle caratteristiche del biocida; ha ritenuto che le differenze rispetto al biocida di riferimento "EuLA hydra-lime 23" fossero limitate a informazioni modificabili con atto amministrativo e che il prodotto soddisfacesse le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Composizione e formulazione
Il principio attivo è diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta (CAS 1305-62-0; CE 215-137-3) al 100% p/p. Le formulazioni autorizzate sono polvere (DP) e polvere bagnabile (WP), quest’ultima da usare solo per la disinfezione degli alloggi degli animali e il lavaggio delle pareti con la calce.
Usi autorizzati
Sono autorizzati quattro usi professionali nel tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria): disinfezione del letame; disinfezione delle superfici dei pavimenti interni degli alloggi e dei trasporti per animali; disinfezione degli alloggi per gli animali e lavaggio delle pareti con calce; disinfezione dei pavimenti degli stabulari all’aperto.
Condizioni tecniche di impiego e dosi
Per il letame occorre mantenere un pH > 12 per il tempo di contatto, con massimo 100 kg di prodotto per m3 di letame e tempi di contatto da 72 ore a 90 giorni per gli endoparassiti (uova di elminti). Per i pavimenti interni e all’aperto la dose è 800 g/m2 con tempo di contatto di 48 ore; per le pareti il prodotto va sospeso in acqua al 50% p/v e applicato a pennello, con 5-7 mani fino a raggiungere 800 g/m2 complessivi.
Misure di mitigazione del rischio e DPI
L’allegato impone applicazione e caricamento completamente automatizzati in diversi casi, uso di sollevatore telescopico con cabina chiusa per i big bag, e DPI specifici: guanti chimico-resistenti EN 374, tute EN 13982 o EN 13034, e protezione respiratoria almeno APF 40 con filtro P3 o equivalente; per alcune fasi sono richiesti anche DPI per ammoniaca EN 14387. Le prescrizioni non pregiudicano l’applicazione della direttiva 98/24/CE.
Cautele ambientali, gestione del prodotto e smaltimento
È vietato applicare il prodotto se le fuoriuscite possono raggiungere impianti di trattamento delle acque reflue o acque superficiali. Il prodotto inutilizzato non va scaricato nel terreno, nei corsi d’acqua o nelle fognature; i residui secchi possono essere riciclati come materiale calcareo per l’agricoltura o smaltiti secondo le norme locali. Per l’uso esterno non si applica in caso di vento o pioggia.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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