Cassazione Civile, Ordinanza n. 22750/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero dell'IRAP 2014, contestando l'applicazione della disciplina delle società non operative ex art. 30 l. n. 724/1994. Sosteneva di non aver prodotto ricavi nel triennio precedente per difficoltà oggettive legate alla collocazione della struttura ricettiva e alla natura stagionale dell'attività. In cassazione deduceva, con un primo motivo, l'omessa pronuncia e la motivazione apparente della sentenza d'appello, per non avere la CTR esaminato le specifiche doglianze relative all'insufficiente valutazione delle prove e delle ragioni addotte per escludere la non operatività; con un secondo motivo, denunciava la violazione della disciplina sull'interpello disapplicativo, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto necessario proporre l'interpello per poter contestare in giudizio la presunzione di società di comodo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che la motivazione della CTR era meramente apodittica e quindi apparente, perché non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito nel rigetto dell'appello, specie a fronte di una censura specifica sulla prova della non operatività. Sul secondo ha ribadito che l'interpello disapplicativo non è una condizione di procedibilità né preclude la tutela giurisdizionale del contribuente: la società può impugnare l'atto impositivo e dimostrare in giudizio le condizioni per la disapplicazione della disciplina antielusiva. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro del denunciato vizio di omessa pronuncia, ma la Corte ricostruisce il motivo soprattutto come censura di motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale norma sul motivo di ricorso per cassazione relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato per il motivo di violazione di legge in tema di interpello disapplicativo e società di comodo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama la riformulazione della norma per affermare che il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo se manca del tutto o è meramente apparente, per contrasto con il minimo costituzionale.
art. 24 Cost.
Richiamato a fondamento della piena tutela giurisdizionale del contribuente.
art. 53 Cost.
Richiamato a sostegno del principio secondo cui il contribuente può superare in giudizio la presunzione di non operatività.
art. 97 Cost.
Richiamato quale canone di buon andamento dell'amministrazione, coerente con la disciplina dell'interpello.
art. 30 l. 724/1994
La Corte afferma che la presunzione di non operatività può essere superata in giudizio senza che l'interpello disapplicativo costituisca condizione di procedibilità.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
È richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte chiarisce che non impone l'interpello come requisito per contestare l'applicazione della disciplina antielusiva.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
È la base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella impugnata.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54
Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l. 7 agosto 2012, n. 134
Norma di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata sul regime del vizio motivazionale.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la censura sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che integrino una violazione di legge costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di ricostruire il ragionamento decisorio senza ricorrere a congetture esterne.
- In tema di società di comodo, l'interpello disapplicativo non costituisce una condizione di procedibilità del ricorso o una preclusione alla tutela giurisdizionale: il contribuente può contestare l'atto impositivo e dimostrare direttamente in giudizio l'esistenza dei presupposti per la disapplicazione della norma antielusiva.
- La presunzione di non operatività prevista dalla disciplina delle società di comodo è superabile in sede contenziosa mediante prova delle condizioni concrete che giustificano la mancata produzione di ricavi o proventi nel periodo considerato.
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