Ordinanza n. 1968/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Toscana, deducendo, in sede cautelare, che la situazione controversa avrebbe determinato la perdita di un’opportunità lavorativa e la compromissione della procedura di ingresso nel territorio nazionale. Il TAR aveva escluso il periculum in mora rilevando che gli interessati non erano esposti a situazioni di irregolarità, non avendo ancora fatto ingresso nel territorio nazionale. Secondo il Consiglio di Stato, le censure prospettano conseguenze dipendenti da circostanze future e incerte, quali le determinazioni del datore di lavoro e l’evoluzione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto che la perdita dell’opportunità lavorativa e la compromissione della procedura di ingresso non integrassero, allo stato, un pregiudizio attuale, grave e irreparabile, poiché gli effetti prospettati erano meramente eventuali e subordinati a sviluppi futuri e incerti. Non sono quindi emersi elementi idonei a superare la valutazione del TAR sull’insussistenza del periculum in mora. È stata confermata l’ammissione al gratuito patrocinio già disposta dal TAR; le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli appellanti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli appellanti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, il periculum in mora richiede la prospettazione di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile; non sono sufficienti conseguenze meramente eventuali, dipendenti da determinazioni future di terzi o dall’evoluzione incerta di un procedimento amministrativo.
- La prospettata perdita di un’opportunità lavorativa o la possibile compromissione di una procedura di ingresso non dimostrano, di per sé, il periculum in mora quando il loro verificarsi dipenda da circostanze future e incerte.
- In assenza di elementi nuovi idonei a superare la valutazione del primo giudice sull’insussistenza del periculum in mora, l’appello cautelare deve essere respinto e l’ordinanza impugnata confermata.
Come è indicizzato
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