Cassazione Penale, Sentenza n. 28567/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'esclusione, da parte del Tribunale del riesame, della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Procuratore contestava che la rapina del 24/03/2022 (assalto paramilitare alla sala conta dell'Istituto di Vigilanza Ivri — Sicuritalia di San Giovanni Teatino con blocchi stradali, uso di mezzi rubati, armi da guerra, incendio e fuga organizzata) dovesse essere qualificata come commessa con "metodo mafioso", anche alla luce della presunta contiguità di alcuni coindagati ad ambienti di criminalità organizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Pur riconoscendo l'elevato grado di professionalità, violenza e organizzazione dell'azione delittuosa, la Corte ha confermato l'esclusione della aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. per mancanza del "quid pluris" richiesto: non è emerso che la condotta fosse percepita dalle vittime come proveniente da un gruppo mafioso né elementi che dimostrassero finalità di agevolare l'attività di un'organizzazione mafiosa. La sentenza richiama la distinzione tra metodo e fatto: il carattere paramilitare e l'impiego di mezzi e armi possono essere indizi, ma non bastano di per sé a configurare il metodo mafioso senza elementi aggiuntivi come la presenza territoriale nota di sodalizi mafiosi o espressioni/atteggiamenti evocativi dell'appartenenza mafiosa.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
aumento di pena da un terzo alla metà qualora un reato sia commesso avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa
La Corte interpreta la norma nel senso che l'aggravante richiede o lo scopo di agevolare l'organizzazione mafiosa (non emerso nel caso) oppure l'uso del "metodo mafioso", inteso come condotta che, per la sua capacità intimidatoria e per la condizione di assoggettamento e omertà che genera, evoca nelle vittime la provenienza da un gruppo mafioso. La mera professionalità, violenza o organizzazione non sono di per sé sufficienti senza un "quid pluris" (es. contesto territoriale noto per infiltrazioni mafiose o espressioni allusive dei responsabili).
art. 416-bis, comma 3, cod. pen.
indica tra gli elementi caratterizzanti del metodo mafioso la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva
La Corte richiama questo comma per precisare che il metodo mafioso si valuta soprattutto in base all'effetto intimidatorio tipico delle mafie e alla conseguente soggezione delle vittime; senza prova che il fatto abbia evocato tale soggezione, l'aggravante non si configura.
Massime di principio
- Il reato commesso con modalità paramilitari, uso di armi da guerra e pianificazione professionale è indizio rilevante ma non sufficiente, di per sé, per configurare l'aggravante del "metodo mafioso" ex art. 416-bis.1.
- Per qualificare un atto come commesso con "metodo mafioso" occorre dimostrare o lo scopo di agevolare l'organizzazione mafiosa oppure elementi che inducano la vittima a credere di trovarsi di fronte a un fatto riconducibile a un gruppo mafioso (es. contesto territoriale noto per infiltrazioni mafiose, espressioni allusive o simboli evocativi).
- La presenza di soggetti con contatti o contiguità ad ambienti criminali 'vicini' alla mafia non è automaticamente risolutiva; serve evidenza che tali rapporti abbiano concretamente inciso sulla consumazione del reato o abbiano agevolato l'attività mafiosa.
- Nelle valutazioni cautelari come nei giudizi di merito, il giudice deve ricercare un "quid pluris" rispetto alla mera efferatezza o organizzazione del crimine: il requisito centrale è l'effetto intimidatorio tipico della mafia e la condizione di assoggettamento/omertà che ne scaturisce nelle vittime.
- Il carico probatorio grava sul pubblico ministero: per ottenere l'applicazione dell'aggravante è necessario fornire elementi concreti che colleghino la condotta al metodo mafioso o alla finalità di agevolare l'organizzazione.
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