Ordinanza n. 1265/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento 1. del D.M. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025, pubblicato il 23 dicembre 2025, recante “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di CFU durante il semestre filtro”, con i relativi Allegati (Allegati 1, 2 e 3), ove e in quanto lesivi. 2. della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia - LM-41, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dalle ore 16:00 dell'8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi. 3. del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione della ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione della ricorrente al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo. 4. degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute dalla ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi. 5. di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove (con particolare riguardo alla prova di Fisica del secondo appello), nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive. 6. del D.M. MUR n. 454 del 16 luglio 2025, recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito, per quanto occorra e nei limiti della sua rilevanza nel rapporto di presupposizione/connessione con gli atti impugnati sub A) e B). 7. del D.M. MUR n. 418 del 30 maggio 2025, recante disciplina del semestre aperto (e relativi allegati/discipline operative), per quanto occorra. 8. del D.M. MUR n. 557 del 4 agosto 2025, recante modifiche sul meccanismo di scoring/penalizzazione delle risposte errate, per quanto occorra. 9. del D.M. MUR n. 600 del 7 agosto 2025, recante determinazione dei posti disponibili per l'a.a. 2025/2026, per quanto occorra. 10. delle Linee guida MUR del 16 ottobre 2025 per lo svolgimento degli esami del semestre aperto, nonché ogni ulteriore istruzione operativa uniformante, per quanto occorra. 11. della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra. 12. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo che dovesse emergere in corso di causa a seguito di accesso agli atti e/o attività istruttoria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MINUTOLO VALERIA il 24\2\2026: 1. Graduatoria afferente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), pubblicata in data 28 gennaio 2026 nell’area riservata del portale Universitaly/CINECA – sezione “Semestre aperto”; 2. Ogni successivo atto di scorrimento, assegnazione sedi, rettifica, aggiornamento e/o consolidamento della graduatoria e della posizione individuale della ricorrente, ivi inclusi gli atti informatici resi disponibili nell’area riservata e le relative comunicazioni operative; 3. Per quanto occorra e nei limiti di incidenza concreta sulla posizione della ricorrente, la graduatoria e gli atti relativi ai corsi affini pubblicati nelle date previste dal D.M. n. 1115/2025 e relativi atti consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. MUR n. 1115/2025, graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di area medica, esiti delle prove del semestre aperto e atti connessi, inclusa l'esclusione o il mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria e la mancata ammissione al secondo semestre
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il complessivo sistema regolatorio e attuativo relativo al semestre aperto e alla formazione della graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, contestando il D.M. MUR n. 1115/2025, la graduatoria nazionale, gli esiti delle prove sostenute nei due appelli, i criteri di correzione e attribuzione dei punteggi, nonché gli ulteriori decreti ministeriali, linee guida e atti operativi presupposti o connessi. Ha dedotto l'illegittimità strutturale della procedura e ha chiesto, in via cautelare, alternativamente la sospensione degli atti, l'immatricolazione con riserva o il congelamento di un posto, prospettando come utilità finale la riedizione integrale della procedura selettiva. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la graduatoria pubblicata il 28 gennaio 2026 e gli atti successivi di scorrimento, assegnazione, rettifica e aggiornamento, nonché, per quanto occorrente, gli atti relativi ai corsi affini.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, riservando ogni valutazione sulle questioni di legittimità alla fase di merito, ritenendo che le doglianze investano l'intero impianto regolatorio e i criteri di formazione della graduatoria e richiedano una cognizione piena, non compatibile con la delibazione sommaria cautelare. Ha escluso la concreta strumentalità delle misure richieste rispetto all'utilità finale. La sospensione degli atti generali avrebbe paralizzato la procedura nazionale senza assicurare un'utilità immediata e individualizzata; l'immatricolazione con riserva sarebbe stata incoerente con la richiesta di rinnovazione integrale della procedura, anziché di mera rettifica della graduatoria; il congelamento del posto avrebbe avuto carattere eventuale e anticipatorio, privo di nesso diretto con un'utilità finale certa. È stato inoltre escluso un danno grave e irreparabile evitabile mediante le misure richieste e ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla continuità e stabilità di una procedura nazionale già in fase attuativa, anche in considerazione del pregiudizio arrecabile agli altri candidati utilmente collocati. Il TAR ha qualificato come controinteressati sostanziali tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzata sul sito istituzionale del Ministero. La pubblicazione deve contenere, tra l'altro, il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo. La domanda è stata rigettata perché non risultavano concretamente configurabili né la strumentalità delle misure richieste rispetto all'utilità finale né un danno grave e irreparabile evitabile mediante la tutela cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria nei confronti di un elevato numero di destinatari risulti sommamente gravosa, nel rispetto dell'effettività del contraddittorio.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.
Massime di principio
- La tutela cautelare è ammissibile solo se la misura richiesta è concretamente strumentale all'utilità finale dedotta in giudizio; manca tale requisito quando la domanda cautelare non anticipa né preserva un'utilità individuale coerente con il petitum sostanziale.
- Quando il ricorso mira alla riedizione integrale di una procedura selettiva, l'immatricolazione con riserva o il congelamento di un posto non costituiscono necessariamente misure cautelari coerenti, se non sono direttamente funzionali all'esito finale richiesto.
- La sospensione cautelare di atti generali incidenti su una procedura selettiva nazionale può essere negata quando produca la paralisi della procedura senza un'utilità immediata e individualizzata per il ricorrente e alteri l'assetto organizzativo e le posizioni degli altri partecipanti.
- Nella fase cautelare, le censure che investono in modo ampio e strutturale l'intero impianto regolatorio di una procedura selettiva possono essere riservate alla cognizione piena della fase di merito quando non si prestino a una delibazione sommaria.
- I soggetti utilmente collocati in una graduatoria unica nazionale sono controinteressati sostanziali quando l'eventuale accoglimento del ricorso possa pregiudicare le loro posizioni.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, imponendo la pubblicazione del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei destinatari, non come mera pubblicità ma come effettiva integrazione del contraddittorio.
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