Cassazione Penale, Ordinanza n. 39054/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di minaccia grave. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La parte civile, con memoria, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. La questione centrale esaminata dalla Corte riguarda la sufficienza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, ritenuta congruamente fondata su elementi quali la spregiudicatezza dell'azione e il contesto in cui la minaccia è stata commessa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, affermando che per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata adeguata perché richiamava la spregiudicatezza dell'azione e il contesto della minaccia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese, poiché la sua memoria non ha apportato un autonomo e specifico contributo alla decisione.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto in modo congruo degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, anche valorizzando la spregiudicatezza dell'azione e il contesto del fatto.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia del tutto mancante, apparente o manifestamente illogica; è invece sufficiente un richiamo sintetico ma coerente agli elementi di fatto ritenuti decisivi.
- Ai fini del controllo di legittimità, la motivazione sul trattamento sanzionatorio non richiede un'analisi analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente che il giudice individui in concreto i fattori che giustificano il diniego del beneficio.
- La mera riproposizione di doglianze già esaminate o la denuncia generica di violazione di legge e vizio di motivazione, senza confronto specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.
- La domanda della parte civile di condanna alle spese può essere respinta se la memoria depositata non fornisce un autonomo contributo argomentativo alla decisione e si limita a sollecitare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Come è indicizzato
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