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Sentenza

Sentenza n. 4733/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, emesso in data 26 febbraio 2025 e notificato in data 1 marzo 2025, con il quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato, valido a tempo indeterminato, rilasciato al ricorrente il 23 febbraio 2022 dalla Questura di -OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.

Giustizia amministrativa202501882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, valido a tempo indeterminato, disposta il 26 febbraio 2025 e notificata il 1 marzo 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 23 febbraio 2022, motivata dalla pericolosità sociale desunta da due condanne: una pena di un anno e sei mesi di reclusione per reati relativi a falsità documentali e sostituzione di persona, applicata su richiesta delle parti con sentenza irrevocabile dal 4 ottobre 2018, e una pena di quattro anni di reclusione per violenza sessuale, confermata in appello e irrevocabile dal 28 giugno 2024. Con un unico motivo ha dedotto la manifesta irragionevolezza e illogicità dell'atto e la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la Questura aveva fondato la valutazione di pericolosità esclusivamente sulle condanne, senza considerare i legami familiari in Italia né le condizioni personali e sociali. In particolare, ha allegato una presenza in Italia da quasi quindici anni, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come operatore di magazzino e la convivenza con la moglie e due figlie minori nate in Italia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca per difetto di una valutazione concreta e complessiva della pericolosità sociale e per carenza motivazionale. Il richiamo alle condanne, pur rilevante, non è sufficiente a giustificare la revoca in assenza dell'esame della personalità e della condotta di vita del ricorrente, della durata del soggiorno, dell'inserimento sociale e lavorativo e della consistenza dei legami familiari, da ponderare rispetto alla pericolosità attribuita. Il provvedimento non considerava la quasi quindicennale presenza in Italia, il lavoro a tempo indeterminato e la presenza della moglie e delle due figlie minori conviventi. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, che dovrà rinnovare la valutazione considerando la situazione familiare e lavorativa, l'inserimento sociale e l'attuale e concreta pericolosità. Spese compensate, con rifusione al ricorrente del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate può desumersi che la revoca del permesso di soggiorno deve trovare fondamento in un giudizio complessivo di pericolosità sociale formulato in concreto dall'amministrazione nei confronti dello straniero, avuto riguardo alla complessiva personalità dell'interessato, alla sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo”, nonché alla durata del soggiorno e alla presenza di stabili legami familiari.

    La valutazione di pericolosità necessaria per la revoca deve essere concreta e complessiva, considerando personalità, condotta di vita, durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998

    Il comma 7 della medesima disposizione stabilisce poi che il permesso di soggiorno di lungo periodo è revocato «quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio», indicate al succitato comma 4.

    La revoca è consentita quando vengono meno le condizioni per il rilascio previste dal comma 4; pertanto, la valutazione deve essere condotta secondo i criteri sostanziali stabiliti da tale comma.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Con un unico, articolato motivo di ricorso il sig. -OMISSIS- ha dedotto la manifesta irragionevolezza e illogicità del predetto provvedimento e la violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998 per essersi l’Amministrazione limitata a richiamare, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, le condanne di cui lo stesso è gravato, omettendo qualsivoglia valutazione circa i suoi legami familiari sul territorio nazionale nonché le sue condizioni di vita personale e sociale.

    La disposizione è richiamata come parametro della censura relativa all'omessa considerazione dei legami familiari e delle condizioni personali e sociali; la motivazione decisoria sviluppa i criteri di valutazione soprattutto sulla base dell'art. 9, commi 4 e 7, del medesimo decreto.

  • art. 6, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE

    La necessità di operare una concreta ponderazione comparativa degli interessi si desume non solo dall'art. 9, D.Lgs. n. 286 del 1998 e dalla giurisprudenza nazionale, ma anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 3/9/2020, cause riunite C-503/19 C592/19)

    La disciplina europea, come interpretata dalla Corte di giustizia secondo il passaggio richiamato, esclude automatismi fondati sui precedenti penali e richiede un esame specifico della situazione individuale, inclusi natura del reato, pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza, durata del soggiorno e legami con lo Stato membro.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, quando motivata dalla pericolosità sociale dello straniero, richiede una valutazione concreta e complessiva della situazione individuale: le condanne penali possono essere considerate, ma non determinano da sole un automatismo espulsivo.
  • Nel valutare la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, l'amministrazione deve ponderare la personalità e la condotta di vita dell'interessato, la durata del soggiorno, l'inserimento sociale e lavorativo e l'esistenza e l'intensità dei legami familiari in Italia, confrontandoli con la pericolosità attuale e concreta attribuita allo straniero.
  • Un provvedimento di revoca fondato sul solo richiamo a condanne penali è illegittimo se non espone la valutazione individualizzata dei fattori rilevanti e la loro ponderazione; annullato l'atto, l'amministrazione conserva il potere di adottare ulteriori provvedimenti dopo un riesame motivato della situazione complessiva.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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