Sentenza n. 4606/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana presentata dalla Sig.ra -OMISSIS- in data 18/06/2017 cat. -OMISSIS- notificato alla ricorrente in data 20.07.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su precedenti penali erroneamente attribuiti alla richiedente
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Interno aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana. Il diniego risultava motivato sulla base di asseriti precedenti penali imputati alla richiedente. Nel corso del giudizio, la relazione depositata dall'amministrazione ha evidenziato che tali precedenti erano invece riferibili al coniuge della richiedente. È stato quindi dedotto e accertato il vizio di eccesso di potere, per erronea imputazione dei fatti e fondamento del provvedimento su circostanze inesistenti nei confronti della destinataria. Il giudice ha inoltre rilevato che, qualora l'amministrazione intendesse fondare il diniego sui precedenti del coniuge, sarebbe stata necessaria una diversa e autonoma motivazione, non integrabile postumamente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di cittadinanza. La decisione si fonda sull'accertamento che il provvedimento impugnato era basato su fatti inesistenti in capo alla richiedente, poiché i precedenti penali erano riferibili al coniuge. Il giudice ha escluso che l'amministrazione potesse integrare successivamente la motivazione, osservando che l'eventuale rilevanza dei precedenti del coniuge avrebbe richiesto una motivazione diversa. L'annullamento lascia impregiudicato il rinnovato esercizio del potere amministrativo. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; la disposizione è richiamata per la disciplina processuale dell'udienza.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, insieme al Regolamento (UE) 2016/679, quale base per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate negli atti.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme al d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo fondato sull'erronea attribuzione al destinatario di precedenti penali o di altri fatti sfavorevoli è illegittimo per eccesso di potere e deve essere annullato quando tali fatti risultino riferibili a un soggetto diverso.
- Se l'amministrazione intende fondare il diniego di un beneficio o di uno status sui precedenti penali di un familiare, deve esplicitare tale diverso presupposto con un'autonoma e adeguata motivazione; la motivazione non può essere integrata postumamente nel giudizio.
- L'annullamento di un diniego amministrativo per erronea rappresentazione dei fatti non impedisce all'amministrazione di riesercitare il potere, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla pronuncia e dell'obbligo di corretta motivazione.
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