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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20025/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

Due contribuenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla loro istanza di rimborso, proposta ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. 289/2002, per ottenere il rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990-1992 in relazione alle agevolazioni previste per le popolazioni colpite dal sisma del 1990. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ma la CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo che le istanze di rimborso contenessero gli estremi essenziali per consentire all'Ufficio di comprendere la domanda e che l'Agenzia disponesse già dei dati fiscali e degli importi versati. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente esonerato i contribuenti dall'onere di provare il versamento del tributo oggetto di rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha osservato che la CTR non aveva affatto sovvertito l'onere della prova, ma aveva valorizzato il compendio documentale prodotto in giudizio dai contribuenti, tra cui le dichiarazioni dei redditi con le ritenute alla fonte subite e le certificazioni dell'Agenzia attestanti i pagamenti delle imposte Irpef per gli anni 1990-1992. Ha inoltre rilevato che l'Ufficio era già a conoscenza degli importi versati per ciascuna tipologia di imposta. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico dell'Agenzia e liquidate in favore del difensore antistatario dei resistenti. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. 289/2002

    richiamato come base normativa dell'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per le agevolazioni fiscali connesse al sisma del 1990.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dall'Agenzia per sostenere che l'onere della prova del versamento gravasse sui contribuenti; la Corte ha escluso che la CTR avesse violato tale regola, avendo invece valutato prove documentali idonee.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    menzionato dal ricorrente come parametro del motivo di ricorso per dedurre un vizio processuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per dare atto della proposta del relatore e del contraddittorio regolarmente instaurato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha affermato che non si applica quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso di imposte, il contribuente deve fornire prova dei presupposti del diritto azionato, ma tale prova può essere desunta anche da documentazione già acquisita o comunque versata in atti, senza necessità di formalismi inutili se l'Ufficio dispone già dei dati fiscali rilevanti.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito non esonera la parte dall'onere probatorio, ma valuta come sufficiente un complesso di documenti idonei a dimostrare il pagamento delle imposte e il diritto al rimborso.
  • In tema di rimborso fiscale, la sufficienza dell'istanza e la prova del credito vanno apprezzate in concreto, considerando il contenuto dell'istanza e la documentazione fiscale già nella disponibilità dell'amministrazione.
  • Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non opera l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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