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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20198/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto qualificato in giudizio come appalto tra un’azienda sanitaria e una cooperativa sociale, nell’ambito del quale una lavoratrice era stata assunta dalla cooperativa per svolgere mansioni di assistenza sanitaria non medica presso una struttura per anziani. La lavoratrice ha chiesto il risarcimento del danno, previo accertamento della non genuinità dell’appalto e della sua sostanziale riqualificazione come illegittima somministrazione di manodopera, con conseguente condanna dell’azienda sanitaria al pagamento delle differenze retributive calcolate secondo il CCNL del comparto sanità pubblica. Dopo una prima cassazione per difetto di integrità del contraddittorio, la Corte d’appello in sede di rinvio ha confermato l’accoglimento della domanda, ritenendo che mancasse l’autonoma organizzazione dell’appaltatore e quindi la genuinità dell’appalto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’azienda sanitaria ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 29, comma 1, e 20 d.lgs. n. 276 del 2003, nonché dell’art. 1655 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato l’appalto come appalto c.d. pesante e, da tale premessa, avesse tratto indebitamente la conclusione della non genuinità del contratto. La ricorrente, in sostanza, lamentava che il giudice di merito avesse male apprezzato gli elementi istruttori e avesse operato una rivalutazione del fatto non consentita? No: il ricorso, nella sostanza, cercava proprio una diversa lettura delle prove e degli accertamenti fattuali compiuti dalla Corte d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre chiarito che il giudice del rinvio non aveva qualificato l’appalto come appalto pesante in modo decisivo, ma aveva correttamente affermato che anche nell’appalto leggero è necessaria un’autonoma organizzazione dell’appaltatore e l’assunzione del rischio d’impresa. È stato quindi ribadito che la distinzione tra appalto leggero e pesante non esclude, nell’uno come nell’altro caso, la necessità di una struttura organizzativa autonoma in capo all’appaltatore. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti della lavoratrice, mentre le spese sono state compensate nei confronti della cooperativa, che non aveva preso una posizione processuale di accoglimento o rigetto del ricorso. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003

    Nel distinguere l’appalto genuino dalla somministrazione di lavoro, la norma richiama la permanenza in capo all’appaltatore del potere direttivo e organizzativo e l’assunzione del rischio d’impresa.

  • art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003

    È richiamato come parte della disciplina della somministrazione di lavoro, rispetto alla quale va valutato se il contratto sia un appalto genuino o una somministrazione illecita.

  • art. 1655 c.c.

    Il contratto di appalto richiede l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore e l’assunzione del rischio del compimento dell’opera o del servizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, che resta riservata al giudice di merito.
  • Per la genuinità dell’appalto non è sufficiente la mera esternalizzazione dell’attività: occorre che l’appaltatore conservi un’autonoma organizzazione dei mezzi e delle persone e assuma il relativo rischio d’impresa.
  • Nell’appalto cd. leggero l’uso di attrezzature del committente non è di per sé indice decisivo di illiceità, ma è comunque necessario che l’appaltatore apporti un quid pluris organizzativo autonomo.
  • Se una precedente sentenza d’appello è stata cassata per nullità del contraddittorio, il giudice del rinvio procede a una rinnovazione integrale del giudizio di secondo grado senza essere vincolato dal precedente esito di merito.
  • La qualificazione del rapporto come appalto genuino o somministrazione illecita dipende da un accertamento di fatto fondato su organizzazione, direzione dei lavoratori e rischio di impresa.
  • In sede di legittimità non è censurabile, salvo specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti, la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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