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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27200/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio operato sul materiale rinvenuto in perquisizione. Il difensore deduceva violazione degli artt. 253 e 324 c.p.p. e dell'art. 648 c.p. per mancata individuazione del reato presupposto della ricettazione, denunciando motivazioni arbitrarie (assenza di scontrini, valore e varietà dei beni, diverse taglie) e l'assenza di concreta indicazione sulla provenienza illecita dei beni. Si contestava inoltre la carenza di necessità del sequestro, atteso che la difesa aveva prodotto dichiarazioni e documentazione attestanti finalità lecite dell'acquisto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato la tipologia, quantità, caratteristiche e valore della merce (beni nuovi con etichette, medesima tipologia in taglie differenti, confezioni plurime di cosmetici e profumi di notevole valore, numerosi capi di marca costosi) che risultano oggettivamente sproporzionati rispetto al reddito dichiarato dell'indagato e non giustificati da riscontri fiscali. In tale quadro, la Corte ha confermato la legittimità del sequestro probatorio, richiamando il consolidato principio di legittimità secondo cui, ai fini del fumus del reato di ricettazione, il delitto presupposto deve essere individuato almeno nella sua tipologia e può essere desunto mediante prova logica dalla natura e dalle circostanze oggettive delle cose sequestrate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod.pen.

    Riferito come norma incriminatrice della ricettazione; la Corte afferma che, per il fumus di tale reato, non è necessario l'accertamento giudiziale completo del delitto presupposto, ma occorre l'individuazione almeno della tipologia del reato da cui i beni derivano, desumibile anche con prova logica

  • art. 253 cod.proc.pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al sequestro; dalla sentenza emerge che il Tribunale del riesame ha valutato le circostanze di fatto come giustificative del sequestro probatorio senza trovare vizio nella motivazione

  • art. 324 cod.proc.pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai poteri del giudice del riesame; la Corte ritiene le censure infondate alla luce della motivazione del Tribunale che ha adeguatamente valutato gli elementi indiziari

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma richiamata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso; la Corte dispone le statuizioni conseguenti (condanna alle spese e sanzione a favore della Cassa delle Ammende)

  • Giurisprudenza di legittimità (massime citate)

    Sez. 2, n. 4469 del 8/2/1985, Rv 169106-01; Sez. 6, n. 4077 del 20/11/1989, Sitzia, Rv. 183811-01; Sez. 4, n. 11303 del 07/11/1997, Bernasconi, Rv. 209393-01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522-01; Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, Pm c. Bernaschino, Rv. 287719-01

    Richiamate per affermare il principio che la provenienza delittuosa degli oggetti può essere desunta dalla natura, quantità e tipicità delle cose e che non è necessario che il reato presupposto sia già giudizialmente accertato; la prova logica e l'individuazione della tipologia del reato presupposto sono sufficienti in sede cautelare

Massime di principio

  • In sede di sequestro probatorio, il giudice può desumere il fumus della provenienza illecita dei beni sulla base di elementi oggettivi (tipologia, quantità, valore, condizioni dei beni) anche in assenza di riscontri fiscali o di scontrini
  • Per il reato di ricettazione non è richiesto che il delitto presupposto sia già giudizialmente accertato; è però necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto, che può essere ricavata mediante prova logica dalle circostanze di fatto
  • La sproporzione tra il valore/quantità della merce sequestrata e le capacità economiche del possessore è un elemento significativo per ritenere verosimile la provenienza illecita
  • La mera produzione di dichiarazioni o documentazione autodichiarata dall'indagato non è necessariamente sufficiente a escludere il fumus se permangono elementi obiettivi contrari (beni nuovi, confezioni multiple, assenza di riscontri)
  • In fase cautelare il giudice può legittimamente accogliere valutazioni indiziarie anche complesse, purché motivate; le censure avverso la sussistenza del fumus richiedono un apprezzamento serio e non meramente formale

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