Cassazione Penale, Sentenza n. 1226/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 28/03/2024 che aveva parzialmente dichiarato la prescrizione di alcune imputazioni e confermato altre condanne per reati fiscali (artt. 2, 4 e 10 d.lgs. n. 74/2000). Le doglianze principali riguardavano il calcolo e la decorrenza della prescrizione, l'erronea individuazione del momento consumativo dei reati (sostenevano che si perfezionano con la presentazione della dichiarazione), omissioni e carenze motivazionali della Corte territoriale circa specifici motivi di appello e questioni sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi: ha affermato che i reati di dichiarazione infedele (art. 4) e di dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti (art. 2) sono reati istantanei perfezionatisi alla data di presentazione delle relative dichiarazioni e che, tenuto conto degli incrementi prescrizionali intervenuti e dei periodi di sospensione, i reati contestati al capo A (art. 4, annualità 2010-2012) e ai capi C e G (art. 2, annualità 2011) sono estinti per prescrizione. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio quanto a quei capi (eliminazione delle pene corrispondenti). Per le restanti imputazioni non estinte la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per rideterminare il trattamento sanzionatorio (riepoca delle pene accessorie e ricalcolo della confisca), tenendo conto dell'estinzione dei reati prescritti. Altri motivi (in ordine a rinnovazione dibattimentale, prove, documentazione contabile, riconoscimento attenuanti e dosimetria) sono stati in gran parte ritenuti infondati o non decisivi, salvo la necessità di ricalcolare la sanzione residua.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 4
Delitto di dichiarazione infedele qualificato come reato istantaneo, perfezionatosi con la presentazione della dichiarazione; termini prescrizionali variati dalla modifica normativa (incremento di un terzo dal 17/09/2011) determinano decorrenze diverse a seconda dell'anno d'imposta.
d.lgs. n. 74/2000, art. 2
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo, perfezionatosi con la presentazione della dichiarazione; termine prescrizionale calcolato dalla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta.
d.lgs. n. 74/2000, art. 10
Riguarda i reati di occultamento o distruzione delle scritture contabili; la Corte ha valutato la prova sulla mancata esistenza o incompletezza della documentazione, ritenendo non decisiva la mera affermazione difensiva della completa consegna.
Codice penale, artt. 157-158
Norme sulla prescrizione (decorrenza e sospensioni) richiamate per il calcolo dei termini prescrizionali e per gli effetti dell'intervenuta prescrizione.
Codice di procedura penale, art. 129
Disciplina gli effetti dell'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ricorda che la constatazione dell'estinzione non sempre comporta proscioglimento automatico salvo che i dati emergenti siano manifesti e percepibili senza accertamenti.
Codice di procedura penale, art. 603
Regola la rinnovazione del dibattimento in appello; la Corte conferma che si tratta di potere discrezionale ed eccezionale che deve essere motivato quando disposto, mentre il rifiuto può essere implicitamente motivato se gli atti appaiono già sufficienti.
Codice penale, art. 62-bis
Sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche: non è un diritto automatico ma richiede elementi positivi di segno favorevole; il giudice deve indicare gli elementi preponderanti ostativi al riconoscimento.
Codice penale, art. 133
Criteri di determinazione della pena: il giudice ha discrezionalità di valutazione e non è tenuto ad analizzare tutti gli indici da manuale, purché la motivazione indichi i riferimenti considerati.
Massime di principio
- I reati fiscali di dichiarazione infedele (art. 4) e di dichiarazione fraudolenta con fatture inesistenti (art. 2) sono reati istantanei: la prescrizione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta contestato, non dalla data dell'accertamento.
- Eventuali modifiche legislative che incrementano i termini prescrizionali (es. aumento di un terzo) devono essere applicate correttamente al calcolo della prescrizione per ciascuna annualità; vanno inoltre computati i periodi di sospensione processuale che prorogano la scadenza.
- In sede d'appello la rinnovazione del dibattimento è un rimedio eccezionale e discrezionale: il giudice deve motivare la rinnovazione se la dispone; il rifiuto può essere implicitamente giustificato se gli atti sono ritenuti sufficienti.
- La mancata risposta a motivi di appello non comporta automaticamente l'annullamento: è rilevante solo se gli argomenti trascurati avrebbero avuto carattere decisivo tale da mutare la decisione.
- Per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche è necessario dimostrare elementi positivi a favore; l'assenza di precedenti non obbliga al riconoscimento dell'attenuante.
- Se alcuni capi vengono estinti per prescrizione, il giudice che rinvia dovrà ricalcolare pena, pene accessorie e misure (es. confisca per equivalente) sulle imputazioni residue tenendo conto dell'eliminazione delle condotte prescritte.
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