Cassazione Penale, Ordinanza n. 12840/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse ripetitivo di quanto già dedotto in appello e non si confrontasse con l'argomentazione decisiva della sentenza di merito, fondata sull'ammissione dell'imputato circa l'impiego della somma per finalità personali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma prevista per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/04/2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo appropriativo, sostenendo in sostanza che non vi fosse prova dell'appropriazione della somma di denaro ricevuta. La Corte di cassazione rileva però che la censura era meramente reiterativa di una doglianza già proposta in appello e già puntualmente disattesa, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato come decisiva l'ammissione dell'imputato di avere utilizzato la somma ricevuta senza titolo per far fronte a debiti personali.
Norme richiamate
violazione di legge
La deduzione di violazione di legge, se non accompagnata da un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, non consente il superamento della declaratoria di inammissibilità quando il motivo è meramente reiterativo.
vizio di motivazione
Il vizio di motivazione deve investire specificamente le argomentazioni decisive della decisione impugnata; una censura che non si confronti con esse è inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una doglianza già svolta in appello senza confutare le ragioni specifiche poste a fondamento della decisione di merito.
- Quando il giudice di merito valorizza un'ammissione dell'imputato come dato decisivo sulla finalità appropriativa, la difesa deve confrontarsi puntualmente con tale elemento, altrimenti la censura sul dolo appropriativo non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- La mera affermazione di violazione di legge o vizio motivazionale non è sufficiente se il motivo non evidenzia un concreto errore logico-giuridico della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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