Sentenza del 27/04/2018 n. 10195 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la validità della notificazione della cartella di pagamento, sostenendo che essa dovesse essere eseguita esclusivamente dai soggetti qualificati indicati dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e secondo le forme ordinarie, con apposita relata di notifica conforme agli artt. 148 e 149 c.p.c. Ha inoltre lamentato l'assenza o la non corretta collocazione della relata e presunte difformità tra la ricevuta di spedizione e la copia della cartella in suo possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo pienamente valida la notificazione effettuata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevede infatti una modalità alternativa di notificazione, affidata al concessionario e al servizio postale, che non richiede una distinta relata ex art. 148 c.p.c. La ricevuta di ritorno garantisce l'identificazione dell'ufficio di spedizione, dell'indirizzo del destinatario, della data di ricezione e del soggetto che ha ricevuto il plico. È stata quindi confermata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
La disposizione prevede due modalità alternative: la notificazione tramite soggetti qualificati e la notificazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso non è necessaria una relata di notifica separata, poiché l'avviso di ricevimento documenta gli elementi essenziali della notificazione.
Codice di procedura civile, art. 148
Le regole sulla relata di notificazione non si applicano alla notificazione della cartella eseguita direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, essendo tale modalità disciplinata autonomamente dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Codice di procedura civile, art. 149
La sentenza lo richiama nell'ambito della contestazione della ricorrente, ma ritiene prevalente la disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 per la notificazione postale diretta della cartella.
Codice di procedura civile, art. 156
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in via subordinata, sostenendo che eventuali irregolarità avrebbero potuto essere sanate dal raggiungimento dello scopo della notificazione. La Corte ha tuttavia ritenuto la notificazione direttamente regolare.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata redatta da un ufficiale notificatore.
- Quando viene utilizzata la raccomandata con avviso di ricevimento, la validità della notificazione si valuta principalmente sulla completezza della ricevuta: devono risultare, in modo sufficiente, il destinatario, l'indirizzo, la data di ricezione e la firma del consegnatario.
- L'assenza o la mancata collocazione della relata in calce alla cartella non determina un vizio, se la notificazione è stata eseguita mediante la modalità postale diretta prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
- La notificazione postale diretta costituisce una modalità alternativa e autonoma rispetto alla notificazione tramite ufficiali della riscossione, messi comunali o altri soggetti abilitati.
- In una controversia analoga, contestare genericamente l'assenza della relata non è sufficiente: occorre evidenziare specifiche irregolarità della ricevuta o l'incertezza su destinatario, indirizzo, data di consegna o soggetto ricevente.
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