Sentenza del 19/03/2019 n. 1636 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Pubblicità e pubbliche affissioni - Presupposto impositivo - Onere probatorio - Obbligo di allegazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e, in particolare, il presupposto impositivo e la mancata allegazione all'avviso di accertamento delle delibere comunali concernenti l'applicazione del tributo e la determinazione delle tariffe. La questione riguardava se fosse necessario dimostrare una concreta visualizzazione o percezione del messaggio da parte di specifici destinatari e se le delibere tariffarie dovessero essere materialmente allegate all'atto impositivo.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. Il presupposto dell'imposta sussiste quando il messaggio pubblicitario, visivo o acustico, per la sua ubicazione, è astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari, individuati per il solo fatto di trovarsi nel luogo in cui è collocato il mezzo pubblicitario. Non è quindi necessaria la prova dell'effettiva percezione del messaggio da parte di singoli soggetti. È stata inoltre esclusa la necessità di allegare all'avviso di accertamento le delibere comunali relative all'applicazione del tributo e alle tariffe, trattandosi di atti amministrativi generali pubblici e conoscibili tramite la pubblicazione all'albo pretorio. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296
La norma disciplina gli avvisi di accertamento dei tributi locali. Nel caso esaminato, l'atto è stato ritenuto valido anche senza l'allegazione delle delibere comunali generali sulle tariffe, purché tali atti siano conoscibili e pubblicati secondo le forme previste.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. n. 31707/2018 e Cass., Sez. 5, n. 3551/2005
Le delibere comunali di carattere generale relative all'applicazione del tributo e alla determinazione delle tariffe non devono necessariamente essere allegate all'avviso di accertamento, poiché sono atti pubblici destinati alla generalità dei contribuenti.
Massime di principio
- Per l'imposta comunale sulla pubblicità è sufficiente che il messaggio sia astrattamente idoneo a essere percepito da una pluralità indeterminata di persone in ragione del luogo di esposizione; non occorre provare che specifici passanti lo abbiano effettivamente visto o ascoltato.
- Il presupposto impositivo dipende principalmente dall'ubicazione e dall'idoneità del mezzo pubblicitario a raggiungere il pubblico, non dalla dimostrazione di una concreta fruizione del messaggio.
- Le delibere comunali generali che stabiliscono tributo e tariffe, se regolarmente pubblicate e conoscibili, non devono di regola essere materialmente allegate all'avviso di accertamento.
- La mancata allegazione di un atto amministrativo generale non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento; occorre verificare se l'atto fosse pubblico, accessibile e sufficientemente individuato nell'atto impositivo.
- In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe contestare elementi concreti come l'assenza del messaggio, l'inidoneità del mezzo a raggiungere un pubblico indeterminato, l'errata ubicazione o l'inesistenza della pubblicazione della delibera, anziché limitarsi a dedurre la mancata allegazione della tariffa.
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