Cassazione Civile, Ordinanza n. 05512/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società appaltatrice)
La controversia
Una società irachena aveva stipulato con una società italiana un "Pre-Bid Agreement" per attività di consulenza e assistenza nella preparazione di un'offerta relativa a una gara per la manutenzione e messa in sicurezza di una diga in Iraq, con previsione di adeguamento proporzionale del compenso in caso di variazione del valore del progetto o dei finanziamenti. Dopo l'aggiudicazione dell'appalto principale e la successiva sottoscrizione di un addendum con aumento del valore dei lavori, insorgeva una controversia sulla misura del compenso dovuto alla consulente. Un collegio arbitrale riconosceva solo in parte le pretese della consulente, liquidando un importo complessivo di 450.000 euro sulla base di un adeguamento percentuale e di una integrazione equitativa per l'attività svolta oltre una certa data, ma negava la prova di un preteso accordo verbale che avrebbe fissato il compenso all'8% del valore del contratto. La consulente impugnava il lodo dinanzi alla Corte d'appello per nullità, deducendo omessa motivazione e motivazione contraddittoria ai sensi dell'art. 829 c.p.c.; in cassazione censurava la sentenza della Corte d'appello per violazione/falsa applicazione dell'art. 829, primo comma, nn. 5 e 11 c.p.c., sostenendo che il lodo fosse privo di motivazione comprensibile, che gli arbitri avessero disatteso i criteri contrattuali di quantificazione del compenso, applicando in modo arbitrario una percentuale del 3,65% e che vi fosse contraddizione tra il riconoscimento del nesso causale dell'attività svolta e il mancato conseguente aumento del compenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi in tema di nullità del lodo per difetto assoluto di motivazione e per contraddittorietà rilevante, limitando il controllo, in ragione della sede estera della ricorrente, alla sola fase rescindente e a un sindacato estrinseco sulla motivazione. La motivazione del lodo è stata reputata comprensibile e idonea a superare la soglia del difetto assoluto; la doglianza, inoltre, tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e non indicava un errore di diritto nei canoni applicati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità del lodo per motivazione è ravvisabile solo in caso di motivazione mancante o sostanzialmente inesistente; la contraddittorietà rilevante è solo quella tra parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo, non quella interna alla motivazione se non impedisce di ricostruire la ratio decidendi.
Se il lodo è impugnato nei casi previsti e non ricorre una diversa volontà delle parti, la Corte d'appello decide anche nel merito; ma tale potere resta precluso quando, al momento della convenzione arbitrale, una parte abbia sede all'estero.
La denuncia di nullità del lodo come violazione di legge richiede l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone giuridico applicato agli elementi accertati dagli arbitri, non essendo sufficiente dedurre lacune istruttorie o motivazionali.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha applicato principi di diritto conformi alla giurisprudenza di legittimità e il motivo non offre occasione per mutare orientamento.
È richiamato come parametro della sufficienza dell'esposizione dei motivi del lodo, in collegamento con il vizio di mancata motivazione.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il vizio di motivazione rilevante è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia tale da non consentire la ricostruzione della ratio decidendi; non basta denunciare una motivazione non persuasiva o opinabile.
- La contraddittorietà del lodo rileva come causa di nullità solo se emerge tra le parti del dispositivo o tra dispositivo e motivazione; le eventuali incongruenze interne al ragionamento arbitrale non sono di per sé sufficienti, salvo che rendano impossibile comprendere la decisione.
- La censura di violazione di legge contro il lodo arbitrale deve indicare in modo specifico quale regola giuridica sia stata erroneamente applicata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri; non è ammissibile trasformare la doglianza in una critica alle valutazioni istruttorie o al merito.
- Quando una parte della convenzione arbitrale abbia sede all'estero, la Corte d'appello, in sede di annullamento del lodo, non può sostituirsi agli arbitri nella decisione del merito e deve limitarsi al controllo rescindente nei limiti consentiti dall'art. 830 c.p.c.
- Se la decisione impugnata si conforma alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e il ricorso non prospetta argomenti idonei a mutare l'orientamento, il mezzo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
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