Cassazione Civile, Ordinanza n. 09741/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto esecutato proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. contro l'esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti, contestando: l'esistenza del credito azionato; l'autenticità delle sottoscrizioni delle cambiali poste a fondamento del pignoramento; la validità dei bolli apposti sui titoli cambiari e, quindi, la loro idoneità a costituire titolo esecutivo; la prova della trasformazione societaria della creditrice originaria; la regolarità della partecipazione in giudizio di altri intervenuti nella procedura esecutiva. Il Tribunale rigettava l'opposizione. In appello veniva dichiarata la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di due intervenute e l'appello veniva comunque rigettato. In cassazione il ricorrente articolava sette motivi, lamentando: nullità della sentenza d'appello per violazione del contraddittorio; motivazione apparente della decisione; violazione della legge cambiaria e degli artt. 2008, 2009, 2011 c.c. in tema di girate e possesso del titolo; omessa adeguata motivazione sulla falsità dei bolli; violazione delle norme sulla prova e sulla trasformazione societaria; omessa pronuncia sulla rappresentanza processuale della società resistente; erronea declaratoria di giudicato esterno sulla regolarità della procedura esecutiva e degli atti prodromici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che l'opposizione esecutiva sia un unico procedimento bifasico, con rilievo del momento di introduzione della fase sommaria ai fini del termine d'impugnazione. Tuttavia ha concluso che il ricorso fosse complessivamente inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., poiché l'esposizione dei fatti era confusa e lacunosa e non consentiva di comprendere le censure né di verificarne la corrispondenza alle questioni trattate nei gradi di merito. Ha inoltre reputato inammissibili, singolarmente, tutti i motivi per genericità, difetto di autosufficienza, mancata trascrizione degli atti rilevanti, mancata specificazione delle norme violate o della ratio decidendi impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore per contestare il diritto di procedere in executivis.
art. 327 c.p.c.
ai fini del termine lungo d'impugnazione, nella opposizione esecutiva bifasica rileva il momento di introduzione della fase sommaria con il deposito del ricorso al giudice dell'esecuzione.
art. 366 c.p.c.
comma 1, nn. 3 e 4; comma 1, n. 6
il ricorso deve contenere una esposizione chiara e autosufficiente dei fatti e delle censure, con indicazione/trascrizione degli atti rilevanti; la sua violazione comporta inammissibilità.
art. 101 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sul contraddittorio per censurare la decisione d'appello, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
art. 331 c.p.c.
invocato in tema di contraddittorio nelle impugnazioni; la Corte ha ritenuto non autosufficiente la censura.
art. 616 c.p.c.
richiamato in relazione alla struttura dell'opposizione esecutiva e ai profili processuali dell'appello.
art. 2008 c.c.
richiamato nel motivo sulle cambiali e le girate, ma la censura è stata giudicata generica e inconcludente.
art. 2009 c.c.
richiamato nel motivo sulle cambiali e le girate, ma la censura è stata giudicata generica e inconcludente.
art. 2011 c.c.
richiamato nel motivo sulle cambiali e le girate, ma la censura è stata giudicata generica e inconcludente.
artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
evocati per contestare la motivazione e la valutazione probatoria, ma senza colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 474 c.p.c.
richiamato in relazione all'idoneità della cambiale a titolo esecutivo e alla regolarità della procedura esecutiva.
art. 115 c.p.c.
richiamato anche nel motivo sulla trasformazione societaria; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché volto a opporsi all'accertamento di merito.
art. 345 c.p.c.
richiamato per contestare l'introduzione di nuovi motivi in appello; la Corte ha confermato che nuovi motivi di opposizione non sono ammissibili oltre quelli dedotti nella fase sommaria.
art. 2498 c.c.
richiamato in tema di trasformazione societaria della creditrice originaria.
art. 75 c.p.c.
invocato per lamentare carenza di rappresentanza processuale della società resistente.
art. 182 c.p.c.
invocato per la regolarizzazione della rappresentanza processuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 6 CEDU
richiamato nel motivo sulla motivazione, ma senza specifico e decisivo aggancio alla ratio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento della statuizione sull'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando l'esposizione dei fatti processuali è confusa o lacunosa e non consente di comprendere l'oggetto delle censure e il percorso logico della decisione impugnata.
- L'opposizione all'esecuzione, pur articolata in fase sommaria e fase di merito, costituisce un unico procedimento; ai fini del termine lungo per impugnare rileva la data di introduzione della fase sommaria mediante deposito del ricorso al giudice dell'esecuzione.
- Nei giudizi di opposizione esecutiva non possono essere introdotti in fase di merito motivi nuovi rispetto a quelli dedotti nel ricorso originario davanti al giudice dell'esecuzione.
- La censura di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio o per difetto di rappresentanza processuale è inammissibile se non sono trascritti o specificamente indicati gli atti processuali rilevanti e se non è chiarito l'effetto concreto della dedotta violazione.
- In sede di legittimità non è consentito devolvere una mera critica generica alla valutazione di merito, né contestare apoditticamente gli accertamenti del giudice territoriale senza individuare specificamente le norme violate e la ratio decidendi censurata.
- La deduzione di falsità di titoli cambiari o dei relativi elementi formali richiede una censura specifica e autosufficiente; un richiamo indistinto alla disciplina cambiaria e ai principi del giusto processo non è sufficiente a scardinare la decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09664/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09665/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09671/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09672/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09681/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09685/2023 del 12/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →