Cassazione Penale, Ordinanza n. 25887/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la condanna pronunciata in appello per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per una fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che il mancato accertamento del principio attivo non avrebbe consentito di stabilire se la condotta fosse concretamente offensiva del bene giuridico protetto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche e per il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., anche richiamando asserite iniziative riparatorie. La Corte ha rilevato che il primo motivo era nuovo e comunque infondato, poiché per la configurabilità del reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990 non è indispensabile una perizia chimica, potendo bastare anche un narcotest se sorretto da adeguata motivazione; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente il richiamo ai precedenti penali specifici e alle caratteristiche del fatto; quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., ha ribadito che la lieve entità del fatto non ne determina automaticamente il riconoscimento e che il motivo era comunque generico e aspecifico.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Per la configurabilità della condotta di lieve entità in materia di stupefacenti non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza; può essere sufficiente anche il solo narcotest, purché il giudice motivi adeguatamente sulla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità della sostanza.
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del lucro di speciale tenuità richiede una verifica autonoma della speciale tenuità sia del lucro perseguito o conseguito, sia della gravità dell'evento dannoso o pericoloso; non consegue automaticamente alla qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
art. 606 c.p.p.
Il ricorrente che censura la motivazione deve articolare specificamente uno dei vizi deducibili in cassazione; mere doglianze generiche sulla carenza motivazionale determinano aspecificità del motivo.
art. 133 c.p.
È sufficiente, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come i precedenti penali e le caratteristiche del fatto.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la prova della natura drogante della sostanza non richiede necessariamente una perizia chimica tossicologica: il giudice può fondare l'affermazione di responsabilità anche su accertamenti più semplici, come il narcotest, se accompagnati da un apparato argomentativo coerente e da ulteriori elementi probatori univoci.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità: occorre un distinto accertamento sulla minima entità del vantaggio perseguito o ottenuto e sulla modesta gravità dell'evento.
- Il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo sufficiente quando il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, come la negativa biografia penale e le modalità del fatto, senza dover confutare analiticamente ogni argomento difensivo.
- In cassazione sono inammissibili le doglianze meramente generiche o aspecifiche che si limitino a denunciare una carenza di motivazione senza confrontarsi puntualmente con la ratio della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la decisione di merito e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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