Sentenza n. 1237/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 538/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 538/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 maggio 2024. La decisione risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'11 giugno 2025, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza in ragione della definitività della sentenza e della perdurante inadempienza ministeriale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione alle statuizioni della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta, per l'eventuale ulteriore inadempimento e su istanza di parte, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; la norma è richiamata quale base processuale della domanda e dell'ordine di esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando la decisione da eseguire è passata in giudicato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione ed è comprovata la perdurante inerzia dell'amministrazione obbligata.
- Accertata l'inottemperanza a una sentenza definitiva, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine prefissato, tenendo conto degli importi eventualmente già corrisposti.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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