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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29755/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché prosegua il giudizio previa corretta integrazione del contraddittorio. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio anche per il giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione, da parte di tre comproprietari di un immobile sito in Roma, della sentenza della CTR Lazio che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e ritenuto legittima la variazione della rendita catastale dell’immobile nella microzona "Salario Trieste". I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi, poi integrati da memoria. La Corte ha ritenuto fondati e pregiudiziali il primo e il secondo motivo, entrambi centrati su vizi processuali: in particolare, la violazione delle norme sul contraddittorio e sul litisconsorzio necessario nel processo tributario, poiché l’appello dell’Agenzia era stato notificato solo nei confronti di una comproprietaria, mentre gli altri comproprietari non erano stati evocati in giudizio né era stata integrata la loro partecipazione nel grado di appello. Secondo i ricorrenti, la sentenza era dunque nulla per mancata partecipazione di tutte le parti necessarie.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato tra le norme processuali violate per la nullità della sentenza, in relazione alla struttura del giudizio tributario e alla corretta instaurazione del contraddittorio

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    la Corte lo coordina con le regole civilistiche sulle cause inscindibili, affermando che non elimina il regime del litisconsorzio necessario e della necessaria partecipazione di tutte le parti del primo grado

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma violata in relazione alla nullità della sentenza per vizi del contraddittorio e della decisione

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo tra le disposizioni asseritamente violate

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal secondo motivo per sostenere la necessità del contraddittorio con tutti i comproprietari

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal secondo motivo nel quadro del rinvio alle norme processualcivilistiche

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal secondo motivo in tema di contraddittorio

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato come base normativa del litisconsorzio necessario

  • art. 331 c.p.c.

    la Corte afferma che nelle cause inscindibili l’appello deve essere esteso a tutte le parti del giudizio di primo grado, pena nullità della decisione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal secondo motivo a sostegno delle garanzie del giusto processo

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal secondo motivo nel quadro delle regole del processo tributario

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992

    la Corte precisa che non fa venire meno la distinzione tra cause scindibili, inscindibili e dipendenti, che continua a operare nel processo tributario

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto il classamento o la variazione della rendita catastale di un immobile in comproprietà, sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, perché l’accertamento sulla natura/classamento del bene deve essere unico e non può condurre a valutazioni differenziate per singoli contitolari.
  • Quando la controversia è inscindibile, l’appello deve essere proposto e trattato nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al primo grado; la mancata integrazione del contraddittorio in appello determina la nullità della sentenza.
  • Nel processo tributario l’art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 non elimina la distinzione civilistica tra cause scindibili, inscindibili e dipendenti: per le cause inscindibili continuano ad applicarsi le regole degli artt. 331 e 332 c.p.c.
  • Se la decisione d’appello è stata resa senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la cassazione deve disporre il rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio nel corretto contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieClassamentoContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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