Cassazione Civile, Ordinanza n. 27460/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mandataria)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta da vari debitori esecutati contro la procedura esecutiva promossa da una società finanziaria, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di mutuo ipotecario condizionato posto a base del titolo esecutivo e delle relative ipoteche. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e dichiarato la nullità dei mutui e delle ipoteche. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato improcedibile il gravame della società mandataria perché l'appellante si era costituito oltre il termine dimidiato di cinque giorni ritenuto applicabile alle opposizioni esecutive in forza del richiamo agli artt. 616 e 618 c.p.c. La ricorrente ha quindi proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 16-bis, 165, 616 e 618 c.p.c., sostenendo che nelle opposizioni esecutive il termine per la costituzione della parte che introduce la fase di merito non è ridotto e che rileva solo l'introduzione del giudizio, non l'iscrizione a ruolo; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per mancato contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio; 3) violazione degli artt. 24 Cost., 75 c.p.c. e 58 T.U.B., assumendo di avere agito solo come mandataria con rappresentanza e di non poter essere destinataria delle statuizioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduce la fase di merito non subisce alcuna riduzione e resta quello ordinario di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Da ciò ha tratto la conseguenza che l'iscrizione a ruolo dell'appello non era tardiva e che la Corte d'appello non avrebbe dovuto dichiarare l'impugnazione improcedibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-bis c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza, ai fini della tempestività della costituzione, delle formalità di iscrizione a ruolo nelle opposizioni esecutive
art. 165 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della costituzione in giudizio e del termine applicabile
art. 616 c.p.c.
norma richiamata nella disciplina delle opposizioni esecutive; non comporta la riduzione del termine di costituzione nella fase di merito secondo il principio ribadito dalla Corte
art. 618 c.p.c.
norma richiamata nella disciplina bifasica delle opposizioni esecutive; il richiamo non incide sul termine ordinario di costituzione della parte che introduce la fase di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e alla nullità della sentenza
art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato per dedurre la necessità del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio
art. 24 Cost.
richiamato nel terzo motivo a sostegno della tutela del diritto di difesa
art. 75 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di capacità/processuale rappresentanza
art. 58 T.U.B.
richiamato nel terzo motivo per contestare la legittimazione/passiva della mandataria rispetto alla statuizione di merito
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 616 cod. proc. civ.
"nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione"
la parte che introduce la fase di merito dispone del termine ordinario di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione
art. 618 cod. proc. civ.
il suo richiamo non consente di ridurre il termine di costituzione nella fase di merito dell'opposizione esecutiva
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione esecutiva, la parte che introduce la fase di merito si costituisce nel termine ordinario previsto per l'atto introduttivo; il richiamo agli artt. 616 e 618 c.p.c. non comporta automaticamente la riduzione del termine a comparire o di costituzione.
- L'iscrizione a ruolo dell'appello in materia di opposizioni esecutive non può essere dichiarata tardiva se effettuata nel rispetto del termine ordinario di costituzione, quando non sia prevista una specifica riduzione per la fase di merito.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto perché assorbe la questione decisiva sulla tempestività della costituzione o dell'iscrizione a ruolo, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono la riforma o la validità della decisione impugnata.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso per erronea declaratoria di improcedibilità dell'appello, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito perché esamini l'impugnazione nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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