Cassazione Penale, Sentenza n. 1260/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. volto a ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini di fase. Il ricorrente lamentava errata applicazione degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, c.p.p., sostenendo che il termine "finale" di fase individuato dall'art. 304, comma 6 (3 anni decorrenti dalla pronuncia di condanna di primo grado) era già scaduto e quindi la custodia cautelare doveva cessare; alternativamente, la difesa richiamava la sentenza delle Sezioni Unite n. 3423/2021 per sostenere che non si era formato un titolo esecutivo e che, perciò, il periodo di custodia dovesse essere valutato alla luce della disciplina sui termini di fase e non convertito in esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che nel caso concreto parte della condanna (il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990) è divenuta irrevocabile e rappresenta il reato più grave rispetto agli altri reati "fine" ancora sub iudice. Applicando i criteri della sentenza delle Sezioni Unite n. 3423/2021, la custodia cui è sottoposto il Tropea non è più di natura cautelare ma connessa all'esecuzione della pena per la parte di sentenza diventata definitiva; di conseguenza le doglianze sulla decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare sono irrilevanti. Il ricorso viene quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
ricorso avverso ordinanza ai sensi dell'art. 310 c.p.p.
Norma processuale che consente il ricorso per cassazione contro ordinanze che decidono su questioni cautelari; applicata come strumento di impugnazione.
art. 303 cod. proc. pen.
art. 303, commi 1 e 2 (termine di fase per l'appello)
L'art. 303 fissa i termini massimi per la durata della fase di appello; la difesa aveva fatto riferimento al termine di 1 anno e 6 mesi (lett. c) per l'appello), sostenendo la rilevanza del decorso di tale termine nel calcolo della durata complessiva della custodia.
art. 304 cod. proc. pen.
art. 304, comma 6 (termine finale di 3 anni)
Individua il termine finale di fase oltre il quale non può protrarsi la custodia cautelare anche in presenza di sospensioni; la questione era se tale termine fosse applicabile o meno quando parte della condanna è divenuta definitiva ed eseguibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese nei giudizi di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Rinvio agli adempimenti procedurali consequenziali alla decisione, disposto in sentenza per la cancelleria.
DPR n. 309/1990 (art. 73 e art. 74)
art. 73 e art. 74 DPR 309/1990
Norme sostanziali relative ai reati in materia di stupefacenti; nel caso il reato di cui all'art. 74 è quello per il quale la condanna è divenuta irrevocabile e ritenuto il più grave tra quelli coinvolti.
Corte di cassazione, Sezione V, sentenza n. 4049/2019
Corte di cassazione, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 4049
Precedente di legittimità secondo cui, in caso di annullamento con rinvio di una sentenza di secondo grado, i termini di durata della custodia possono ricominciare dalla decisione di annullamento e non possono eccedere il doppio del termine massimo per la fase di appello; principio richiamato e discusso nel procedimento.
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3423/2021
Sezioni Unite, 27 gennaio 2021, n. 3423
Principio chiave applicato: se, in caso di annullamento con rinvio, esiste una parte della sentenza di condanna divenuta irrevocabile e tale parte rappresenta con certezza il reato più grave e la relativa pena è insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, la condanna può essere messa in esecuzione e la custodia non è più considerata cautelare ma connessa all'esecuzione.
Corte di cassazione, sentenza n. 27452/2022
Corte di cassazione, III Sez. pen., 19 maggio 2022, n. 27452 (motivi depositati 15 luglio 2022)
Provvedimento di annullamento con rinvio che ha riguardato esclusivamente l'esclusione della continuazione tra il reato associativo (art. 74) e i reati "fine" (art. 73); la Corte ha ritenuto che la responsabilità per il reato associativo fosse rimasta definitiva.
Massime di principio
- Se, dopo un annullamento con rinvio, una parte della condanna è divenuta irrevocabile e rappresenta il reato più grave e la relativa pena è insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, la detenzione puo' considerarsi esecuzione della pena e non più custodia cautelare: i limiti temporali della custodia cautelare (art. 303-304 c.p.p.) non si applicano come motivo per la liberazione.
- La distinzione tra "giudicato" su una parte della sentenza e "eseguibilità" della pena è centrale: perche' la custodia sia convertita in esecuzione occorre che si sia formato un titolo esecutivo effettivo (o che sia evidente e certo che la parte definitiva resterà immutata nel giudizio di rinvio).
- In caso di "doppia conforme" o di pronunce parzialmente irrevocabili, non si applica automaticamente il calcolo dei termini di fase come se l'intero procedimento fosse ancora cautelare; bisogna verificare quale parte della sentenza è destinata a sopravvivere al rinvio e se essa è il "nucleo" esecutivo della pena.
- Chi impugna per decorrenza dei termini deve provare che non esiste alcun titolo esecutivo né alcuna parte della condanna che sia certa e insuscettibile di modifiche: se il titolo esecutivo esiste o la parte definitiva è il reato più grave, l'eccezione sui termini è destinata a fallire.
- Prima di richiedere cessazione della custodia per superamento dei termini, valutare le pronunce di legittimità più recenti (Sezioni Unite) e verificare se l'annullamento con rinvio incide sull'esecutività della pena o solo su questioni incidentali come la continuazione.
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