Sentenza n. 711/2026 - Milano, Sezione 2
per l'accertamento del silenzio inadempimento rispetto alla istanza formulata in data 6 ottobre 2025 per far accertare l'avvenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del DPR n. 380/2001 e dell’art. 38, comma 10, della L.R. n. 12/2005, rispetto all'istanza di permesso di costruire presentata in data 10 novembre 2023 e, comunque, per la dichiarazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla ridetta istanza di permesso di costruire con condanna del Comune al rilascio dell’attestazione del decorso dei termini del procedimento in accoglimento della istanza a tal fine trasmessa a mezzo PEC in data 6 ottobre 2025, ovvero dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Milano in relazione al procedimento iniziato con istanza presentata in data 10 novembre 2023, nonché per la condanna a provvedere sulla citata istanza, con riserva di risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accertamento della formazione del silenzio assenso relativa a un'istanza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare, aveva presentato il 10 novembre 2023 un'istanza di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria con demolizione e ricostruzione e cambio di destinazione d'uso. Dopo una comunicazione negativa della conclusione della conferenza di servizi, un preavviso di diniego e interlocuzioni volte al superamento delle criticità, la società presentava ulteriori istanze il 7 luglio e il 6 ottobre 2025. Con il ricorso ex art. 117 c.p.a. chiedeva di accertare la formazione del silenzio assenso sull'istanza di permesso di costruire e, comunque, l'illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune, con condanna a provvedere e al rilascio dell'attestazione del decorso dei termini. Deduceva la violazione degli artt. 20, comma 8, e 23-bis d.P.R. 380/2001, dell'art. 38 l.r. Lombardia n. 12/2005, degli artt. 2 e 20, comma 2-bis, l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e l'eccesso di potere. Nel corso del giudizio il Comune depositava il provvedimento del 15 gennaio 2026, con cui rigettava il permesso di costruire. La ricorrente prendeva atto del provvedimento, deducendone l'illegittimità per violazione degli artt. 2 e 10-bis l. 241/1990 e dei principi di lealtà e correttezza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato che la domanda proposta con il rito del silenzio è divenuta improcedibile, poiché il Comune ha adottato e depositato in giudizio un provvedimento espresso di rigetto del permesso di costruire. Tuttavia, poiché la ricorrente aveva sviluppato anche contestazioni sostanzialmente riferibili all'annullamento del provvedimento sopravvenuto, il giudice ha disposto, ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a., la prosecuzione del giudizio mediante conversione nel rito ordinario, fissando l'udienza pubblica del 14 luglio 2026. La decisione è non definitiva; le spese sono state riservate alla pronuncia definitiva.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Visto l’art. 117, co.5 cod. proc. amm.
La sopravvenienza di un provvedimento espresso non esaurisce il giudizio quando siano state formulate contestazioni riferibili all'annullamento dell'atto; il giudice può disporre la prosecuzione secondo il rito ordinario.
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
per far accertare l'avvenuta formazione del silenzio assenso
È richiamato quale fondamento della richiesta di accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza di permesso di costruire.
art. 38, comma 10, l.r. Lombardia n. 12/2005
per far accertare l'avvenuta formazione del silenzio assenso
È richiamato quale ulteriore fondamento regionale della domanda di accertamento del silenzio assenso in materia edilizia.
artt. 2 e 20, comma 2-bis, l. 241/1990
deducendosi la violazione degli artt.2 e 20 comma 2-bis della Legge n.241/1990
Sono invocati in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento e alla disciplina del silenzio dell'amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
deducendone l’illegittimità per violazione degli artt.2 e 10-bis
È richiamato dalla ricorrente per contestare il provvedimento espresso di rigetto sopravvenuto.
Massime di principio
- La domanda avverso il silenzio della pubblica amministrazione diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso sul procedimento oggetto dell'inerzia.
- Quando il provvedimento espresso sopravvenuto è contestato dal ricorrente con censure sostanzialmente dirette al suo annullamento, il giudizio può proseguire mediante conversione dal rito sul silenzio al rito ordinario, ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta improcedibilità della domanda contro il silenzio non impedisce l'esame, in prosecuzione del giudizio, delle contestazioni rivolte contro il provvedimento espresso adottato dall'amministrazione.
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