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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3245

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3245 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/2976 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania

Normativa europea32024R3245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la geografia delle restrizioni UE contro la peste suina africana, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche recepiscono l’evoluzione epidemiologica in più Stati membri, ricalibrando zone soggette a restrizioni I, II e III e istituendo una zona infetta in Germania per un nuovo focolaio in suini selvatici. Viene inoltre abrogata la decisione di esecuzione (UE) 2024/2976, che disciplinava misure provvisorie di emergenza per la Germania.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/2976 relativa alle misure di emergenza provvisorie in Germania.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati dalla peste suina africana e, in particolare, alle zone geografiche elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituiti dal presente regolamento. Incide sui movimenti e sulle misure sanitarie relativi a suini detenuti e selvatici, nonché ai prodotti di origine animale, nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette istituite a livello dell’Unione. Rileva in particolare per Germania, Italia, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Estonia, Ungheria, Lituania, Grecia, Croazia, Cechia e altri Stati membri elencati negli allegati, con applicazione diretta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione; per la zona infetta in Germania è indicato un termine ultimo di applicazione al 21 febbraio 2025 per le specifiche aree dell’allegato II. Sono escluse solo le aree non ricomprese negli elenchi aggiornati.

Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3245 interviene nel quadro delle misure UE di controllo della peste suina africana, aggiornando gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 alla luce dell’evoluzione epidemiologica registrata nel mese di novembre e dicembre 2024. La Commissione richiama la disciplina generale del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché i criteri scientifici e gli orientamenti UE e WOAH per la delimitazione delle zone.

Contesto normativo e finalità

La peste suina africana è qualificata come malattia virale infettiva con impatti rilevanti sulla sanità animale, sulla redditività degli allevamenti, sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso paesi terzi. Il regolamento (UE) 2023/594 aveva già istituito un sistema di zone soggette a restrizioni I, II e III e di zone infette; il presente atto ne aggiorna la mappatura per tenere conto di nuovi focolai in suini selvatici, di alcuni miglioramenti epidemiologici e della necessità di garantire continuità territoriale e proporzionalità delle misure.

Base giuridica e coordinamento con altri atti

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259, paragrafo 1. Nei considerando viene richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure da adottare in caso di malattie di categoria A negli animali selvatici, inclusa la peste suina africana, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per la classificazione delle malattie. Sono inoltre richiamati gli orientamenti della Commissione sulla PSA e il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH.

Aggiornamento delle restrizioni territoriali

La Commissione sottolinea che la situazione epidemiologica è dinamica e che le zone devono essere ridefinite sulla base del rischio di ulteriore diffusione, della situazione nelle aree circostanti e delle giustificazioni fornite dagli Stati membri. In particolare:

  • in Germania, Italia, Polonia e Slovacchia nuovi focolai in suini selvatici hanno determinato l’estensione o il rafforzamento delle zone soggette a restrizioni;
  • in Lettonia e Polonia alcune aree sono state riclassificate verso livelli meno restrittivi per il miglioramento della situazione nei suini detenuti;
  • in Polonia alcune aree sono state soppresse dagli elenchi per assenza di focolai per 12 mesi;
  • in Germania, per il Land Brandeburgo, è stata istituita una zona infetta nell’allegato II, parte A.

Effetti principali per gli Stati membri interessati

Gli allegati sostituiti contengono un elenco estremamente dettagliato di territori per Stato membro, regione, provincia, comune o porzione di comune. Tra gli effetti più rilevanti si segnalano:

  • Germania: ridefinizione di numerose zone in Brandeburgo, Assia, Sassonia e altri Länder, con ampliamento/riclassificazione di aree soggette a restrizioni e istituzione di una zona infetta in Brandeburgo;
  • Italia: aggiornamento delle zone in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Calabria, Basilicata e Campania, con distinzione tra zone I, II e III;
  • Polonia: ricalibrazione di vaste aree in molte regioni, con spostamenti tra zone I, II e III e soppressione di alcune delimitazioni precedenti;
  • Lettonia, Estonia e Lituania: aggiornamenti delle aree soggette a restrizioni, anche con classificazioni a livello di comuni/novadi e porzioni territoriali;
  • Grecia, Croazia, Cechia, Slovacchia, Ungheria e Romania: aggiornamenti delle aree elencate, coerenti con il livello di rischio epidemiologico riportato nei considerando.

Zona infetta in Germania e durata

L’allegato II, parte A, inserisce come zona infetta in Germania alcune aree del Brandenburg (Landkreis Oberhavel), a seguito di un focolaio in suini selvatici in una zona precedentemente indenne. Per queste aree è previsto un termine ultimo di applicazione al 21 febbraio 2025, con applicazione delle misure previste dal regime UE per le zone infette.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori della filiera suinicola e per le autorità competenti ciò implica l’obbligo immediato di conformarsi alle nuove delimitazioni territoriali e alle misure sanitarie correlate, che incidono su movimentazione, commercio e gestione dei rischi nelle zone interessate.

Disposizioni principali

Sostituzione degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato al presente regolamento. La sostituzione aggiorna l’elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, in funzione della situazione epidemiologica più recente.

Abrogazione delle misure provvisorie per la Germania

L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/2976, che aveva introdotto misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania a seguito del focolaio in Brandeburgo.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

Gli allegati aggiornano e ridefiniscono le zone restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri, con nuove delimitazioni in Germania, Italia, Lettonia, Polonia e Slovacchia, oltre ad aggiornamenti per Estonia, Ungheria, Lituania, Grecia, Croazia, Cechia e Romania. Le modifiche riflettono nuovi focolai in suini selvatici e, in alcuni casi, il miglioramento della situazione epidemiologica, con conseguenti declassamenti, riclassificazioni o soppressioni di aree.

Istituzione della zona infetta in Germania

Nell’allegato II, parte A, viene inserita la zona infetta in Germania conseguente al focolaio di peste suina africana in suini selvatici nel Land Brandeburgo, in una zona precedentemente indenne. Per tali aree è indicato un termine ultimo di applicazione al 21 febbraio 2025.

Entrata in vigore e applicabilità immediata

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturamercato internomovimentazione di animali e prodotti animalimisure di emergenza

Testo integrale

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