Ordinanza n. 350/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del verbale di accertamento dei requisiti psicofisici dell'8 luglio 2025, con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro di selezione di Ancona - Direzione generale per il personale militare ha giudicato la ricorrente «NON IDONEO per positività all'IGRA TEST in assenza di accertata esecuzione di terapia medica eradicante - cod. 72 (per analogia) della DT del 04/06/2014 - AR 3(tre)» e l'ha esclusa dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 28° corso biennale (2025 -2027) di 266 allievi marescialli della Marina Militare, indetto con decreto interdirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000168 20-03-2025 del vice direttore della direzione generale per il personale militare di concerto con il vice comandante generale del corpo delle capitanerie di porto; - del decreto interdirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000969 02.10.2025 del vice direttore della direzione generale per il personale militare di concerto con il vice comandante generale del corpo delle capitanerie di porto con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito del predetto concorso pubblico; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti, ai provvedimenti suindicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento dei requisiti psicofisici recante il giudizio di non idoneità per positività al test IGRA in assenza di terapia eradicante, nonché graduatoria finale del concorso
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psicofisica e la conseguente esclusione dal concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale per allievi marescialli della Marina Militare, oltre alla graduatoria finale e agli atti connessi. L'esclusione si fonda esclusivamente sulla positività al test IGRA (Quantiferon), ritenuta riconducibile a una causa di imperfezione prevista dalla disciplina tecnica applicata dall'Amministrazione, in assenza di accertata esecuzione di terapia medica eradicante. La ricorrente ha dedotto, sulla base della documentazione medica prodotta, che la propria condizione consiste in un'infezione tubercolare latente, asintomatica, non contagiosa e non invalidante, e che la positività al test indica una precedente esposizione al Mycobacterium tuberculosis senza dimostrare la presenza di malattia tubercolare attiva. Il giudice ha ritenuto necessario verificare in contraddittorio la sussistenza dell'affezione contestata e la relativa incidenza sull'idoneità al reclutamento.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha ancora deciso sulla domanda cautelare in via definitiva. Ha disposto un incombente istruttorio mediante verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. L'Amministrazione dovrà trasmettere alla Commissione tutta la documentazione necessaria, comprese le norme e regole tecniche applicabili agli accertamenti sanitari e al giudizio di idoneità. La Commissione dovrà esaminare la documentazione medica, accertare la sussistenza della causa di imperfezione contestata e concludere espressamente sull'idoneità o meno della ricorrente al reclutamento sotto tale profilo. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione delle osservazioni. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 20 marzo 2026. La decisione sulle spese, incluse quelle della verificazione, è stata differita. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire valutazioni tecniche rilevanti ai fini della decisione.
art. 66 c.p.a.
Disciplina la verificazione, il suo svolgimento in contraddittorio e la relazione dell'organismo incaricato.
cod. 72 della Direttiva Tecnica del 4 giugno 2014 - AR 3
È il parametro tecnico richiamato nel verbale di non idoneità per ricondurre la positività al test IGRA a una causa di imperfezione, in assenza di terapia eradicante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Imposta l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute e giustifica l'oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- Quando il giudizio di non idoneità psicofisica al reclutamento militare si fonda esclusivamente sulla positività a un test diagnostico, senza che sia già chiarita la natura, l'attualità e l'incidenza invalidante della condizione rilevata, il giudice può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio per accertare la sussistenza dell'affezione e la sua effettiva rilevanza ai fini dell'idoneità.
- La positività a un test indicativo di una precedente esposizione a un agente patogeno non equivale necessariamente alla presenza di una malattia attiva; ai fini del giudizio di idoneità occorre accertare concretamente la natura della condizione e la sua incidenza sul reclutamento.
- Nella verificazione disposta dal giudice, l'organismo incaricato deve esaminare la documentazione medica delle parti, applicare le norme e regole tecniche pertinenti e formulare una conclusione espressa sull'idoneità o non idoneità dell'interessato rispetto al profilo sanitario controverso.
- Le operazioni di verificazione devono svolgersi in contraddittorio, con previo avviso alle parti, facoltà di partecipazione del difensore e del consulente tecnico e verbalizzazione degli eventuali rilievi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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