CCNL Scuole Private Materne - FISM
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2026 al 31 dic 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica al personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM, inclusi servizi educativi e socio-educativi dell'infanzia, asili nido, sezioni primavera, centri estivi, colonie, soggiorni, ludoteche e altri servizi a valenza socio-educativa, nonché al personale dipendente delle sedi FISM, dei Centri di Servizio e degli enti partecipati o promossi da FISM, salvo applicazione di altro CCNL più favorevole.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il trattamento economico e normativo del personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.
Ambito di applicazione
Si applica in particolare a:
- scuole dell'infanzia;
- servizi della prima infanzia;
- asili nido;
- sezioni primavera;
- centri estivi, colonie, soggiorni, ludoteche e altri servizi socio-educativi;
- sedi FISM, Centri di Servizio ed enti partecipati/promossi da FISM.
Validità
Secondo il rinnovo richiamato nella sintesi di riferimento, il contratto è valido:
- dal 01/01/2026
- al 31/12/2027
Dal testo consolidato risulta che il CCNL 28/05/2025 copre il quadriennio 2024-2027, con successivo accordo di rinnovo del 07/07/2026 per il secondo periodo economico 2026-2027.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)
Parte sindacale
- FLC-CGIL
- CISL Scuola
- SNALS-Confsal
Trattamento economico
Minimi retributivi mensili
Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | Dal 01/09/2025 | Dal 01/09/2026 | Dal 01/09/2027 |
|---|---|---|---|
| 8 | 1.865,46 € | 1.910,42 € | 1.955,38 € |
| 7 | 1.824,19 € | 1.868,15 € | 1.912,11 € |
| 6 | 1.659,55 € | 1.699,55 € | 1.739,55 € |
| 5 | 1.639,76 € | 1.679,76 € | 1.719,76 € |
| 4 | 1.555,07 € | 1.592,55 € | 1.630,03 € |
| 3 | 1.506,86 € | 1.543,18 € | 1.579,50 € |
| 2 | 1.504,68 € | 1.540,94 € | 1.577,20 € |
| 1 | 1.447,95 € | 1.482,85 € | 1.517,75 € |
Incrementi economici del rinnovo 2026-2027
Il rinnovo 07/07/2026 prevede incrementi retributivi con decorrenza 01/09/2026 e 01/09/2027.
| Livello | Incremento dal 01/09/2026 | Incremento dal 01/09/2027 | Totale |
|---|---|---|---|
| I | 34,90 € | 34,90 € | 69,80 € |
| II | 36,26 € | 36,26 € | 72,52 € |
| III | 36,32 € | 36,32 € | 72,64 € |
| IV | 37,48 € | 37,48 € | 74,96 € |
| V | 40,00 € | 40,00 € | 80,00 € |
| VI | 40,00 € | 40,00 € | 80,00 € |
| VII | 43,96 € | 43,96 € | 87,92 € |
| VIII | 44,96 € | 44,96 € | 89,92 € |
Mensilità e divisori
- Mensilità: 13
- Divisore giornaliero: 26
- Divisore orario:
- 160 per orari a 37 ore settimanali
- 152 per orari a 35 ore settimanali
- 139 per orari a 32 ore settimanali
Scatti e salario di anzianità
Con il 31/12/2015 cessa l'istituto degli scatti di anzianità. Gli importi maturati al 31/12/2015 restano come elemento fisso della retribuzione alla voce "scatti di anzianità consolidati".
Il salario di anzianità spetta per 13 mensilità al personale con almeno 2 anni di servizio presso lo stesso ente.
Importi richiamati dalla sintesi:
- personale di tutti i livelli che al 31/12/2018 abbia maturato almeno 2 anni di servizio: 27,00 € mensili;
- dal 01/09/2023, al maturare di almeno 2 anni di servizio: 15,00 € mensili aggiuntivi;
- dal 01/09/2025, al maturare di almeno 2 anni di servizio:
- 15,00 € per i livelli I-II-III-IV;
- 20,00 € per i livelli V-VI-VII-VIII.
Tali importi si aggiungono a quanto già percepito come salario di anzianità secondo le precedenti previsioni contrattuali.
Una tantum
A copertura dei periodi dal 01/09/2024 al 31/12/2024 e dal 01/01/2025 al 31/05/2025, al personale in forza al 28/05/2025 spetta una somma una tantum secondo la seguente tabella:
| Periodo | Livelli 1-2-3 | Livelli 4-5-6 | Livelli 7-8 |
|---|---|---|---|
| 01/09/2024 - 31/12/2024 | 140,00 € | 150,00 € | 170,00 € |
| 01/01/2025 - 31/05/2025 | 140,00 € | 150,00 € | 170,00 € |
Modalità di erogazione:
- 50% con la retribuzione di giugno 2025;
- 50% con la retribuzione di novembre 2025.
Ulteriori regole:
- per i part-time l'importo è riproporzionato all'orario ridotto in essere alla data di sottoscrizione;
- la somma va proporzionata ai mesi di effettivo lavoro nel periodo coperto, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni;
- gli importi comprendono anche l'incidenza sul TFR.
Welfare contrattuale
Per gli anni 2024 e 2025:
- 200 € per l'anno 2024;
- 165 € per l'anno 2025 per i lavoratori che percepiscono l'ASI;
- 200 € per l'anno 2025 per i lavoratori a tempo determinato che non percepiscono l'ASI.
Per gli anni 2026 e 2027:
- 100 € per ciascun anno, in caso di decorrenza dell'ASI dal 01/01/2026.
Regole principali:
- erogazione entro il periodo natalizio; per il 2026 e 2027 entro il 24/12 di ciascun anno;
- utilizzo entro il 24/12 dell'anno successivo;
- in caso di licenziamento o dimissioni nel periodo 01/09 - 31/12, se spettante, l'importo viene erogato alla liquidazione del TFR;
- esclusione dalla base di calcolo del TFR;
- riproporzionamento per part-time;
- spettanza ai lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 01/09 o assunti entro il 31/12;
- per i tempi determinati è richiesto almeno 3 mesi di anzianità nell'anno;
- esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita o non indennizzata nel periodo 01/09 - 31/12.
Assistenza sanitaria integrativa (ASI)
Dal testo completo e dai successivi accordi risulta:
- adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa dal 01/09/2025;
- fondo individuato: Unisalute / Reciproca;
- contributo datoriale: 84,50 € annui per dipendente, pari a 7,042 € mensili per 12 mensilità;
- spettanza a dipendenti a tempo indeterminato, apprendisti e tempi determinati con contratto iniziale superiore a 3 mesi;
- per i figli fiscalmente a carico di età inferiore a 21 anni la copertura è compresa nell'importo.
Indennità accessorie di coordinamento
| Fattispecie | Importo |
|---|---|
| Livello 6 con funzioni di coordinatore in scuole fino a 4 sezioni | 25,00 € mensili per sezione |
| Livello 7 | 12,00 € lordi mensili per sezione/nucleo |
| Livello 8 con compiti di coordinamento di rete | 30,00 € lordi mensili |
| Livello 5 coordinatori di asili nido | 20,00 € lordi mensili |
Le indennità spettano per l'intera durata dell'incarico, incidono su 13ª mensilità e TFR e si riproporzionano in caso di part-time.
Indennità di trasferta / missione
Per il personale comandato all'accompagnamento e vigilanza dei bambini fuori sede:
- diritto alla normale retribuzione;
- rimborso delle spese documentate di viaggio e trasporto;
- rimborso di vitto e alloggio a piè di lista;
- indennità di missione:
- 10,00 € giornalieri per missioni eccedenti le 8 ore e fino a 24 ore;
- 20,00 € giornalieri per prestazioni eccedenti le 24 ore.
Orario di lavoro
Orario normale
- 37 ore settimanali per il personale in generale;
- 32 ore settimanali per il personale docente della scuola dell'infanzia;
- 35 ore settimanali per il personale educativo dei servizi della prima infanzia;
- 35 ore settimanali per il personale educativo/docente delle sezioni primavera;
- 35 ore settimanali per i docenti di altre discipline.
Ore aggiuntive docenti livello 6
Per il personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato al livello 6:
- possono essere richieste fino a 100 ore aggiuntive annue;
- limite massimo di 4 ore aggiuntive settimanali.
Tali ore si recuperano come permessi retribuiti durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.
| Casistica | Giorni di permesso aggiuntivi |
|---|---|
| Orario settimanale su cinque giorni | 22 giorni |
| Orario settimanale su sei giorni | 26 giorni |
Recupero ore per corsi di aggiornamento
Per corsi di aggiornamento promossi dalla scuola e svolti fuori dal normale orario, fino a 40 ore annue, il recupero avviene di comune intesa:
- come permessi retribuiti anche conglobati;
- oppure in aggiunta alle ferie o alle festività soppresse.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno (22:00 - 06:00) | 25% |
| Lavoro festivo | 25% |
| Straordinario diurno | 25% |
| Straordinario notturno | 40% |
| Straordinario festivo diurno | 75% |
| Straordinario festivo notturno | 100% |
| Lavoro supplementare part-time | 15% |
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 30 giorni lavorativi annui.
Ex festività
- 4 giorni annui per festività soppresse.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario.
Permessi retribuiti principali
- 3 giorni per lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado conviventi o altro componente del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;
- applicazione della normativa di legge per assistenza a disabili, cure per invalidi, donne vittime di violenza e altri istituti richiamati.
Invalidità civile superiore al 50%
- fino a 30 giorni per anno scolastico di congedo retribuito per cure mediche connesse allo stato di invalidità, aggiuntivi al periodo di malattia.
Assenze, malattia, infortunio, maternità
Malattia
Periodo di comporto:
- assenza continuativa: fino a 180 giorni;
- assenze anche non continuative: fino a 365 giorni in 3 anni solari.
Trattamento economico:
- integrazione al 100% della retribuzione netta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
Infortunio sul lavoro
- conservazione del posto fino a guarigione clinica;
- integrazione economica al 100% fino al 180° giorno.
Maternità / paternità alternativo
Si applica la normativa legale vigente.
Il CCNL prevede, durante il congedo di maternità o paternità alternativo, esclusi i periodi di interdizione pre e post partum, una integrazione tale da consentire la percezione del 90% della normale retribuzione mensile netta.
Periodo di prova
Tempo indeterminato
| Livelli | Giorni lavorativi |
|---|---|
| 1, 2, 3 | 30 |
| 4, 5, 6 | 90 |
| 7, 8 | 120 |
Nel testo completo sono presenti indicazioni più articolate sul periodo di prova; la sintesi di riferimento riporta i valori sopra esposti, qui riprodotti come dato principale di sintesi.
Tempo determinato
Per il personale a termine, anche part-time:
- periodo di prova pari a 1/4 della durata del contratto, con arrotondamento all'unità superiore;
- non può comunque superare il limite previsto per il corrispondente tempo indeterminato del medesimo livello.
Part-time
- trattamento economico e normativo riproporzionato alla prestazione ridotta;
- lavoro supplementare con maggiorazione del 15%;
- possibili clausole elastiche scritte per variazione di collocazione temporale o aumento della durata della prestazione;
- preavviso al lavoratore di 2 giorni lavorativi.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- 24 mesi per i livelli 1, 2 e 3;
- 36 mesi per i livelli 4, 5, 6, 7 e 8.
Per apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale idoneo:
- durata ridotta a 18 mesi o 30 mesi.
Retribuzione
Durata 24 mesi:
- primo semestre: 90% della retribuzione globale in atto;
- secondo semestre: 95%;
- dal terzo semestre: 100%.
Durata 36 mesi:
- primo anno: 90%;
- dal secondo anno: 100%.
Tempo determinato e stagionali
Regole generali
- durata ordinaria fino a 12 mesi;
- oltre 12 mesi e fino a 36 mesi solo nei casi previsti dal CCNL;
- proroghe massime: 4;
- possibile ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso l'Ispettorato del Lavoro.
Estensioni particolari
- fino a 60 mesi complessivi per sostituzioni di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, assistenti a bambini con disabilità/particolari cure, insegnanti di sostegno per continuità didattica;
- per docenti non abilitati ed educatori privi di titolo, dal 30/06/2026 possibile reiterazione fino a un massimo complessivo di 84 mesi;
- per coordinatori, dal 30/06/2026, contratto a termine fino a 60 mesi complessivi.
Prosecuzione oltre la scadenza
Maggiorazione della retribuzione globale:
- 20% fino al 10° giorno successivo;
- 40% per ciascun giorno ulteriore.
Trasformazione a tempo indeterminato:
- oltre il 30° giorno per contratti inferiori a 6 mesi;
- oltre il 50° giorno negli altri casi.
Intervalli tra contratti
- 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 20 giorni per contratti oltre 6 mesi.
Gli intervalli possono non essere richiesti per sostituzioni e attività stagionali.
Limiti quantitativi
- massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti, arrotondato all'unità superiore;
- sempre possibile assumere fino a 3 unità a termine.
Esclusioni dai limiti
Sono esclusi dal limite quantitativo, tra gli altri, i contratti:
- per avvio nuove attività per 12 mesi;
- sostitutivi;
- stagionali;
- con lavoratori over 50;
- con docenti privi di abilitazione;
- di durata non superiore a 7 mesi;
- con assistenti a bambini disabili o con particolari cure;
- con insegnanti di sostegno privi di specializzazione.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi nell'anno scolastico precedente ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine e a tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi, con esclusioni per docenti non abilitati ed educatori privi di titolo.
Lavoro stagionale
Le attività svolte nei mesi di giugno, luglio e agosto (centri estivi, grest, colonie, ludoteche, ecc.) e i centri ludico-ricreativi invernali durante la sospensione didattica hanno carattere di stagionalità.
Per i lavoratori stagionali:
- diritto di precedenza ex art. 24, comma 3, D.Lgs. 81/2015;
- periodo di prova massimo: 6 giorni lavorativi;
- esclusione dai limiti ordinari di durata e dalle condizioni causali ordinarie.
Somministrazione
- consentita secondo la normativa legale vigente;
- limite numerico: massimo 20% dei lavoratori occupati nell'ente per ciascun trimestre, al momento della fornitura;
- applicazione del trattamento economico e normativo del CCNL.
Classificazione del personale
Il personale è inquadrato in tre aree:
- Area prima: servizi amministrativi, tecnici e ausiliari (livelli I-V);
- Area seconda: servizi di istruzione, formativi ed educativi (livelli III-VI);
- Area terza: servizi di direzione e coordinamento superiore (livelli VII-VIII).
Figure tipiche:
- livello I: ausiliari;
- livello II: personale esecutivo;
- livello III: operatori qualificati;
- livello IV: operatori specializzati / personale di concetto;
- livello V: personale educativo servizi prima infanzia / personale con specializzazione;
- livello VI: docenti scuola dell'infanzia e insegnanti di sostegno;
- livello VII-VIII: coordinamento e direzione.
Preavviso e cessazione
Preavviso per licenziamento e dimissioni
| Livelli | Preavviso |
|---|---|
| 1°, 2°, 3° | 1 mese |
| 4°, 5°, 6° | 2 mesi |
| 7°, 8° | 3 mesi |
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge. La retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, con esclusione dei rimborsi spese.
Altri istituti rilevanti
- tredicesima mensilità entro il 20 dicembre;
- previdenza complementare con fondo Espero;
- contributo minimo dell'1% a carico del lavoratore aderente e dell'1% a carico del datore, secondo le regole contrattuali;
- possibilità di accordi di rete tra enti per gestione del personale e continuità del servizio;
- disciplina specifica per lavoro intermittente, collaborazioni, tirocini, volontariato e sicurezza.
Sintesi finale operativa
Il rinnovo FISM 2026-2027 conferma l'impianto del CCNL 28/05/2025 e rafforza soprattutto:
- i minimi tabellari con aumenti su due tranche dal 01/09/2026 e 01/09/2027;
- il welfare contrattuale;
- l'assistenza sanitaria integrativa;
- la disciplina del tempo determinato, con estensioni particolari per docenti non abilitati, educatori privi di titolo e coordinatori;
- le tutele economiche su malattia, infortunio, maternità e istituti accessori.
Sul piano retributivo, i valori di riferimento da utilizzare per il periodo di validità 2026-2027 sono quelli dei minimi dal 01/09/2026 e dal 01/09/2027 riportati nelle tabelle sopra.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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