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CCNL

CCNL Scuole Private Materne - FISM

CCNLT271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2026 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiFLC-CGILCISL ScuolaSNALS-Confsal
Datori di lavoroFISM

Sfera di applicazione

Si applica al personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM, inclusi servizi educativi e socio-educativi dell'infanzia, asili nido, sezioni primavera, centri estivi, colonie, soggiorni, ludoteche e altri servizi a valenza socio-educativa, nonché al personale dipendente delle sedi FISM, dei Centri di Servizio e degli enti partecipati o promossi da FISM, salvo applicazione di altro CCNL più favorevole.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il trattamento economico e normativo del personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

Ambito di applicazione

Si applica in particolare a:

  • scuole dell'infanzia;
  • servizi della prima infanzia;
  • asili nido;
  • sezioni primavera;
  • centri estivi, colonie, soggiorni, ludoteche e altri servizi socio-educativi;
  • sedi FISM, Centri di Servizio ed enti partecipati/promossi da FISM.

Validità

Secondo il rinnovo richiamato nella sintesi di riferimento, il contratto è valido:

  • dal 01/01/2026
  • al 31/12/2027

Dal testo consolidato risulta che il CCNL 28/05/2025 copre il quadriennio 2024-2027, con successivo accordo di rinnovo del 07/07/2026 per il secondo periodo economico 2026-2027.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)

Parte sindacale

  • FLC-CGIL
  • CISL Scuola
  • SNALS-Confsal

Trattamento economico

Minimi retributivi mensili

Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

LivelloDal 01/09/2025Dal 01/09/2026Dal 01/09/2027
81.865,46 €1.910,42 €1.955,38 €
71.824,19 €1.868,15 €1.912,11 €
61.659,55 €1.699,55 €1.739,55 €
51.639,76 €1.679,76 €1.719,76 €
41.555,07 €1.592,55 €1.630,03 €
31.506,86 €1.543,18 €1.579,50 €
21.504,68 €1.540,94 €1.577,20 €
11.447,95 €1.482,85 €1.517,75 €

Incrementi economici del rinnovo 2026-2027

Il rinnovo 07/07/2026 prevede incrementi retributivi con decorrenza 01/09/2026 e 01/09/2027.

LivelloIncremento dal 01/09/2026Incremento dal 01/09/2027Totale
I34,90 €34,90 €69,80 €
II36,26 €36,26 €72,52 €
III36,32 €36,32 €72,64 €
IV37,48 €37,48 €74,96 €
V40,00 €40,00 €80,00 €
VI40,00 €40,00 €80,00 €
VII43,96 €43,96 €87,92 €
VIII44,96 €44,96 €89,92 €

Mensilità e divisori

  • Mensilità: 13
  • Divisore giornaliero: 26
  • Divisore orario:
    • 160 per orari a 37 ore settimanali
    • 152 per orari a 35 ore settimanali
    • 139 per orari a 32 ore settimanali

Scatti e salario di anzianità

Con il 31/12/2015 cessa l'istituto degli scatti di anzianità. Gli importi maturati al 31/12/2015 restano come elemento fisso della retribuzione alla voce "scatti di anzianità consolidati".

Il salario di anzianità spetta per 13 mensilità al personale con almeno 2 anni di servizio presso lo stesso ente.

Importi richiamati dalla sintesi:

  • personale di tutti i livelli che al 31/12/2018 abbia maturato almeno 2 anni di servizio: 27,00 € mensili;
  • dal 01/09/2023, al maturare di almeno 2 anni di servizio: 15,00 € mensili aggiuntivi;
  • dal 01/09/2025, al maturare di almeno 2 anni di servizio:
    • 15,00 € per i livelli I-II-III-IV;
    • 20,00 € per i livelli V-VI-VII-VIII.

Tali importi si aggiungono a quanto già percepito come salario di anzianità secondo le precedenti previsioni contrattuali.

Una tantum

A copertura dei periodi dal 01/09/2024 al 31/12/2024 e dal 01/01/2025 al 31/05/2025, al personale in forza al 28/05/2025 spetta una somma una tantum secondo la seguente tabella:

PeriodoLivelli 1-2-3Livelli 4-5-6Livelli 7-8
01/09/2024 - 31/12/2024140,00 €150,00 €170,00 €
01/01/2025 - 31/05/2025140,00 €150,00 €170,00 €

Modalità di erogazione:

  • 50% con la retribuzione di giugno 2025;
  • 50% con la retribuzione di novembre 2025.

Ulteriori regole:

  • per i part-time l'importo è riproporzionato all'orario ridotto in essere alla data di sottoscrizione;
  • la somma va proporzionata ai mesi di effettivo lavoro nel periodo coperto, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni;
  • gli importi comprendono anche l'incidenza sul TFR.

Welfare contrattuale

Per gli anni 2024 e 2025:

  • 200 € per l'anno 2024;
  • 165 € per l'anno 2025 per i lavoratori che percepiscono l'ASI;
  • 200 € per l'anno 2025 per i lavoratori a tempo determinato che non percepiscono l'ASI.

Per gli anni 2026 e 2027:

  • 100 € per ciascun anno, in caso di decorrenza dell'ASI dal 01/01/2026.

Regole principali:

  • erogazione entro il periodo natalizio; per il 2026 e 2027 entro il 24/12 di ciascun anno;
  • utilizzo entro il 24/12 dell'anno successivo;
  • in caso di licenziamento o dimissioni nel periodo 01/09 - 31/12, se spettante, l'importo viene erogato alla liquidazione del TFR;
  • esclusione dalla base di calcolo del TFR;
  • riproporzionamento per part-time;
  • spettanza ai lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 01/09 o assunti entro il 31/12;
  • per i tempi determinati è richiesto almeno 3 mesi di anzianità nell'anno;
  • esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita o non indennizzata nel periodo 01/09 - 31/12.

Assistenza sanitaria integrativa (ASI)

Dal testo completo e dai successivi accordi risulta:

  • adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa dal 01/09/2025;
  • fondo individuato: Unisalute / Reciproca;
  • contributo datoriale: 84,50 € annui per dipendente, pari a 7,042 € mensili per 12 mensilità;
  • spettanza a dipendenti a tempo indeterminato, apprendisti e tempi determinati con contratto iniziale superiore a 3 mesi;
  • per i figli fiscalmente a carico di età inferiore a 21 anni la copertura è compresa nell'importo.

Indennità accessorie di coordinamento

FattispecieImporto
Livello 6 con funzioni di coordinatore in scuole fino a 4 sezioni25,00 € mensili per sezione
Livello 712,00 € lordi mensili per sezione/nucleo
Livello 8 con compiti di coordinamento di rete30,00 € lordi mensili
Livello 5 coordinatori di asili nido20,00 € lordi mensili

Le indennità spettano per l'intera durata dell'incarico, incidono su 13ª mensilità e TFR e si riproporzionano in caso di part-time.

Indennità di trasferta / missione

Per il personale comandato all'accompagnamento e vigilanza dei bambini fuori sede:

  • diritto alla normale retribuzione;
  • rimborso delle spese documentate di viaggio e trasporto;
  • rimborso di vitto e alloggio a piè di lista;
  • indennità di missione:
    • 10,00 € giornalieri per missioni eccedenti le 8 ore e fino a 24 ore;
    • 20,00 € giornalieri per prestazioni eccedenti le 24 ore.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 37 ore settimanali per il personale in generale;
  • 32 ore settimanali per il personale docente della scuola dell'infanzia;
  • 35 ore settimanali per il personale educativo dei servizi della prima infanzia;
  • 35 ore settimanali per il personale educativo/docente delle sezioni primavera;
  • 35 ore settimanali per i docenti di altre discipline.

Ore aggiuntive docenti livello 6

Per il personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato al livello 6:

  • possono essere richieste fino a 100 ore aggiuntive annue;
  • limite massimo di 4 ore aggiuntive settimanali.

Tali ore si recuperano come permessi retribuiti durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.

CasisticaGiorni di permesso aggiuntivi
Orario settimanale su cinque giorni22 giorni
Orario settimanale su sei giorni26 giorni

Recupero ore per corsi di aggiornamento

Per corsi di aggiornamento promossi dalla scuola e svolti fuori dal normale orario, fino a 40 ore annue, il recupero avviene di comune intesa:

  • come permessi retribuiti anche conglobati;
  • oppure in aggiunta alle ferie o alle festività soppresse.

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno (22:00 - 06:00)25%
Lavoro festivo25%
Straordinario diurno25%
Straordinario notturno40%
Straordinario festivo diurno75%
Straordinario festivo notturno100%
Lavoro supplementare part-time15%

Ferie, festività e permessi

Ferie

  • 30 giorni lavorativi annui.

Ex festività

  • 4 giorni annui per festività soppresse.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni di calendario.

Permessi retribuiti principali

  • 3 giorni per lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado conviventi o altro componente del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;
  • applicazione della normativa di legge per assistenza a disabili, cure per invalidi, donne vittime di violenza e altri istituti richiamati.

Invalidità civile superiore al 50%

  • fino a 30 giorni per anno scolastico di congedo retribuito per cure mediche connesse allo stato di invalidità, aggiuntivi al periodo di malattia.

Assenze, malattia, infortunio, maternità

Malattia

Periodo di comporto:

  • assenza continuativa: fino a 180 giorni;
  • assenze anche non continuative: fino a 365 giorni in 3 anni solari.

Trattamento economico:

  • integrazione al 100% della retribuzione netta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

Infortunio sul lavoro

  • conservazione del posto fino a guarigione clinica;
  • integrazione economica al 100% fino al 180° giorno.

Maternità / paternità alternativo

Si applica la normativa legale vigente.

Il CCNL prevede, durante il congedo di maternità o paternità alternativo, esclusi i periodi di interdizione pre e post partum, una integrazione tale da consentire la percezione del 90% della normale retribuzione mensile netta.

Periodo di prova

Tempo indeterminato

LivelliGiorni lavorativi
1, 2, 330
4, 5, 690
7, 8120

Nel testo completo sono presenti indicazioni più articolate sul periodo di prova; la sintesi di riferimento riporta i valori sopra esposti, qui riprodotti come dato principale di sintesi.

Tempo determinato

Per il personale a termine, anche part-time:

  • periodo di prova pari a 1/4 della durata del contratto, con arrotondamento all'unità superiore;
  • non può comunque superare il limite previsto per il corrispondente tempo indeterminato del medesimo livello.

Part-time

  • trattamento economico e normativo riproporzionato alla prestazione ridotta;
  • lavoro supplementare con maggiorazione del 15%;
  • possibili clausole elastiche scritte per variazione di collocazione temporale o aumento della durata della prestazione;
  • preavviso al lavoratore di 2 giorni lavorativi.

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • 24 mesi per i livelli 1, 2 e 3;
  • 36 mesi per i livelli 4, 5, 6, 7 e 8.

Per apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale idoneo:

  • durata ridotta a 18 mesi o 30 mesi.

Retribuzione

Durata 24 mesi:

  • primo semestre: 90% della retribuzione globale in atto;
  • secondo semestre: 95%;
  • dal terzo semestre: 100%.

Durata 36 mesi:

  • primo anno: 90%;
  • dal secondo anno: 100%.

Tempo determinato e stagionali

Regole generali

  • durata ordinaria fino a 12 mesi;
  • oltre 12 mesi e fino a 36 mesi solo nei casi previsti dal CCNL;
  • proroghe massime: 4;
  • possibile ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso l'Ispettorato del Lavoro.

Estensioni particolari

  • fino a 60 mesi complessivi per sostituzioni di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, assistenti a bambini con disabilità/particolari cure, insegnanti di sostegno per continuità didattica;
  • per docenti non abilitati ed educatori privi di titolo, dal 30/06/2026 possibile reiterazione fino a un massimo complessivo di 84 mesi;
  • per coordinatori, dal 30/06/2026, contratto a termine fino a 60 mesi complessivi.

Prosecuzione oltre la scadenza

Maggiorazione della retribuzione globale:

  • 20% fino al 10° giorno successivo;
  • 40% per ciascun giorno ulteriore.

Trasformazione a tempo indeterminato:

  • oltre il 30° giorno per contratti inferiori a 6 mesi;
  • oltre il 50° giorno negli altri casi.

Intervalli tra contratti

  • 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
  • 20 giorni per contratti oltre 6 mesi.

Gli intervalli possono non essere richiesti per sostituzioni e attività stagionali.

Limiti quantitativi

  • massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti, arrotondato all'unità superiore;
  • sempre possibile assumere fino a 3 unità a termine.

Esclusioni dai limiti

Sono esclusi dal limite quantitativo, tra gli altri, i contratti:

  • per avvio nuove attività per 12 mesi;
  • sostitutivi;
  • stagionali;
  • con lavoratori over 50;
  • con docenti privi di abilitazione;
  • di durata non superiore a 7 mesi;
  • con assistenti a bambini disabili o con particolari cure;
  • con insegnanti di sostegno privi di specializzazione.

Diritto di precedenza

Il lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi nell'anno scolastico precedente ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine e a tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi, con esclusioni per docenti non abilitati ed educatori privi di titolo.

Lavoro stagionale

Le attività svolte nei mesi di giugno, luglio e agosto (centri estivi, grest, colonie, ludoteche, ecc.) e i centri ludico-ricreativi invernali durante la sospensione didattica hanno carattere di stagionalità.

Per i lavoratori stagionali:

  • diritto di precedenza ex art. 24, comma 3, D.Lgs. 81/2015;
  • periodo di prova massimo: 6 giorni lavorativi;
  • esclusione dai limiti ordinari di durata e dalle condizioni causali ordinarie.

Somministrazione

  • consentita secondo la normativa legale vigente;
  • limite numerico: massimo 20% dei lavoratori occupati nell'ente per ciascun trimestre, al momento della fornitura;
  • applicazione del trattamento economico e normativo del CCNL.

Classificazione del personale

Il personale è inquadrato in tre aree:

  • Area prima: servizi amministrativi, tecnici e ausiliari (livelli I-V);
  • Area seconda: servizi di istruzione, formativi ed educativi (livelli III-VI);
  • Area terza: servizi di direzione e coordinamento superiore (livelli VII-VIII).

Figure tipiche:

  • livello I: ausiliari;
  • livello II: personale esecutivo;
  • livello III: operatori qualificati;
  • livello IV: operatori specializzati / personale di concetto;
  • livello V: personale educativo servizi prima infanzia / personale con specializzazione;
  • livello VI: docenti scuola dell'infanzia e insegnanti di sostegno;
  • livello VII-VIII: coordinamento e direzione.

Preavviso e cessazione

Preavviso per licenziamento e dimissioni

LivelliPreavviso
1°, 2°, 3°1 mese
4°, 5°, 6°2 mesi
7°, 8°3 mesi

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge. La retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, con esclusione dei rimborsi spese.

Altri istituti rilevanti

  • tredicesima mensilità entro il 20 dicembre;
  • previdenza complementare con fondo Espero;
  • contributo minimo dell'1% a carico del lavoratore aderente e dell'1% a carico del datore, secondo le regole contrattuali;
  • possibilità di accordi di rete tra enti per gestione del personale e continuità del servizio;
  • disciplina specifica per lavoro intermittente, collaborazioni, tirocini, volontariato e sicurezza.

Sintesi finale operativa

Il rinnovo FISM 2026-2027 conferma l'impianto del CCNL 28/05/2025 e rafforza soprattutto:

  • i minimi tabellari con aumenti su due tranche dal 01/09/2026 e 01/09/2027;
  • il welfare contrattuale;
  • l'assistenza sanitaria integrativa;
  • la disciplina del tempo determinato, con estensioni particolari per docenti non abilitati, educatori privi di titolo e coordinatori;
  • le tutele economiche su malattia, infortunio, maternità e istituti accessori.

Sul piano retributivo, i valori di riferimento da utilizzare per il periodo di validità 2026-2027 sono quelli dei minimi dal 01/09/2026 e dal 01/09/2027 riportati nelle tabelle sopra.

Accordi e rinnovi

CCNL 28/05/2025Accordo 24/06/2025Accordo Assistenza Integrativa 20/07/2025Accordo di rinnovo 07/07/2026

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