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CCNL

CCNL Metalmeccanica - Industria (Confsal - Conflavoro)

CCNLC053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 lug 2026 al 30 giu 2029

Parti stipulanti

SindacatiCONFSALCONFSAL FEDERLAVORATORIFESICA-CONFSAL
Datori di lavoroCONFLAVORO PMI

Sfera di applicazione

Il contratto disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione impianti. Si applica alle aziende metalmeccaniche del settore industria, comprese attività di produzione, trasformazione e lavorazione dei metalli, costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione di impianti e macchinari, comparto siderurgico, autoavio, elettromeccanico ed elettronico, meccanica generale, fonderie di seconda fusione, cantieristica navale e attività affini.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il CCNL si applica ai dipendenti delle aziende dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti.

Rientrano, in sintesi, le imprese che operano in:

  • lavorazione, trasformazione e fusione dei metalli;
  • costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di mezzi, macchinari, impianti e componenti;
  • installazione e gestione di impianti meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di telecomunicazione, sicurezza, antincendio, sollevamento, segnaletica e impianti ecologici;
  • attività siderurgiche, elettromeccaniche, elettroniche, meccanica generale, fonderie, cantieristica navale.

Validità

  • Decorrenza: 01/07/2026
  • Scadenza: 30/06/2029
  • Durata triennale, con ultrattività fino al successivo rinnovo.

Dati contrattuali essenziali

  • Codice CNEL: C053
  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 13

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • CONFLAVORO PMI

Organizzazioni sindacali

  • CONFSAL
  • CONFSAL FEDERLAVORATORI
  • FESICA-CONFSAL

Trattamento economico

Minimi mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile è articolata su tre scadenze: 01/07/2026, 01/06/2027 e 01/06/2028.

LivelloMinimi dal 01/07/2026Minimi dal 01/06/2027Minimi dal 01/06/2028Scatto biennaleE.D.R. mensile*E.D.R. sanità**
Q€ 2.908,00€ 2.986,50€ 3.071,60€ 41,00€ 25,00€ 25,00
1€ 2.840,00€ 2.916,50€ 3.000,00€ 41,00€ 25,00€ 25,00
2S€ 2.544,00€ 2.612,50€ 2.687,00€ 37,00€ 25,00€ 25,00
2€ 2.371,50€ 2.435,50€ 2.504,70€ 33,00€ 25,00€ 25,00
3€ 2.212,50€ 2.272,00€ 2.337,00€ 30,00€ 25,00€ 25,00
4€ 2.066,00€ 2.121,50€ 2.182,00€ 27,00€ 25,00€ 25,00
5€ 2.023,00€ 2.077,50€ 2.137,00€ 26,00€ 25,00€ 25,00
6€ 1.980,00€ 2.033,50€ 2.091,70€ 26,00€ 25,00€ 25,00
7€ 1.786,00€ 1.834,00€ 1.886,50€ 22,00€ 25,00€ 25,00

* E.D.R. mensile in caso di omesso versamento del contributo all'Ente Bilaterale EBIASP.
** E.D.R. sanità in caso di omesso versamento al fondo di assistenza sanitaria integrativa.

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali per anzianità maturata nello stesso livello.

LivelloImporto scatto biennale
Q e 1€ 41,00
2S€ 37,00
2€ 33,00
3€ 30,00
4€ 27,00
5 e 6€ 26,00
7€ 22,00

Elemento perequativo

Per le imprese prive di contrattazione aziendale sul premio di risultato o su altri elementi retributivi soggetti a contribuzione e che abbiano erogato nel corso dell'anno solo quanto previsto dal CCNL:

  • € 485,00 annui, da corrispondere con la retribuzione di giugno ai lavoratori in forza al 1° gennaio;
  • riproporzionato per part-time e mesi di anzianità nell'anno precedente;
  • assorbibile fino a concorrenza da somme comunque corrisposte oltre i minimi contrattuali;
  • non incide sul TFR.

Welfare aziendale

Le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare per:

  • € 250,00 annui, dal 1° giugno di ogni anno;
  • da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo;
  • non riproporzionato per part-time;
  • riparametrato ai mesi di anzianità nel periodo 01/06-31/05;
  • spettante anche ai lavoratori a termine con durata di almeno 3 mesi, anche non consecutivi, nel periodo di riferimento;
  • esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo di riferimento;
  • destinabile al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.

Indennità di cassa

  • 6% della paga base nazionale conglobata.

Indennità di disponibilità nel lavoro intermittente

  • 20% della retribuzione.

Indennità di reperibilità

Livello16h giorno lavorato24h giorno libero24h festive6 giorni6 giorni con festivo6 giorni con festivo e giorno libero
7°-5°€ 5,90€ 8,85€ 9,60€ 38,20€ 38,90€ 41,90
4° e 3°€ 7,00€ 11,00€ 11,80€ 46,00€ 46,80€ 50,80
Dal 2°€ 8,05€ 13,25€ 13,95€ 53,40€ 54,10€ 59,30

Ulteriori regole:

  • il tempo di viaggio dalla chiamata al luogo di intervento e ritorno è retribuito all'85% della normale retribuzione oraria lorda, senza maggiorazioni;
  • l'intervento svolto in reperibilità è retribuito come straordinario se aggiuntivo al normale orario;
  • per ogni chiamata con intervento effettivo spetta un compenso aggiuntivo di € 5,00.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali.
  • Lavoratori discontinui: 40, 44 o 48 ore settimanali.

Flessibilità e orario plurisettimanale

L'orario plurisettimanale può essere attivato:

  • fino a 96 ore annue;
  • con media di 40 ore settimanali in un periodo non superiore a 12 mesi;
  • con massimo di 48 ore settimanali.

In caso di cumulo con straordinario in quote esenti:

  • massimo 128 ore annue nelle aziende oltre 200 dipendenti;
  • massimo 136 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.

Maggiorazioni per ore oltre l'orario normale in plurisettimanale:

  • 15% dal lunedì al venerdì;
  • 25% il sabato.

Per esigenze improvvise:

  • 20% dal lunedì al venerdì;
  • 30% il sabato.

Dalla 81ª ora le maggiorazioni sopra indicate aumentano di un ulteriore 8%.

Banca ore

Su scelta del lavoratore, lo straordinario può confluire nella banca ore. In tal caso spetta una maggiorazione pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle rispettive modalità.

Maggiorazioni

Lavoro notturno

Per lavoro tra le 22:00 e le 06:00:

  • 30% per lavoro non a turni;
  • 20% per lavoro a turni;
  • 60% per lavoro notturno festivo;
  • 35% per notturno festivo con riposo compensativo.

Lavoro festivo

  • Maggiorazione: 50%.

Lavoro nel giorno di riposo settimanale

  • Maggiorazione: 25% sulla quota oraria della normale retribuzione.

Lavoro straordinario

TipologiaNon turniTurni
Straordinario diurno feriale - prime 2 ore25%25%
Straordinario diurno feriale - ore successive30%30%
Straordinario notturno50%45%
Straordinario festivo55%55%
Straordinario festivo notturno75%65%
Straordinario festivo con riposo compensativo35%35%
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo55%50%

Ferie, permessi e festività

Ferie

  • 26 giorni annui con orario su 6 giorni settimanali;
  • 22 giorni annui con orario su 5 giorni settimanali.

Anzianità superiore a 18 anni:

  • ulteriori 4 giorni con distribuzione su 6 giorni;
  • ulteriori 3 giorni con distribuzione su 5 giorni.

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 32 ore annue;
  • ROL: 72 ore annue;
  • ROL siderurgico: 92 ore annue.

Permessi aggiuntivi per turnisti:

  • 8 ore annue per sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali con turno notturno;
  • dal 01/01/2027, ulteriori 4 ore annue per non siderurgici con 18 o più turni settimanali con turno notturno;
  • dal 01/01/2028, ulteriori 4 ore annue per non siderurgici con 21 turni settimanali con turno notturno.

Festività

Sono considerate festive le ricorrenze di legge, le domeniche o i riposi compensativi e il Santo Patrono.

Se la festività cade di domenica:

  • spetta un'ulteriore giornata di retribuzione.

Assenze, congedi e tutele

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni retribuiti se l'evento si verifica nella città o provincia della sede di lavoro;
  • 5 giorni, di cui 3 retribuiti, se l'evento avviene fuori provincia.

Permessi per disabilità

Si applica la normativa di legge con integrazioni contrattuali, tra cui:

  • prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni;
  • alternativa di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al terzo anno di vita del bambino;
  • 3 giorni mensili retribuiti per assistenza a familiare con disabilità grave.

Malattia e infortunio

Conservazione del posto dal 16/07/2026

Comporto breve

  • 183 giorni fino a 3 anni di anzianità;
  • 274 giorni oltre 3 anni e fino a 6 anni;
  • 365 giorni oltre 6 anni.

Comporto prolungato

  • 274 giorni fino a 3 anni;
  • 411 giorni oltre 3 anni e fino a 6 anni;
  • 548 giorni oltre 6 anni.

Per patologie gravi documentate e lavoratori fragili:

  • i giorni di assenza per cure sono esclusi dal comporto;
  • il comporto è raddoppiato.

Trattamento economico di malattia

  • anzianità fino a 3 anni: 100% per i primi 122 giorni, 80% per i residui;
  • oltre 3 e fino a 6 anni: 100% per i primi 153 giorni, 80% per i residui;
  • oltre 6 anni: 100% per i primi 214 giorni, 80% per i residui.

Per assenze brevi ripetute (oltre 3 eventi annui fino a 5 giorni):

  • 66% per i primi 3 giorni della quarta assenza;
  • 50% per i primi 3 giorni dalla quinta assenza in poi.

In caso di ricovero ospedaliero superiore a 10 giorni continuativi:

  • retribuzione globale fino a un massimo di 61 giorni.

Infortunio sul lavoro

  • intera quota giornaliera per il giorno dell'infortunio;
  • integrazione a carico azienda fino al 100% della retribuzione lorda globale di fatto fino a guarigione clinica.

Maternità e genitorialità

Astensione obbligatoria

  • madre: 5 mesi;
  • padre: 10 giorni lavorativi, elevati a 20 giorni in caso di parto plurimo.

Congedo parentale

Nei primi 12 anni di vita del figlio:

  • madre: fino a 6 mesi;
  • padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se ne fruisce per almeno 3 mesi;
  • genitore solo: fino a 11 mesi.

Limite complessivo ordinario dei genitori:

  • 10 mesi, elevati a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.

Integrazione economica maternità

Durante l'astensione obbligatoria per maternità:

  • il datore integra l'indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i giorni in cui la lavoratrice avrebbe lavorato;
  • incluse le festività cadenti nel periodo, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera.

Periodo di prova

LivelloDurata ordinariaDurata ridotta
Dal 7° al 5° livello1 mese e mezzo1 mese
Dal 4° al 2° livello3 mesi2 mesi
Dal 2°S al Q6 mesi3 mesi

La durata ridotta si applica, tra l'altro, a:

  • lavoratori con almeno un biennio nelle medesime mansioni presso altre aziende;
  • lavoratori che abbiano completato l'apprendistato professionalizzante nello stesso profilo.

Part-time

Minimi orari di prestazione

Dal 16/07/2026:

  • minimo 15 ore settimanali;
  • per part-time verticale e misto: 65 ore mensili e 640 ore annuali;
  • minimo giornaliero: 2 ore.

Lavoro supplementare

  • maggiorazione 10% entro il limite delle 40 ore settimanali;
  • 20% per le ore eccedenti.

Clausole elastiche

  • preavviso minimo: 7 giorni lavorativi;
  • maggiorazione 10% per modifica della collocazione temporale;
  • aumento della durata consentito entro il 25% della normale prestazione annua part-time;
  • maggiorazione 15% sull'aumento di orario.

Apprendistato professionalizzante

Livelli di destinazione

Può essere instaurato per i livelli dal 1° al 6°.

Durata

  • minima: 6 mesi;
  • massima: 36 mesi;
  • ridotta di 6 mesi per lavoratori con diploma professionale o laurea inerente.
Livello/durataDurata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
Tutti i livelli36 mesi12 mesi12 mesi12 mesi
Tutti i livelli30 mesi10 mesi10 mesi10 mesi
6° livello*24 mesi8 mesi8 mesi8 mesi

* Addetti a produzioni in serie su linee o catene di montaggio con mansioni brevi e semplici.

Retribuzione apprendisti

Durata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
36 mesi85%90%95%
30 mesi85%90%95%
24 mesi (6° livello)85%90%95%

Limiti numerici

  • massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
  • nelle aziende con meno di 10 dipendenti: 1 apprendista per ogni qualificato/specializzato;
  • se i qualificati sono meno di 3 o assenti: massimo 3 apprendisti.

Nelle imprese con almeno 50 dipendenti:

  • nuova assunzione in apprendistato possibile solo se nei 36 mesi precedenti è stato stabilizzato almeno il 30% degli apprendisti scaduti.

Tempo determinato e somministrazione

Contratto a termine

  • durata massima ordinaria: 24 mesi, proroghe comprese;
  • oltre 12 mesi servono causali, salvo lavoro stagionale;
  • massimo 4 proroghe in 24 mesi.

Causali per contratti oltre 12 mesi

Tra le principali:

  • nuovi prodotti o progetti di medio-lungo termine;
  • nuove professionalità e competenze specifiche;
  • assistenza tecnica specializzata;
  • nuovo macchinario o nuove tecniche di lavorazione;
  • commesse particolari;
  • punte di intensa attività;
  • appalti a durata determinata;
  • lavoratori over 50;
  • sostituzione di assenti.

Prosecuzione oltre la scadenza

  • 20% della retribuzione per ogni giorno fino al 10° giorno;
  • 40% per ciascun giorno ulteriore.

Limiti quantitativi tempo determinato

  • massimo 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione;
  • nelle unità fino a 5 dipendenti: possibile assumere 3 lavoratori a termine;
  • nelle unità con 6 o 7 dipendenti: possibile assumere 4 lavoratori a termine.

Somministrazione a termine

  • limite ordinario: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio;
  • la sommatoria tra somministrati a termine e lavoratori a termine non può superare il limite di legge.

Esenzioni dai limiti, tra l'altro, per:

  • lavoratori in mobilità;
  • disoccupati percettori da almeno 6 mesi;
  • lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati;
  • lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato;
  • start-up innovative;
  • sostituzioni;
  • attività stagionali;
  • lavoratori over 50.

Preavviso

LivelloFino a 5 anniTra 5 e 10 anniOltre 10 anni
Quadri, 1° e 2°S2 mesi3 mesi4 mesi
2°, 3° e 4°1 mese e 15 giorni2 mesi2 mesi e 15 giorni
5°, 6° e 7°10 giorni20 giorni1 mese

I termini decorrono dal giorno successivo al ricevimento dell'atto di dimissioni o licenziamento.

TFR

Si applica la disciplina di legge. Sono esclusi dalla base utile TFR, tra gli altri:

  • rimborsi spese;
  • una tantum occasionali;
  • compensi per straordinario e festivo;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • indennità sostitutiva ferie;
  • indennità di trasferta, reperibilità e diarie non continuative;
  • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore.

Ulteriori precisazioni contrattuali:

  • l'elemento perequativo non incide sul TFR;
  • l'indennità di reperibilità è esclusa dal TFR;
  • l'E.D.R. per omesso versamento all'ente bilaterale concorre al TFR;
  • l'E.D.R. per omesso versamento al fondo sanitario concorre al TFR.

Bilateralità, sanità integrativa e previdenza

EBIASP

Contributo mensile:

  • € 7,50 complessivi per mensilità prevista dal CCNL;
  • € 6,50 a carico azienda;
  • € 1,00 a carico lavoratore.

Se l'azienda non versa:

  • deve corrispondere al lavoratore € 25,00 lordi mensili per tutte le mensilità previste dal CCNL.

Fondosani

Contributo mensile complessivo per piano base:

  • € 14,50;
  • € 13,50 a carico azienda;
  • € 1,00 a carico lavoratore;
  • dovuto per 12 mensilità.

Se l'azienda omette il versamento:

  • deve erogare € 25,00 lordi mensili come elemento distinto della retribuzione.

Previdenza complementare

Contributo datoriale pari al 50% di quello scelto dal lavoratore.

Quota lavoratoreQuota datoreTotale
2%1%3%
3%1,5%4,5%
4%2%6%

La quota datoriale non può comunque superare il 2%.

Altre previsioni rilevanti

  • Diritto allo studio con monte ore aziendale dedicato.
  • Regolazione dettagliata di telelavoro e lavoro agile.
  • Norme su trasferte, trasferimenti, distacco, cambio appalto.
  • Ampio sistema di bilateralità, conciliazione e certificazione contratti.
  • Previsioni su parità di genere, contrasto alle discriminazioni e inclusione lavorativa.

Accordi e rinnovi

Testo consolidato del CCNL del 16/07/2026

Testo integrale

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