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CCNL

CCNL Formazione e Cultura (Confal - Fidef)

CCNLT279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 set 2025 al 31 ago 2028

Parti stipulanti

SindacatiCIU UnionQuadriFLACONFAL Federazione ScuolaCONFAL
Datori di lavoroFIDEF

Sfera di applicazione

Si applica al personale degli enti gestori di attività corsuali non regolamentate, anche individuabili nel codice Ateco 85.59.9, erogate da micro aziende del settore privato aderenti alla FIDEF, indipendentemente dalla forma giuridica. Riguarda rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e atipico connessi a corsi di istruzione, formazione continua, apprendimento permanente non formale e cultura varia, diversi dai corsi scolastici regolamentati e dalla formazione professionale finanziata.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale degli enti gestori di corsi di istruzione, formazione continua e cultura varia aderenti a FIDEF, operanti nel settore dell'apprendimento non formale e delle attività corsuali non regolamentate.

Ambito di applicazione

Si applica al personale degli enti gestori di attività corsuali non regolamentate, inclusi corsi:

  • di lingua, musica, danza, grafica, design, informatica, comunicazione e arti visive;
  • di estetica, moda, ristorazione;
  • di aggiornamento professionale e formazione continua;
  • di formazione a distanza;
  • in ambito IT, competenze digitali, soft skills, competenze green;
  • organizzati da università popolari, accademie, conservatori para e post-universitari;
  • di cultura varia e attività collegate.

Sono esclusi i corsi scolastici regolamentati e la formazione professionale finanziata da enti pubblici.

Validità

  • Decorrenza: 01/09/2025
  • Scadenza: 31/08/2028

Il contratto conserva efficacia anche dopo la scadenza fino alla sottoscrizione del successivo rinnovo.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • FIDEF

Parte sindacale

  • CIU UnionQuadri
  • FLA
  • CONFAL Federazione Scuola
  • CONFAL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza.

LivelloMinimo dal 01/09/2025Minimo dal 01/09/2027PEI unitario (4 quadriennali)
I1.350,001.420,0023,00
II1.400,001.470,0025,00
III1.430,001.490,0028,00
IV1.530,001.590,0030,00
V1.750,001.810,0040,00
VI s/A1.820,001.870,0045,00
VI s/B1.930,002.000,0045,00
VI s/C1.950,002.050,0050,00
VII2.000,002.150,0055,00
VIII2.350,002.450,0065,00

Progressione economica individuale (PEI)

È prevista una progressione economica individuale per anzianità maturata presso lo stesso ente gestore, tramite 4 incrementi retributivi quadriennali. Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione.

Divisori contrattuali

TipologiaValore
Divisore giornaliero26
Divisore orario personale a 40 ore173
Divisore orario personale docente a 32 ore139
Mensilità annue13

Corrispettivi minimi di riferimento per co.co.co. e lavoratori autonomi

LivelloDal 01/09/2025Dal 01/09/2027
V14,0014,50
VI15,6016,00

Altri elementi economici

IstitutoMisura
Indennità di cassa3% della paga base nazionale
Compenso membri esterni commissioni di valutazione/certificazione30,00 euro lordi per ogni giorno di effettiva presenza
Gettone minimo se non riconosciuto dall'ente delegante60,00 euro per ogni giorno di effettiva presenza
EDR per omesso versamento bilateralità0,60% della retribuzione lorda

L'EDR deve essere indicato in busta paga con la dicitura: "Mancata adesione all'Ente Bilaterale dell'Ente Gestore". Nelle more della costituzione o operatività dell'ente bilaterale, non va corrisposto.

Trasferta e lavoro fuori sede

Per missioni temporanee fuori dalla residenza o dal comune abituale di lavoro spettano:

  • rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio, da concordare preventivamente e documentare;
  • per brevi trasferte in località vicine, rimborso delle spese effettive più indennità pari a 1/2 ora di lavoro per ogni spostamento;
  • l'indennità può essere sostituita con permessi retribuiti, compatibilmente con le esigenze didattiche;
  • in caso di trasferte superiori a un mese o abituali, l'indennità è ridotta del 10%.

Classificazione del personale

Il personale dipendente è inquadrato in 10 livelli:

  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI s/A
  • VI s/B
  • VI s/C
  • VII
  • VIII

Le principali figure ricomprese sono:

  • area tecnico-operativa e ausiliaria: operatori ausiliari, tecnici, segreteria, collaboratori amministrativi, assistenti organizzativi, docenti tecnici di laboratorio;
  • area erogazione: formatore/docente, tutor, orientatore, progettista di percorsi didattici;
  • area quadri: docente con coordinamento didattico, direttore didattico, vice direttore, direttore;
  • area dirigenti: direttore di più sedi operative.

Orario di lavoro

Orario normale

  • Personale non docente, direttivo e quadri intermedi: 40 ore settimanali, elevabili a 48 comprese le ore straordinarie.
  • Personale docente/formatore: 32 ore settimanali articolate tra insegnamento e attività connesse.

Banca ore e flessibilità

Le ore di straordinario e relative maggiorazioni possono confluire nella banca ore.

Principali regole:

  • fruizione come retribuzione o come permessi compensativi;
  • riposi compensativi normalmente in gruppi di 4 o 8 ore;
  • assenze contemporanee per banca ore entro il 10% della forza occupata nei periodi di massima intensità lavorativa;
  • se il lavoratore non richiede la fruizione, il datore può fissare entro il 31 dicembre il periodo di utilizzo delle ore residue dell'anno precedente.

Flessibilità multiperiodale

L'orario settimanale può superare quello ordinario per un massimo di 22 settimane, fino a 48 ore settimanali, con recupero in altri periodi a parità di retribuzione.

Per i lavoratori interessati spetta un incremento dei permessi retribuiti pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale.

Lavoro straordinario, festivo e notturno

  • Straordinario ammesso previo accordo tra le parti, entro 250 ore annue.
  • Maggiorazione straordinario: 20%.
  • Straordinario festivo o domenicale: 30%.
  • Lavoro notturno (22:00-07:00): 35%.
  • Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

Riposi, ferie, festività e permessi

Ferie

  • 26 giorni lavorativi annui.

Festività

Sono riconosciute le festività di legge e il Santo Patrono.

Regole particolari:

  • festività coincidenti con la domenica: retribuite come una giornata lavorativa, con possibilità di trasformazione in riposo compensativo o banca ore;
  • Santo Patrono lavorato: recupero con una giornata di permesso retribuito oppure pagamento di 1/26 della retribuzione globale mensile;
  • 4 novembre: riconosciuto un giorno di festività sostitutiva.

Ex festività

Sono previsti 4 giorni di permesso retribuito per festività soppresse per ciascun anno accademico.

Riposi e pause

  • Riposo giornaliero: 11 ore consecutive ogni 24 ore.
  • Pausa: se l'orario giornaliero supera 6 ore, spettano 10 minuti di intervallo.
  • Riposo settimanale: 24 ore, di norma coincidenti con la domenica.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi.

Permessi per lutto e malattia parenti

Si applica la normativa di legge, con rinvio alla Legge 53/2000 e successive modifiche.

Assistenza a persone disabili

Si applicano la Legge 104/1992 e il D.Lgs. 151/2001.

Sono richiamati in particolare:

  • astensione facoltativa post partum fino ai 3 anni del bambino;
  • in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni;
  • dopo il terzo anno, 3 giorni di permesso mensile per assistenza a familiare con handicap grave, nei casi previsti.

Permessi per cure agli invalidi

Per lavoratori mutilati o invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% può essere concesso un congedo straordinario per cure fino a 30 giorni l'anno.

Donne vittime di violenza

Si applica la disciplina legale di cui al D.Lgs. 80/2015, art. 24.

Malattia e infortunio

Malattia

  • Periodo di comporto: 180 giorni anche a cavallo di due anni solari.
  • Conservazione del posto fino a 12 mesi (365 giorni) nel periodo di 3 anni o meno, anche per eventi morbosi diversi.
  • Integrazione economica: il datore corrisponde fino al 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente per massimo 180 giorni nell'anno solare.

Infortunio sul lavoro

Il datore integra come segue:

  • giorno dell'infortunio: 100% della retribuzione;
  • 3 giorni successivi: 60% della retribuzione;
  • festività nel periodo di infortunio: integrazione INAIL fino al 100% della retribuzione.

Maternità e paternità

Si applica la normativa legale di riferimento.

Durata

  • Astensione obbligatoria madre: 5 mesi.
  • Congedo parentale:
    • madre: fino a 6 mesi;
    • padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se utilizza almeno 3 mesi;
    • genitore solo: fino a 10 mesi.

Periodo di prova

LivelliDurata massima
I e II30 giorni
III60 giorni
IV e V90 giorni
VI s/A, s/B, s/C120 giorni
VII150 giorni
VIII190 giorni

Per il personale a tempo determinato si applicano inoltre le regole specifiche previste per i contratti a termine.

Part-time

  • Trattamento economico e normativo riproporzionato.
  • Il lavoro supplementare, fino al raggiungimento dell'orario normale settimanale del livello di appartenenza, è retribuito come lavoro ordinario; in alternativa sono possibili riposi compensativi.
  • Clausole flessibili: maggiorazione minima del 15% sulla quota di retribuzione di fatto.
  • Nei contratti verticali e misti, clausole elastiche fino al 40% della prestazione lavorativa annua concordata.
  • In alternativa alla maggiorazione, è possibile concordare un'indennità annua di almeno 120 euro, da erogare in quote mensili e non cumulabile.

Apprendistato professionalizzante

Durata

Livello finaleDurata apprendistato
II - III24 mesi
IV24 mesi
V30 mesi
VI s/A - VI s/B30 mesi
VII36 mesi

Retribuzione dell'apprendista

Percentuali da applicare alla retribuzione del livello finale.

Livello finaleI semestreII semestreIII semestreIV semestreV semestreVI semestre
II - III - IV75%80%85%90%--
V - VI75%80%85%90%90%-
VII70%75%80%90%90%90%

Tempo determinato e stagionali

Tempo determinato

  • Ammesso per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive nei limiti di legge.
  • Per il primo contratto a termine è possibile un contratto acausale fino a 12 mesi.
  • Nessun limite percentuale rispetto agli occupati a tempo indeterminato.
  • Divieto di assunzione per sostituire lavoratori in sciopero.
  • Al lavoratore a termine spettano ferie, tredicesima, TFR e trattamento complessivamente non inferiore ai comparabili a tempo indeterminato.

Periodo di prova nel tempo determinato

  • 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario;
  • per contratti fino a 6 mesi: minimo 2 giorni, massimo 15 giorni;
  • per contratti da 6 a 12 mesi: massimo 30 giorni;
  • nessuna prova in caso di rinnovo del contratto a termine o di contratto stagionale.

Stagionali

Sono considerati stagionali i rapporti attivati per esigenze temporanee, oggettive, significative e non programmabili connesse ai corsi.

Regole principali:

  • stesso inquadramento e trattamento economico/normativo dei lavoratori a tempo indeterminato in proporzione al periodo lavorato;
  • periodo di prova massimo 5 giorni lavorativi;
  • diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali;
  • la contrattazione di secondo livello può prevedere un salario aggiuntivo per il personale del IV livello.

Monte ore annuo per docenti

Per il personale docente a tempo pieno:

  • orario settimanale: 32 ore;
  • monte ore annuo convenzionale: 1.664 ore.

Per il part-time il monte ore annuo va da 512 a 1.560 ore.

Preavviso

Anni di servizio6°, 7° e 8° livello4° e 5° livello2° e 3° livello1° livello
Fino a 3 anni2 mesi1 mese e 15 giorni10 giorni7 giorni
Oltre 3 e fino a 10 anni3 mesi2 mesi20 giorni15 giorni
Oltre 10 anni4 mesi2 mesi e 15 giorni1 mese30 giorni

La decorrenza del preavviso parte dal giorno successivo al ricevimento dell'atto di dimissioni o licenziamento.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto secondo la Legge n. 297/1982.

Sono escluse dalla base utile TFR:

  • indennità di trasferimento;
  • somme forfetarie e rimborsi di missione;
  • compensi in natura per la quota non assoggettata a contribuzione;
  • retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
  • assegni per il nucleo familiare.

Bilateralità e contribuzione contrattuale

Ente bilaterale

Il contratto prevede la bilateralità di settore, con funzioni in materia di formazione, occupazione, sicurezza, sostegno al reddito e assistenza.

Finanziamento ente bilaterale

La contribuzione è calcolata sull'imponibile previdenziale del monte salari:

  • 60% a carico azienda;
  • 40% a carico lavoratore.

EDR per mancata adesione

In caso di omesso versamento, il datore deve corrispondere al lavoratore un EDR pari allo 0,60% della retribuzione lorda, salvo la fase di non operatività dell'ente bilaterale.

Contributo assistenza contrattuale

È dovuto dai datori di lavoro un contributo obbligatorio pari allo 0,10% della paga di fatto mensile (codice INPS Co.As.Co. W470).

Accordi e rinnovi

CCNL / Testo consolidato del 14/07/2026

Testo integrale

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