Sentenza del 08/01/2020 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso dell'imposta di registro versata per gli anni 2013-2015 sui contratti di locazione relativi a immobili strumentali. Il ricorrente sosteneva che, essendo i contratti assoggettati a IVA, dovesse applicarsi il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e quindi l'imposta di registro non dovesse essere dovuta.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo applicabile la normativa introdotta dal D.L. 223/2006, che impone la registrazione e l'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% sui contratti di locazione di immobili strumentali, indipendentemente dal regime IVA. È richiamata anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (causa C-549/2016) che ha ritenuto compatibile con il diritto UE l'applicazione di detta imposta nazionale, poiché essa non possiede le caratteristiche essenziali dell'IVA. Condanna dell'appellante alle spese di lite del grado per euro 1.500,00 oltre oneri accessori.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 223/2006
Secondo l'Amministrazione e i giudici, le modifiche introdotte impongono che tutti i contratti di locazione di immobili strumentali siano registrati e soggetti all'imposta di registro proporzionale dell'1% indipendentemente dal regime di esenzione o imponibilità IVA.
Direttiva IVA 2006/112/CE (art. 401 richiamato nella sentenza)
La Commissione e la Corte di Giustizia hanno ritenuto che tale disposizione non osti al mantenimento o all'introduzione di un'imposta nazionale che non presenti le caratteristiche essenziali dell'IVA.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-549/2016 (ordinanza 12 ottobre 2017)
La CJEU ha stabilito che l'imposta di registro nazionale dell'1% sui contratti di locazione di immobili strumentali soggetti a IVA è compatibile con il diritto UE, perché l'imposta di registro non possiede le caratteristiche essenziali dell'IVA (quali proporzionalità per fase di produzione/distribuzione, detrazione dell'IVA pagata nelle fasi precedenti, ecc.).
Giurisprudenza nazionale (Commissione Tributaria Provinciale di Milano sent. n. 4094/18/2017 e Commissione con sent. n. 5576/34/2016)
I giudici hanno ritenuto che l'imposta di registro e l'IVA abbiano presupposti e basi imponibili differenti (l'imposta di registro si applica sull'intero canone, l'IVA sul valore aggiunto) e che quindi non vi sia una duplicazione vietata.
Massime di principio
- Dopo il D.L. 223/2006, i contratti di locazione di immobili strumentali devono essere registrati e sono soggetti all'imposta di registro proporzionale dell'1% anche se assoggettati a IVA.
- La presenza di IVA sul contratto non esclude automaticamente l'obbligo di imposta di registro: le due imposte hanno presupposti e basi imponibili diverse e la loro coesistenza non è considerata duplicazione incompatibile con il diritto UE secondo la CJEU (C-549/2016).
- In caso di contestazione, la giurisprudenza europea è sfavorevole al contribuente su questo punto: invocare l'alternatività IVA/registro difficilmente avrà successo dopo C-549/2016.
- Per valutare rischi e opportunità in situazioni simili, occorre verificare la qualificazione dell'immobile (strumentale per natura o meno), la struttura contrattuale, eventuali esimenti normative specifiche e la norma applicabile al periodo considerato (pre o post D.L. 223/2006).
- Dal punto di vista pratico, il rimborso dell'imposta di registro è proponibile solo se sussistono specifiche ragioni normative o fattuali (es. errore materiale, diversa qualificazione dell'immobile, normative anteriori al 2006) significativamente diverse dalla mera coesistenza con l'IVA.
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