Risoluzione n. 300 del 15/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione riconosce al condominio la detrazione per le spese di restauro della facciata, nonostante la mancata indicazione nel bonifico del codice fiscale/partita IVA, poiché il pagamento è coerente con fattura e sentenza giudiziaria e non ostacola i controlli. Resta fermo il rispetto degli altri adempimenti previsti dal D.M. n. 41/1998.
Detrazione 36% per ristrutturazione edilizia del condominio, anche con bonifico incompleto e pagamento eseguito in base a sentenza
Detrazione per spese di ristrutturazione edilizia del condominio
La risoluzione affronta un’istanza di interpello presentata dall’amministratore di un condominio in merito alla possibilità di fruire della detrazione IRPEF per interventi di restauro della facciata condominiale. Il quesito riguarda in particolare la rilevanza fiscale di pagamenti effettuati a seguito di una controversia giudiziaria e con un bonifico privo di alcuni dati identificativi richiesti dalla disciplina attuativa.
Quesito posto dal contribuente
L’amministratore chiede se il condominio possa beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pur non avendo osservato tutti gli adempimenti previsti dal D.M. 18 febbraio 1998, n. 41. In particolare, il dubbio riguarda:
- il mancato completamento di tutti gli adempimenti formali richiesti per le detrazioni edilizie;
- il pagamento del saldo delle fatture in esecuzione di una sentenza del Tribunale;
- la circostanza che il bonifico postale online riportasse solo la causale "estinzione debito secondo la sentenza del Tribunale di …", senza codice fiscale del beneficiario né partita IVA/codice fiscale del destinatario del bonifico.
Soluzione interpretativa dell’istante
Secondo l’istante, il condominio dovrebbe poter usufruire del beneficio fiscale anche per i pagamenti effettuati in ottemperanza alla sentenza del Tribunale, poiché tali somme si riferiscono comunque a lavori di ristrutturazione edilizia agevolabili.
Quadro normativo richiamato
La Direzione richiama il D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, quale regolamento attuativo della detrazione prevista dall’articolo 1 della legge n. 449/1997. La detrazione IRPEF considerata è pari al 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, entro il limite massimo di euro 48.000.
Per accedere al beneficio, i contribuenti devono:
- trasmettere al Centro operativo di Pescara, prima dell’inizio dei lavori e mediante raccomandata, la comunicazione su apposito modulo con l’indicazione della data di inizio lavori;
- comunicare preventivamente all’ASL territorialmente competente la data di inizio dei lavori;
- conservare fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
- effettuare il pagamento mediante bonifico contenente la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Funzione del bonifico e controlli dell’Amministrazione
La risoluzione sottolinea che la completezza dei dati del bonifico è richiesta dall’articolo 1 del D.M. n. 41/1998 ed è funzionale al controllo dell’Amministrazione finanziaria, come già chiarito dalla circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, per consentire la verifica del sostenimento delle spese oggetto di detrazione.
Documentazione esaminata
Nel caso concreto l’amministratore ha prodotto:
- la comunicazione di inizio lavori;
- la fattura emessa dalla ditta BETA, esecutrice dei lavori deliberati dall’assemblea del condominio ALFA, recante la causale relativa alla seconda rata di acconto su estinzione debito secondo la sentenza del Tribunale;
- l’attestazione del bonifico effettuato dal condominio ALFA in favore della BETA, con causale analoga, ma senza indicazione del codice fiscale o della partita IVA dei soggetti interessati.
Valutazione della Direzione
Pur ribadendo la necessità formale dei dati richiesti nel bonifico, la Direzione ritiene che, nel caso specifico, l’incompletezza possa essere superata perché gli elementi essenziali coincidono in modo univoco. In particolare:
- il soggetto ordinante il bonifico coincide con il soggetto destinatario della fattura;
- la ditta beneficiaria del bonifico coincide con l’impresa che ha emesso la fattura;
- la sentenza del Tribunale conferma il nesso causale tra il versamento, l’emissione della fattura e l’esecuzione dei lavori.
La circolare n. 24 del 10 giugno 2004 viene richiamata per affermare l’assimilazione del bonifico bancario a quello postale.
Irrilevanza del pagamento avvenuto in sede giudiziaria
La risoluzione afferma che è irrilevante il fatto che il pagamento sia avvenuto soltanto al termine di una controversia giudiziaria, poiché esso si riferisce comunque a lavori di ristrutturazione agevolabili. Viene però precisato che la base di calcolo della detrazione comprende solo la somma corrisposta all’impresa appaltatrice per i lavori eseguiti, con esclusione di:
- oneri giudiziari;
- onorari legali;
- altre spese non pertinenti.
Conclusione
La Direzione conclude che il condominio può portare in detrazione le spese sostenute per il restauro della facciata condominiale, nonostante la carenza formale nel bonifico, poiché il pagamento è stato eseguito in ossequio al provvedimento giudiziale e a saldo delle fatture della ditta esecutrice. Resta però fermo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal D.M. n. 41/1998.
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