Cassazione Penale, Ordinanza n. 30668/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la richiesta di concordato in appello formulata dagli imputati ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rideterminando la pena concordata tra le parti. Avverso tale sentenza i cinque imputati proponevano ricorso per cassazione. Un ricorrente deduceva che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere una circostanza aggravante e applicare l'attenuante prevista per i fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. Un altro ricorrente invocava il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Altri tre ricorrenti, con motivi sovrapponibili, censuravano la mancata valutazione della questione centrale della cessione dello stupefacente e la sussistenza delle aggravanti contestate. Uno dei difensori depositava memoria lamentando la mancata ricezione dell'avviso di udienza, doglianza superata dal Collegio richiamando il principio per cui nessuna notifica è dovuta in caso di udienza non partecipata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili in cassazione soltanto censure relative alla formazione del consenso, al mancato consenso del Procuratore generale o alla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre sono precluse le doglianze su motivi rinunciati, come quelle concernenti aggravanti, attenuanti e mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha inoltre osservato che i motivi di tre ricorrenti erano comunque generici, perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La richiesta di concordato in appello comporta rinuncia agli altri eventuali motivi di impugnazione e delimita la cognizione del giudice di secondo grado; tale preclusione si riflette anche nel giudizio di legittimità.
art. 589 c.p.p.
nelle forme previste dall'articolo 589
Richiamato come forma procedurale per la richiesta di concordato in appello.
art. 129 c.p.p.
condizioni di proscioglimento
Le doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. sono precluse quando la parte abbia aderito al concordato in appello e rinunciato ai relativi motivi.
art. 112 c.p.
La censura relativa a un'aggravante è stata ritenuta inammissibile perché motivo rinunciato nel concordato in appello.
art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
La richiesta di applicazione dell'attenuante è stata reputata non deducibile in cassazione perché attinente a motivo rinunciato.
art. 616 c.p.p.
spese del procedimento... somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma stabilita dalla Corte.
l. 23 giugno 2017, n. 103
reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello
La riforma è richiamata quale fonte dell'art. 599-bis c.p.p. e della preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi di appello.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la parte che aderisce all'accordo rinuncia ai motivi di appello non coltivati, con effetto preclusivo anche nel giudizio di cassazione.
- Sono ammissibili contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. solo le censure che investono la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale o la decisione del giudice difforme dall'accordo; sono invece inammissibili i motivi relativi al merito dei capi rinunciati.
- Quando l'imputato concorda sulla pena in appello, non è deducibile in cassazione la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. né la mancata esclusione o affermazione di circostanze aggravanti o attenuanti oggetto di rinuncia.
- I ricorsi che si limitino a generiche affermazioni di principio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza allegare specifici vizi di legittimità, sono inammissibili per genericità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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