Cassazione Civile, Ordinanza n. 28054/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento sintetico del reddito relativo all'anno d'imposta 2008 emesso nei confronti di un contribuente che svolge attività agricola. La CTP di Campobasso aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR del Molise aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente; con il secondo ha denunciato la nullità per palese contraddittorietà della motivazione. In sintesi, l'Ufficio ha sostenuto che la CTR si fosse limitata a un richiamo sostanzialmente acritico della decisione di primo grado, senza un effettivo esame dei motivi di appello e con affermazioni tra loro inconciliabili sulla specificità delle censure erariali. Un terzo motivo, sulla violazione dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati e assorbenti. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione meramente apparente e da insanabile contraddittorietà interna, perché sostanzialmente costruita per relationem sulla decisione di primo grado senza un autonomo percorso argomentativo e senza adeguato confronto con i motivi di appello. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria del Molise in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi della motivazione quando si traducano in violazione delle norme sul contenuto della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente, cioè se non consente di comprendere il percorso decisionale del giudice.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato solo come norma procedurale relativa alla trattazione camerale.
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma invocata nel terzo motivo, rimasto però assorbito, relativa all'accertamento sintetico del reddito.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360 c.p.c. in tema di sindacato di legittimità sulla motivazione.
Massime di principio
- In sede di appello, la motivazione della sentenza non può risolversi in un mero rinvio acritico alla decisione di primo grado: il giudice di secondo grado deve esporre, anche sinteticamente, un autonomo esame critico dei motivi di gravame.
- La motivazione per relationem è legittima solo se non si traduce in adesione apodittica alla sentenza appellata; in caso contrario la decisione è nulla per motivazione apparente.
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il testo della sentenza non rende percepibile il ragionamento decisorio e costringe l'interprete a integrarlo con congetture.
- È nulla la sentenza che presenti affermazioni tra loro inconciliabili su un punto decisivo, poiché il contrasto irriducibile tra argomentazioni impedisce di individuare la ratio decidendi.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; restano sindacabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile e perplessità obiettiva.
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