Sentenza n. 350/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza n. 131/2025 dell’11 agosto 2025 del Settore Edilizia e Territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, avente ad oggetto “ABU/1940. Ordinanza di messa in pristino dello stato dei luoghi”; - dei provvedimenti di cui alle note prot. n. 33959 e 33960 del 13 agosto 2025 dell’U.O. Attività Produttive del Comune di Lignano Sabbiadoro; - della nota prot. n. 582989/P/Gen del 27 agosto 2025 della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio Regione Friuli Venezia Giulia; - della nota prot. n. 0019531 del 6 maggio 2025 (partica ABU/1940) del Settore urbanistica edilizia privata del Comune di Lignano Sabbiadoro; - della nota della Promoturismo FVG prot. n. 0006652/P del 6 giugno 2025; - del verbale di applicazione di sanzione amministrativa a firma degli accertatori del Corpo di Polizia Locale protocollo Ufficiale.U.0028000 del primo luglio 2025, in uno agli atti in esso gli richiamati; - del verbale di sopralluogo n. 16/2025 del 15 aprile 2025; - della nota prot.n. 19535 del 6 maggio 2025 del Settore Urbanistica-Edilizia Privata comunale; - della nota della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio Regione Friuli Venezia Giulia prot. 28825 del 7 luglio 2025; - delle disposizioni del Regolamento comunale “Dehors, tende per esterni e sun room”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2018, nel caso in cui qualcuna di esse possa essere ritenuta quale preclusiva del mantenimento della pergotenda, ovvero della previsione di cui all’art. 3 nel caso in cui la si ritenga applicabile alla fattispecie per cui è causa; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 9 febbraio 2026: - del provvedimento della Responsabile del Settore edilizia e territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro prot. n. 48025 del 3 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Segnalazione Certificata di Inizio Attività afferente la sanatoria per avvenuta realizzazione di due “pergotende” a servizio del pubblico esercizio sito in Via Latisana distinto catastalmente al Foglio 44 Particella 433 Sub. 12. Comunicazione di inefficacia della SCIA”; - del provvedimento della Responsabile del Settore edilizia e territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro prot. n. 48023 del 3 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Comunicazione edilizia libera facoltativa relativa all’intervento eseguito presso il fabbricato sito in Via Latisana 44, distinto catastalmente al foglio 44 particella 433 subalterni 8-12. Irricevibilità della Comunicazione di Edilizia Libera Facoltativa”; - degli atti e provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimessione in pristino relativa a due pergotende e all'apertura di un varco tra due unità immobiliari, atti connessi e successivi provvedimenti di inefficacia della SCIA in sanatoria e irricevibilità della comunicazione di edilizia libera
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale di rimessione in pristino, gli atti regionali concernenti la disciplina antisismica, le comunicazioni di avvio dei procedimenti di sospensione delle attività e, con motivi aggiunti, i provvedimenti comunali che hanno dichiarato inefficace la SCIA in sanatoria relativa alle due pergotende e irricevibile la comunicazione di edilizia libera facoltativa relativa al varco tra i locali. Ha dedotto, in particolare, l'errata qualificazione delle strutture esterne come tettoie anziché pergotende o opere di edilizia libera; l'errata qualificazione dell'apertura nella parete divisoria come intervento interno libero anziché accorpamento di unità immobiliari soggetto a CILA; l'illegittimità del regolamento comunale sui dehors per aggravamento del procedimento; incompetenza degli uffici regionali rispetto alle valutazioni edilizie; violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990 per omessa o insufficiente considerazione delle osservazioni e introduzione di motivi nuovi; illegittimità degli atti di avvio del procedimento di sospensione; nonché violazione degli artt. 6 e 10-bis della l. 241/1990 e erroneità dei provvedimenti relativi alle istanze di sanatoria. La società ha inoltre sostenuto di poter ottenere la sanatoria in qualità di conduttrice e responsabile degli interventi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che le strutture esterne, dotate di lamelle non retraibili idonee a realizzare una copertura integralmente chiudibile e resistente agli agenti atmosferici, non rientrino nella nozione di pergotenda o pergolato libero, ma costituiscano tettoie soggette a SCIA ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), della l.r. 19/2009 e agli obblighi di deposito della documentazione antisismica previsti dall'art. 14 del d.P.Reg. 165/2024. La soglia dimensionale prevista per i pergolati privi di copertura non è applicabile alle tettoie; ciascuna struttura superava comunque la soglia minima prevista per queste ultime. Il Servizio regionale non ha esercitato competenze edilizie comunali, ma si è limitato alla classificazione della struttura ai fini della sicurezza sismica, sicché non sussiste incompetenza. L'apertura realizzata nella parete tra due unità immobiliari distinte configura un intervento di manutenzione straordinaria e accorpamento di unità, soggetto a CILA, indipendentemente dal fatto che il passaggio fosse destinato soltanto al personale. È stata respinta anche la censura contro il regolamento comunale, poiché esso non introduceva un aggravamento procedimentale, limitandosi a riflettere il regime legale della SCIA. Le doglianze partecipative sono state respinte: il Comune aveva sinteticamente considerato le osservazioni, senza obbligo di replica analitica a ogni argomento, e la qualificazione antisismica come tettoia costituiva sviluppo dell'istruttoria e rilievo concorrente, non una nuova autonoma contestazione. In ogni caso, l'ordine di ripristino aveva natura vincolata e il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, con conseguente applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990. Le note di avvio del procedimento di sospensione delle attività sono state ritenute non provvedimentali e quindi non immediatamente impugnabili. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto che la conduttrice potesse presentare l'istanza, ma non potesse conseguire la sanatoria senza il consenso, anche implicito, del proprietario o del gestore del bene; consenso escluso dall'intimazione di rimozione delle opere formulata da PromoturismoFVG. Le censure procedimentali relative alla SCIA in sanatoria sono state comunque superate dall'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990. La società è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro per ciascuna parte resistente, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, lett. c-ter) e c-quater), l.r. 19/2009
opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici ... con telo retrattile ... ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili; ... superficie massima pari a 25 metri quadrati
L'edilizia libera per le opere di protezione solare presuppone una copertura costituita da tende o elementi mobili o regolabili e non consente la creazione di uno spazio stabilmente chiuso.
art. 17, comma 1, lett. d), l.r. 19/2009
Le strutture qualificate come tettoie, dotate di copertura fissa e non retraibile e stabilmente strumentali a un esercizio aperto al pubblico, sono soggette a SCIA.
art. 16-bis, comma 1, lett. a), l.r. 19/2009
L'apertura di un varco tra due unità immobiliari distinte, integrante accorpamento con opere, richiede la comunicazione di inizio lavori asseverata.
art. 4, comma 2, lett. b), l.r. 19/2009
La manutenzione straordinaria comprende gli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere.
art. 14 d.P.Reg. 165/2024
Le tettoie rientranti nella pertinente categoria antisismica sono soggette al deposito del preavviso dei lavori corredato dalla documentazione progettuale.
punto C.1.a.1.1 dell'Allegato B al d.P.Reg. 165/2024
pergolati, sprovvisti di qualsiasi tipo di copertura
La soglia dimensionale riferita ai pergolati privi di copertura non è applicabile a strutture dotate di copertura fissa e non retraibile.
punto C.1.a.1.2 dell'Allegato B al d.P.Reg. 165/2024
tettoie, provviste di copertura leggera
Le strutture con copertura fissa e non retraibile sono classificabili come tettoie e soggette alla disciplina antisismica corrispondente, con soglia minima di 9 metri quadrati.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
I vizi procedimentali non determinano l'annullamento quando, trattandosi di attività vincolata, è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Il dovere di esaminare le osservazioni non impone una replica analitica a ciascun argomento, essendo sufficiente una motivazione sostanziale e percepibile sulle ragioni del mancato accoglimento.
artt. 6 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative invocate rispetto alla SCIA in sanatoria non possono condurre all'annullamento quando il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso per mancanza del consenso del proprietario o gestore.
Massime di principio
- Una struttura esterna dotata di copertura a lamelle non retraibili, idonea alla chiusura integrale dello spazio e resistente agli agenti atmosferici, non rientra nella nozione di pergotenda o pergolato in edilizia libera, anche se le lamelle sono orientabili; essa può essere qualificata come tettoia e assoggettata al titolo edilizio previsto dalla normativa regionale.
- La soglia dimensionale prevista dalla disciplina antisismica per i pergolati privi di qualsiasi copertura non può essere applicata a una tettoia dotata di copertura fissa e non retraibile; per individuare il regime applicabile occorre prima qualificare oggettivamente il manufatto secondo le sue caratteristiche materiali.
- L'apertura di un varco in una parete di confine tra due unità immobiliari originariamente distinte, che realizza un collegamento fisico e funzionale stabile, costituisce accorpamento con opere e non semplice modifica interna libera, indipendentemente dall'uso soggettivo del passaggio.
- L'autorità regionale competente in materia antisismica non invade la competenza edilizia comunale quando si limita a classificare il manufatto ai fini della sicurezza strutturale e degli obblighi di deposito, anche se tale classificazione incide sul regime amministrativo dell'intervento.
- Nel procedimento repressivo edilizio, l'amministrazione deve considerare le osservazioni del privato, ma non è tenuta a replicare analiticamente a ogni deduzione; inoltre, quando l'ordine di ripristino è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, eventuali vizi procedimentali non determinano l'annullamento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990.
- Il titolare di un diritto di godimento o il responsabile dell'abuso può presentare un'istanza di sanatoria edilizia, ma la sanatoria non può legittimamente perfezionarsi senza il consenso, almeno implicito, del proprietario o del gestore del bene, consenso escluso da un'inequivoca opposizione alla permanenza delle opere.
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