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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31233/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi e società)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di pagamento dell’indennità ex art. 1591 c.c. per la mancata restituzione di un cinema in locazione dopo la scadenza del contratto. In origine l’immobile era in comproprietà indivisa tra due soggetti; la società conduttrice e una delle comproprietarie confluirono poi in un unico soggetto, mentre la quota restante rimase alle eredi dell’altro comproprietario. Dopo una prima sentenza passata in giudicato che aveva accertato la cessazione del contratto alla scadenza e l’obbligo risarcitorio della conduttrice per il mancato rilascio, la locatrice agì in un successivo giudizio per liquidare l’indennità relativa a periodi ulteriori. La Corte d’appello ha ritenuto che, per il periodo 2002-2014, la società obbligata non avesse provato di aver restituito il bene o di non averne più avuto la disponibilità; ha inoltre valorizzato l’offerta di restituzione del 2016 come conferma del perdurante possesso/detenzione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: omesso esame e vizio di motivazione; violazione del giudicato sostanziale e dei limiti oggettivi della condanna generica; violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova; omesso esame e violazione degli artt. 115, 116 e 437 c.p.c. per la valutazione delle prove e la tardività dei documenti; omessa pronuncia sulla domanda di manleva verso la società subentrata; vizi motivazionali sulla quantificazione dell’indennità, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto tener conto dello stato dell’immobile e del mercato, non solo dell’ultimo canone; infine censura sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso degli eredi, per mancata prova della loro qualità di eredi mediante documenti producibili ex art. 372 c.p.c. Ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla società controricorrente rimasta parte valida nel giudizio di cassazione, e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato dovuto. Nel merito, la Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi al giudicato e all’onere della prova, chiarendo che il giudicato sulla condanna generica non copriva il fatto della persistente disponibilità del bene nel periodo successivo, fatto che andava provato nel giudizio sul quantum; ha però affermato che, trattandosi di obbligazione contrattuale ex art. 1591 c.c., l’onere per il locatore era solo quello di provare il titolo del credito, spettando alla conduttrice dimostrare l’avvenuta riconsegna o l’impossibilità non imputabile. Ha ritenuto in parte infondati e in parte inammissibili i motivi sulle prove e sulla tardività dei documenti, affermando l’insindacabilità in cassazione della valutazione discrezionale di indispensabilità dei documenti ex art. 437 c.p.c. e dell’apprezzamento delle prove. Ha escluso l’omessa pronuncia sulla manleva, ritenendo la domanda implicitamente rigettata con motivazione sufficiente. Ha dichiarato inammissibili le censure sulla quantificazione dell’indennità, in quanto si trattava di valutazione di merito conforme al parametro dell’art. 1591 c.c. e fondata su CTU. Ha infine ritenuto inammissibile la censura sulle spese, perché dipendente dall’accoglimento degli altri motivi, non verificatosi.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    L’indennità per ritardata restituzione dell’immobile deriva dall’obbligo contrattuale del conduttore e va corrisposta fino alla riconsegna; la sua misura è parametrata al corrispettivo convenuto, salvo eventuale domanda di maggior danno che richiede specifica prova.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale produce effetti nei limiti dell’accertamento compiuto nel giudizio definito, senza estendersi automaticamente a fatti ulteriori e periodi successivi non coperti da quell’accertamento.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale e sostanziale preclude la riesamina di quanto definitivamente accertato, ma non impedisce l’accertamento di fatti nuovi rilevanti nel successivo giudizio sul quantum.

  • art. 278 c.p.c.

    La condanna generica accerta soltanto l’an debeatur e la potenzialità dannosa del fatto, lasciando aperta la verifica del danno concreto e dei fatti successivi nel giudizio di liquidazione.

  • art. 2697 c.c.

    Nel rapporto ex art. 1591 c.c. il locatore-creditore deve provare la fonte del proprio diritto, mentre incombe sul conduttore-debitore provare l’avvenuta restituzione del bene o l’impossibilità non imputabile di restituirlo.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze sulla valutazione delle prove non sono ammissibili in cassazione quando mirano a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    L’apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito, salvo violazione dei criteri legali di valutazione non dedotta in modo specifico.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro, la produzione documentale in appello è ammessa solo nei limiti dell’indispensabilità o della successiva formazione/disponibilità del documento; la relativa valutazione è discrezionale e non sindacabile se adeguatamente motivata.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione possono essere prodotti documenti destinati a dimostrare fatti rilevanti per la legittimazione processuale, come la qualità di erede.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice tralascia del tutto di decidere su una domanda; non sussiste quando la domanda sia implicitamente rigettata dalla decisione adottata.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando manchi in modo assoluto il percorso argomentativo; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La sentenza deve essere motivata, ma non è censurabile in cassazione se la motivazione, pur concisa, consente di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità che mirano a un nuovo esame del merito o delle prove sono inammissibili quando non denunciano un vizio effettivamente deducibile nei limiti del controllo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se previsto.

Massime di principio

  • La condanna generica fa stato solo sull’esistenza dell’obbligazione e sulla potenzialità dannosa del fatto, ma non copre i fatti successivi necessari a dimostrare la permanenza del danno nel diverso periodo oggetto della liquidazione.
  • Quando il credito deriva da un rapporto contrattuale di locazione e dall’omessa restituzione del bene ex art. 1591 c.c., il locatore deve provare il titolo e la scadenza del rapporto, mentre il conduttore ha l’onere di dimostrare di aver restituito l’immobile o di essere stato impossibilitato senza colpa a farlo.
  • La valutazione circa l’ammissibilità di documenti prodotti in appello ai sensi dell’art. 437 c.p.c. è discrezionale e non è censurabile in cassazione se il giudice spiega perché i documenti non siano indispensabili o siano privi di reale forza probatoria.
  • Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che mirano a sostituire una diversa lettura delle prove o dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la domanda subordinata risulti comunque incompatibile con la decisione adottata o sia implicitamente rigettata dalla ratio della sentenza.
  • L’indennità per ritardata restituzione ex art. 1591 c.c. è commisurata al corrispettivo convenuto, mentre un eventuale maggior danno richiede una specifica domanda e una prova autonoma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commercialeInadempimentoMora
RamiProcesso civileLocazioniObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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