Ordinanza n. 1112/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento, codice pratica 20240002425 del 30/04/2024, 104082, assunto dall’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, notificato in data 14/05/2024, avente ad oggetto il rifiuto del visto turistico alla sig.ra -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto turistico adottato dall'Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rifiuto del visto turistico. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti depositata in giudizio, rilasciata all'estero, non risultava autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero, né munita della legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, ove applicabile, dell'apostille. Il Collegio ha precisato che il difensore italiano non può autenticare una procura rilasciata all'estero, neppure mediante collegamenti video a distanza. Richiamando la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11, il TAR ha rilevato che il difetto di conferimento dello jus postulandi nelle forme di legge determina l'inammissibilità del ricorso. Tuttavia, considerato il precedente contrasto giurisprudenziale e il fatto che il ricorso era stato notificato prima della pubblicazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria, ha ritenuto sussistente un errore scusabile.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito dell'impugnazione contro il rifiuto del visto. Ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una nuova procura alle liti conforme ai requisiti formali: autenticazione da parte di un pubblico ufficiale autorizzato nello Stato estero e legalizzazione consolare italiana oppure apostille, ove applicabile. La causa è stata rinviata a una successiva udienza, la cui fissazione può essere sollecitata dalla ricorrente con apposita istanza. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 445/2000
La procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l'applicazione di strumenti internazionali sostitutivi.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Rileva ai fini della legalizzazione degli atti esteri da utilizzare in Italia da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Per gli Stati aderenti, l'apostille costituisce alternativa alla legalizzazione consolare del documento estero.
legge 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11
un giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile
Il conferimento dello jus postulandi secondo le forme prescritte è condizione di validità dell'instaurazione del giudizio; il difetto comporta l'inammissibilità del ricorso. In presenza di un precedente contrasto giurisprudenziale, può essere riconosciuto l'errore scusabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, neppure mediante collegamento video a distanza.
- Perché una procura alle liti formata all'estero possa essere utilizzata nel processo amministrativo italiano, essa deve essere munita della legalizzazione delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, dell'apostille.
- Il difetto delle forme legali di conferimento dello jus postulandi determina l'invalidità dell'instaurazione del giudizio e l'inammissibilità del ricorso; tuttavia, quando una nuova regola processuale sia stata chiarita da una pronuncia dell'Adunanza Plenaria dopo la notificazione del ricorso e vi fosse un precedente contrasto giurisprudenziale, il giudice può riconoscere l'errore scusabile e assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione della procura.
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