Risoluzione n. 199 del 3/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene deducibili, ai fini dell’art. 46 della legge n. 222/1985 e dell’art. 10, comma 1, lett. i), TUIR, anche le erogazioni liberali all’Istituto centrale per il sostentamento del clero effettuate con carta di credito, pur in assenza di espressa previsione nel decreto ministeriale del 12 dicembre 1988. La pronuncia segnala però che l’istanza, in quanto interpello ordinario, era inammissibile e viene trattata come consulenza giuridica.
Erogazioni liberali all’Istituto centrale per il sostentamento del clero tramite carta di credito
Erogazioni liberali all’Istituto centrale per il sostentamento del clero tramite carta di credito
La risoluzione esamina se le erogazioni liberali a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana possano essere effettuate con carta di credito e restare deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante. Il documento conclude in senso favorevole, valorizzando la tracciabilità del pagamento e l’evoluzione dei sistemi di versamento rispetto alla disciplina originaria.
Quesito e oggetto dell’interpello
L’Istituto centrale per il sostentamento del clero chiede se le erogazioni liberali in suo favore possano essere effettuate anche tramite carta di credito, ai fini della deducibilità dal reddito complessivo prevista dall’art. 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Il dubbio nasce dal fatto che tale modalità non è tra quelle espressamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 12 dicembre 1988, emanato in attuazione del medesimo articolo.
Posizione dell’istante
L’istante sostiene che la deduzione debba essere riconosciuta anche per i versamenti effettuati con carta di credito. A suo avviso, occorre tenere conto dell’evoluzione tecnologica intervenuta dopo il decreto del 1988 e delle modalità di versamento previste per altre erogazioni liberali, in particolare quelle a favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale disciplinate dall’art. 15, lettere i-bis) e i-quater), del TUIR.
Inammissibilità dell’istanza e qualificazione del parere
L’Agenzia delle Entrate rileva preliminarmente che l’istanza è inammissibile come interpello ordinario ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in quanto la fattispecie non interessa direttamente l’interpellante nella veste di contribuente. Per tale motivo viene reso un parere nell’ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99 del 18 maggio 2000, privo degli effetti tipici dell’interpello.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222 prevede, dal periodo d’imposta 1989, la deducibilità dal reddito complessivo delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, fino all’importo di lire due milioni, pari a euro 1.032,91. Il comma 2 dello stesso articolo demanda a un decreto del Ministro delle finanze la determinazione delle modalità operative.
Il decreto ministeriale 12 dicembre 1988 individua le modalità documentali richieste per la deduzione:
- bollettino di versamento su conto corrente postale intestato all’Istituto;
- quietanza liberatoria rilasciata dall’Istituto su appositi stampati predisposti e numerati;
- in caso di bonifico bancario, ricevuta dell’azienda di credito attestante l’avvenuto accredito dell’importo sul conto dell’Istituto beneficiario.
Successivamente, l’art. 10, comma 1, lettera i), del TUIR, come modificato dal D.L. n. 330 del 31 maggio 1994, convertito dalla legge n. 473 del 27 luglio 1994, ha recepito il contenuto dell’art. 46 della legge n. 222/1985, confermando la deducibilità fino a euro 1.032,91 ma senza ulteriori indicazioni sulle modalità di erogazione.
Estensione delle modalità di pagamento e analogie con altre erogazioni
Nel valutare l’ammissibilità della carta di credito, l’Agenzia richiama l’evoluzione della disciplina fiscale in materia di versamenti tracciabili. L’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ha previsto l’utilizzo della carta di credito, insieme ad altri strumenti come carte di debito e prepagate, assegni bancari e circolari, per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA.
Analoghe modalità sono state previste dall’art. 15, lettere i-bis) e i-quater), del TUIR per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale. Tali sistemi sono considerati idonei perché assicurano tracciabilità, agevolano i controlli e garantiscono l’effettività dei versamenti.
L’Agenzia osserva inoltre che, secondo la circolare n. 39/E del 2005, queste modalità trovano applicazione anche in assenza di una specifica previsione normativa, in analogia con la disciplina delle erogazioni detraibili a favore di ONLUS, anche per le liberalità disciplinate dall’art. 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché per altre categorie di enti e attività culturali e di ricerca.
Richiami a precedenti interpretativi e istruzioni dichiarative
La risoluzione richiama due precedenti chiarimenti:
- risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007, relativa agli enti che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, o che organizzano e realizzano attività culturali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR;
- risoluzione n. 96/E del 14 marzo 2009, relativa alle organizzazioni non governative ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera g), del TUIR.
Vengono inoltre richiamate le istruzioni ai modelli di dichiarazione 730/2009 e UNICO 2009, che confermano la generale applicabilità dei sistemi di versamento tracciabili per fruire dei benefici fiscali connessi alle erogazioni liberali. Per i versamenti tramite carta di credito, le istruzioni indicano che è sufficiente conservare ed esibire, se richiesto dall’amministrazione finanziaria, l’estratto conto della società che gestisce la carta.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
Alla luce del quadro normativo e dei richiamati orientamenti, l’Agenzia ritiene che anche le erogazioni liberali a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero possano essere effettuate tramite carta di credito, pur in assenza di un’espressa previsione normativa specifica. Di conseguenza, tali versamenti sono considerati idonei ai fini della deducibilità dal reddito complessivo dell’erogante entro il limite di euro 1.032,91.
Vigilanza sugli uffici
Le Direzioni regionali e provinciali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la risoluzione siano puntualmente osservati dagli uffici.
Testo integrale
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