Risoluzione n. 200 del 3/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’esclusione dall’articolo 96 TUIR per le società a prevalente capitale pubblico che costruiscono o gestiscono impianti per acqua, energia, teleriscaldamento, smaltimento e depurazione si applica solo se tali attività sono esercitate in via prevalente, da verificare sui ricavi. In tal caso gli interessi passivi e oneri assimilati possono essere dedotti integralmente; in caso contrario si applica il regime ordinario di limitazione alla deducibilità.
Deducibilità degli interessi passivi ex articolo 96 TUIR per società a prevalente capitale pubblico che gestiscono impianti e altri servizi
Deducibilità degli interessi passivi per società a prevalente capitale pubblico
La risoluzione affronta l’applicazione dell’articolo 96 del TUIR alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati per una società nata da scissione e interamente partecipata da un ente locale. Il tema centrale è se l’esclusione prevista dal comma 5 dell’articolo 96 possa operare anche quando le attività agevolate non siano esercitate in via esclusiva.
Quesito presentato dalla società
La società ALFA S.p.A. riferisce di essere stata costituita in attuazione dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha imposto la separazione tra proprietà degli impianti e gestione dei servizi pubblici. La società è nata dalla scissione di BETA S.p.A. e ha per oggetto:
- la proprietà e la gestione patrimoniale di reti e impianti per captazione, trattamento e distribuzione di acque potabili e industriali;
- la raccolta, depurazione e riciclo delle acque reflue;
- il trattamento dei fanghi di depurazione;
- la raccolta e distribuzione di gas metano;
- la gestione operativa, per conto dei comuni titolari, del servizio farmaceutico, incluse le attività di acquisto e distribuzione di specialità medicinali e articoli sanitari.
La società segnala che il capitale è interamente sottoscritto dal comune di riferimento e che gli interessi passivi del 2008 sono quasi integralmente riferibili, per oltre il 99,50%, all’attività di gestione delle reti e degli impianti, derivando da un finanziamento originariamente contratto dalla società proprietaria degli impianti e poi conferito alla società beneficiaria a seguito della scissione.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo la società, il comma 5 dell’articolo 96 del TUIR esclude dalla disciplina di limitazione alla deducibilità gli interessi passivi delle società il cui capitale sia sottoscritto prevalentemente da enti pubblici e che costruiscono o gestiscono impianti per acqua, energia, teleriscaldamento, smaltimento e depurazione. La contribuente ritiene che tale esclusione operi anche se l’attività richiamata non è esercitata in via esclusiva.
Sulla base di tale lettura, poiché gli interessi passivi sarebbero imputabili solo all’attività esclusa, la società sostiene di poter dedurre integralmente tali interessi senza applicare l’articolo 96 del TUIR.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’articolo 96 del TUIR disciplina la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati ai fini del reddito d’impresa secondo il seguente meccanismo:
- deduzione fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati;
- eventuale eccedenza deducibile entro il limite del 30% del ROL;
- ulteriore eccedenza riportabile agli esercizi successivi senza limiti temporali e deducibile sempre nei limiti del 30% del ROL di competenza.
Viene inoltre richiamato il comma 5 dell’articolo 96, introdotto dalla legge finanziaria 2008, che esclude dall’ambito applicativo della norma alcune categorie di soggetti, tra cui le società con capitale prevalentemente sottoscritto da enti pubblici che costruiscono o gestiscono impianti per:
- la fornitura di acqua;
- l’energia;
- il teleriscaldamento;
- lo smaltimento;
- la depurazione.
Per tali soggetti, gli interessi passivi possono essere dedotti integralmente, purché inerenti all’attività d’impresa.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che il riferimento normativo alle attività indicate potrebbe far ritenere, in astratto, che l’esclusione operi anche se esse non sono esercitate in via esclusiva. Tuttavia, per evitare che il regime agevolativo si estenda a soggetti che svolgono sostanzialmente attività diverse da quelle agevolate, viene affermato che l’attività richiamata dalla norma deve essere svolta in via prevalente.
La prevalenza deve essere verificata con riferimento al volume dei ricavi conseguiti.
Criterio di prevalenza e conseguenze operative
L’Agenzia indica che occorre confrontare i ricavi derivanti dalle attività agevolate con quelli derivanti dalle attività soggette al regime ordinario dell’articolo 96.
In particolare:
- se i ricavi derivanti dalle attività indicate nel comma 5 dell’articolo 96, nella fattispecie la gestione di impianti per lo smaltimento e la depurazione, sono superiori a quelli relativi all’attività farmaceutica, la società è esclusa dall’applicazione dell’articolo 96 e può dedurre integralmente interessi passivi e oneri assimilati derivanti da rapporti aventi causa finanziaria;
- se invece prevalgono i ricavi dell’attività non agevolata, la società resta soggetta all’articolo 96, a prescindere dal fatto che svolga anche una delle attività elencate nel comma 5.
Esito interpretativo
La risoluzione conclude che l’esclusione dal regime di limitazione alla deducibilità degli interessi passivi prevista dall’articolo 96, comma 5, TUIR non dipende dalla mera presenza dell’attività agevolata, ma richiede che essa sia esercitata in via prevalente. Solo in tal caso la società può dedurre integralmente gli interessi passivi; diversamente, si applica il regime ordinario di limitazione.
Indicazioni finali
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi esposti siano applicati in modo uniforme sul territorio.
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