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Sentenza

Sentenza n. 831/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3496/2023 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord il 13.09.2023 nel procedimento iscritto al NRG 1627/2022 nonché della sentenza n. 65/2025 emessa dalla Corte di Appello di Napoli – sez. Lav. il 13.02.2025 all’esito del procedimento iscritto al NRG 571/2024 Lav., non impugnata nei termini e passata in cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202506040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione delle sentenze che riconoscevano il diritto alla Carta del Docente per quattro annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3496/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per l'anno scolastico 2020/2021, e della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 65/2025, che aveva esteso il riconoscimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Il giudicato complessivo riconosceva quindi il diritto a quattro annualità, per un importo totale di € 2.000,00 oltre agli accessori di legge. La ricorrente ha dedotto il completo inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione dei titoli esecutivi. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di esecuzione, l'assegnazione di un termine perentorio, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza provare l'adempimento né contestare la pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Quanto all'ammissibilità, la ricorrente ha prodotto copia autentica dei titoli giudiziali e la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza d'appello, come richiesto dall'art. 114, comma 2, c.p.a. È stata inoltre rispettata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997: il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, era decorso prima della proposizione del ricorso. Nel merito, il giudice ha accertato l'inadempimento palese e non contestato del Ministero rispetto a un comando giudiziale chiaro, specifico e passato in giudicato, precisando che il giudizio di ottemperanza è limitato alla verifica dell'attuazione del dictum e non consente il riesame del merito della controversia definita. Il Ministero è stato ordinato di dare integrale esecuzione ai giudicati entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mediante accredito sulla Carta del Docente dell'importo complessivo di € 2.000,00 oltre agli accessori di legge. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza quale strumento per ottenere l'attuazione delle sentenze, anche dei giudici ordinari, quando la pubblica amministrazione obbligata non vi provveda spontaneamente.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Richiede, ai fini dell'azione di ottemperanza, la produzione dei titoli giudiziali da eseguire e della documentazione attestante il passaggio in giudicato quando necessario.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni costituisce una condizione dell'azione esecutiva e si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo mancato rispetto determina l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di sentenze dei giudici ordinari passate in giudicato quando una pubblica amministrazione obbligata non vi provveda spontaneamente.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare la corretta e integrale attuazione del comando giudiziale, senza riesaminare il merito della controversia definita dal titolo esecutivo.
  • Quando il titolo giudiziale comporta il pagamento o l'attribuzione di somme a carico di un'amministrazione statale, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, costituisce condizione dell'azione esecutiva e si applica anche all'azione di ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'assegnazione di un termine per adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per compiere anche gli adempimenti contabili e finanziari funzionali all'esecuzione.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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