Sentenza n. 2538/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della nota prot. n. 5762 del 31 marzo 2025 emessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta Enna, con la quale l’Ufficio Scolastico di Palermo ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza della Provincia di Palermo per la classe di concorso ADAA/ADEE, preavvisando la successiva revoca dell’affidamento dell’incarico di insegnamento; - per quanto di ragione del provvedimento a prot. n. 43961 del 4 novembre 2024 emesso dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con cui è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - per quanto di ragione del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compresi i pareri endoprocedimentali anche non conosciuti, ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per le classi di concorso ADAA/ADEE e, unitamente, diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna e parere negativo presupposto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia indicata, con preavviso della successiva revoca dell'incarico di insegnamento, nonché il diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna e il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Ha dedotto un'unica articolata censura di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili dell'illogicità e dell'ingiustizia manifesta, nonché la violazione dei principi affermati dalle Adunanze plenarie del Consiglio di Stato del 2022. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere perso l'interesse alla decisione poiché aveva concluso positivamente i percorsi INDIRE.
La decisione
Il Tribunale non ha esaminato nel merito le censure relative al diniego di riconoscimento del titolo estero, al parere negativo presupposto e all'esclusione dalle graduatorie. Ha rilevato che la dichiarazione del difensore, resa nell'interesse della ricorrente, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conseguente alla positiva conclusione dei percorsi INDIRE, imponeva la declaratoria di improcedibilità del ricorso in applicazione del principio dispositivo. Il giudice ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato integralmente le spese, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
Costituiva la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna, ma il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato, senza esame della relativa legittimità a causa dell'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni processuali applicate.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore, resa in modo univoco nell'interesse della parte, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso quando l'interesse alla pronuncia sia venuto meno nel corso del giudizio.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia quando la parte ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione, dovendo limitarsi a dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- La positiva conclusione, nel corso del giudizio, di un percorso amministrativo alternativo idoneo a soddisfare l'interesse sostanziale perseguito con l'impugnazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
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