Cassazione Penale, Ordinanza n. 23297/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per un episodio qualificato come tentata rapina. Con il primo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto in tentato furto, sostenendo che mancassero gli elementi della rapina; con il secondo e il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; con il quarto e il quinto motivo ha contestato la mancata esclusione della recidiva; con il sesto motivo ha dedotto l'eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto non specifico, perché sostanzialmente ripetitivo delle doglianze già proposte in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto integrato il delitto contestato. I motivi sull'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. sono stati giudicati manifestamente infondati, poiché per la rapina la speciale tenuità va valutata considerando non solo il valore del bene sottratto, ma anche le conseguenze lesive subite dalla persona offesa; nel caso concreto la frattura al dito della vittima escludeva la lievità del pregiudizio. Anche le censure sulla recidiva sono state reputate manifestamente infondate, perché il giudice di merito aveva effettuato una valutazione concreta del rapporto tra reato e precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Infine, la doglianza sulla pena è stata respinta, in quanto la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso
il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici e si limitano a reiterare censure già proposte in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata
art. 62 n. 4 cod. pen.
l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone un pregiudizio complessivamente lievissimo; nel delitto di rapina occorre considerare anche le conseguenze dannose per la persona offesa, non solo il valore del bene sottratto
art. 133 cod. pen.
la valutazione della recidiva e la determinazione della pena richiedono un apprezzamento concreto dei criteri di gravità del fatto, personalità e rapporto con i precedenti, non essendo sufficiente il solo richiamo alla gravità del fatto o al tempo di commissione dei reati
art. 132 cod. pen.
la graduazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti legali e secondo criteri motivati
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già respinte in appello integra motivo inammissibile.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta sulla sola base del modesto valore del bene sottratto quando il reato sia plurioffensivo e abbia prodotto ulteriori conseguenze lesive per la persona offesa.
- Nel delitto di rapina la speciale tenuità del danno va valutata in modo globale, considerando sia il profilo patrimoniale sia le offese alla libertà e all'integrità fisica o morale della vittima.
- La recidiva non può essere esclusa o confermata con un giudizio astratto fondato soltanto sulla gravità del fatto o sul tempo trascorso: è necessaria una valutazione concreta del nesso tra il nuovo reato e i precedenti penali, quale indice di persistente inclinazione criminosa.
- La determinazione della pena base e dei relativi aumenti o diminuzioni è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, purché la motivazione indichi gli elementi ritenuti decisivi e sia logicamente coerente.
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