Cassazione Civile, Ordinanza n. 24470/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso una sanzione amministrativa di euro 52.000 irrogata dalla Banca d'Italia, a seguito di ispezioni presso la banca di cui il ricorrente era stato consigliere di amministrazione. In appello l'opposizione è stata accolta solo in parte: sono stati ritenuti fondati soltanto alcuni rilievi relativi ad addebiti concernenti periodi in cui il ricorrente non era in carica, con riduzione della sanzione a euro 25.000 e compensazione delle spese per metà. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, avendo ottenuto la riduzione della sanzione, doveva considerarsi parte vittoriosa e che non poteva essere condannato al pagamento del 50% delle spese; ha richiamato il principio di soccombenza reciproca e la giurisprudenza sulle spese di lite, affermando di avere agito per ottenere tutela di una sua estraneità ad alcuni addebiti non considerata nella fase amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha osservato che il giudice di merito aveva correttamente ravvisato una soccombenza parziale del ricorrente, poiché l'opposizione era stata accolta solo in parte e la sanzione era stata confermata quanto all'illecito amministrativo, sia pure ridotta. Ha quindi affermato che il ricorrente non poteva qualificarsi come parte integralmente vittoriosa e che, conseguentemente, era legittima la condanna al pagamento della metà delle spese di lite. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 145 D.Lgs. 385/1993
ex art. 145 D. Lvo n. 385/1993 (cd. T.U.B.)
norma richiamata come base dell'opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d'Italia
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza
art. 92 c.p.c.
richiamato in relazione alla compensazione delle spese per soccombenza reciproca o altri giusti motivi; la Corte ribadisce che non può gravare spese sulla parte integralmente vittoriosa
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione di legge in tema di spese processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il giudice può compensare le spese per soccombenza reciproca, ma non può porle, in tutto o in parte, a carico della parte integralmente vittoriosa.
- La soccombenza reciproca presuppone una pluralità di domande contrapposte oppure il parziale accoglimento di una domanda unica articolata in più capi; l'accoglimento solo ridotto di una domanda articolata in un unico capo non integra, di per sé, reciproca soccombenza.
- Quando l'opposizione avverso una sanzione amministrativa è accolta soltanto parzialmente con conferma dell'illecito e mera riduzione dell'importo, la parte opponente resta parzialmente soccombente e può essere gravata, anche solo in quota, delle spese di lite.
- Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato a verificare che non sia stata violata la regola per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; la scelta di compensare, in tutto o in parte, resta nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge.
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