Sentenza del 15/05/2018 n. 2160 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Associazione sportiva dilettantistica - Mancata registrazione dell'atto costitutivo - Agevolazioni - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che la registrazione dell'atto costitutivo non costituisce un semplice adempimento formale, ma una condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/1991. In assenza di registrazione, l'associazione non può accedere ai benefici del regime agevolato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione contestava il mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/1991, sostenendo, in sostanza, che la mancata registrazione dell'atto costitutivo avesse natura meramente formale e non impedisse l'accesso al regime agevolativo.
Norme richiamate
Legge n. 398/1991
Il regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche è subordinato al rispetto degli adempimenti e delle condizioni richiesti dalla legge, tra cui la registrazione dell'atto costitutivo.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale subordina un beneficio al rispetto di specifici adempimenti, tali adempimenti possono costituire condizioni sostanziali di accesso e non mere formalità.
- Un'associazione sportiva dilettantistica deve registrare tempestivamente il proprio atto costitutivo per poter invocare il regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991.
- La mancata registrazione dell'atto costitutivo può comportare la perdita delle agevolazioni anche se l'associazione svolge concretamente attività sportiva dilettantistica.
- In situazioni analoghe è necessario verificare non solo i requisiti sostanziali dell'attività svolta, ma anche il puntuale rispetto degli adempimenti documentali e formali previsti dalla disciplina agevolativa.
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