Cassazione Penale, Sentenza n. 832/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui la Corte di appello avrebbe motivato in modo apparente l'attualità della pericolosità sociale del proposto, fondandosi sostanzialmente sulla presunzione "semel mafioso semper mafioso". La difesa ha richiamato la risalenza temporale dei fatti (2013-2016), la lunga detenzione (16.03.2016 - 08.06.2022) e la partecipazione a misure trattamentali/formazione (compresa la frequenza del corso ITS 2020/2021 e la liberazione anticipata) come elementi che avrebbero dovuto far ritenere cessata o attenuata la pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, avendo la Corte di appello correttamente motivato la permanenza della pericolosità sociale basandosi su una condanna definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e sul ruolo apicale del ricorrente nella famiglia di Altofonte. La Corte ha valutato che non sono emersi elementi idonei a dimostrare la recisione dei rapporti con il sodalizio o un effettivo ravvedimento: la mera osservanza delle regole detentive e la partecipazione ad attività formative/non hanno valore probatorio sufficiente di piena risocializzazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)
art. 1; art. 4, comma 1, lett. a)
La disposizione sulla pericolosità sociale e l'appartenenza ad associazioni mafiose richiede valutazione dell'attualità della pericolosità; la Corte può fondare la misura sull'appartenenza comprovata, specie se sussiste partecipazione/ruolo significativo, ma deve verificare la persistenza del vincolo alla luce degli elementi di fatto
codice penale
La condanna per associazione mafiosa è elemento qualificante della pericolosità sociale; il ruolo apicale nella struttura associativa rafforza la presunzione di stabilità del vincolo
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione sul trattamento)
La partecipazione del condannato a misure trattamentali ai fini della liberazione anticipata attesta condotta esteriore di adesione al percorso di rieducazione ma non prova di per sé la completa rieducazione o il venir meno della pericolosità sociale
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b); art. 616, comma 1
Art. 606 indica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui violazione di norme sostanziali); art. 616 prevede la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili
Corte Costituzionale
sent. n. 24/2019; sent. n. 186/2000
La giurisprudenza costituzionale ha inciso sull'interpretazione delle norme sulle misure di prevenzione e sulle sanzioni pecuniarie accessorie, richiamate in ordine ai criteri di liquidazione e responsabilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre sezioni)
Sez. U, n. 111/2017 (Gattuso); Sez. 6, n. 20577/2020 (Mariniello); Sez. 2, n. 8541/2020 (Capizzi); Sez. 1, n. 12746/2012 (Rumieri)
Le pronunce richiamate precisano che: l'appartenenza mafiosa può ricomprendere anche condotte funzionali sebbene non partecipative; per applicare la presunzione di stabilità del vincolo è necessario che vi siano elementi di partecipazione effettiva; va valutata l'attualità della pericolosità considerando tutti gli elementi concreti (compresa la detenzione, confessioni, offerte risarcitorie, attività trattamentali), ma alcune circostanze (es. liberazione anticipata) hanno valore limitato se non accompagnate da prove di reale distacco dal sodalizio
Massime di principio
- Una condanna definitiva per associazione mafiosa, specialmente con ruolo apicale, costituisce elemento molto significativo per l'applicazione di misure di prevenzione e può legittimare la presunzione di persistenza del vincolo, salvo prova contraria
- La cosiddetta presunzione "semel mafioso semper mafioso" non è automatica: la sua applicazione richiede la verifica dell'esistenza di elementi concreti che attestino la partecipazione stabile o il mantenimento di rapporti strutturati con il sodalizio
- La semplice partecipazione a corsi o attività trattamentali in carcere o la concessione di benefici (es. liberazione anticipata) attestano un comportamento esteriore conforme alle regole, ma non dimostrano necessariamente l'effettivo abbandono delle logiche criminali
- Per contrastare la presunzione di persistenza della pericolosità è necessario fornire prove concrete e specifiche di disimpegno: recisione dei legami con il sodalizio, atti pubblici o privati di dissociazione, dichiarazioni credibili di ravvedimento con riscontri fattuali, iniziative ripetute e stabili di reinserimento sociale
- Il giudice deve motivare specificamente la valutazione dell'attualità della pericolosità confrontando gli elementi di rischio con qualsiasi elemento di redenzione o discontinuità oggettivamente rilevabile
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