Cassazione Civile, Ordinanza n. 01509/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La società ha proposto regolamento di competenza contro l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva respinto l'eccezione di incompetenza territoriale. Nel giudizio di merito alcuni collaboratori ex art. 409, n. 3, c.p.c. avevano chiesto l'accertamento del diritto all'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ex art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015 e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive calcolate secondo il VI livello del ccnl terziario. La ricorrente sosteneva che, trattandosi di rapporti pacificamente parasubordinati, il foro territoriale dovesse essere quello del domicilio del collaboratore ex art. 413, co. 4, c.p.c., e non quello del luogo di insorgenza del rapporto/azienda ex art. 413, co. 2, c.p.c. A suo avviso, l'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 richiamerebbe solo la disciplina sostanziale della subordinazione, non anche quella processuale; inoltre, il richiamo ai contratti collettivi del comma 2 dimostrerebbe che la norma opererebbe soltanto sul piano sostanziale. I resistenti hanno difeso la decisione del Tribunale richiamando Cass. n. 1663/2020 e la qualificazione dell'art. 2 come norma di disciplina, non di fattispecie.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha affermato che, quando l'azione è proposta da collaboratori ex art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015 per ottenere le tutele proprie della disciplina del lavoro subordinato, la competenza territoriale va determinata secondo l'art. 413, co. 2, c.p.c., non secondo il foro del domicilio previsto per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dall'art. 413, co. 4, c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Milano, davanti al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge, rinviando alla sentenza definitiva di merito la regolazione delle spese, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015
La norma è qualificata come norma di disciplina, non di fattispecie, e comporta l'applicazione dell'intera disciplina della subordinazione ai rapporti di collaborazione etero-organizzata; tale applicazione comprende anche il profilo processuale, salvo incompatibilità ontologica.
art. 2, co. 2, d.lgs. n. 81/2015
Il richiamo agli accordi collettivi non esclude che il comma 1 operi sulla disciplina complessiva; la possibilità di disciplina collettiva specifica non implica che il comma 1 sia limitato al solo diritto sostanziale.
art. 409, n. 3, c.p.c.
Individua la categoria dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa richiamata dalla società per sostenere il foro del domicilio del collaboratore.
art. 413, co. 2, c.p.c.
È il criterio territoriale applicabile quando la controversia è regolata dalla disciplina della subordinazione: foro del luogo in cui è sorto il rapporto o in cui si trova l'azienda/dipendenza a cui il lavoratore è addetto o presta la sua opera.
art. 413, co. 4, c.p.c.
Prevede un foro esclusivo del domicilio del collaboratore/agente per le controversie di parasubordinazione; non si applica quando la domanda è volta a ottenere le tutele della subordinazione ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015.
art. 18 c.p.c.
È richiamato come criterio residuale evocato dalla Corte nel ragionamento sui casi di incertezza applicativa dei fori dell'art. 413 c.p.c.
art. 380 ter c.p.c.
Norma richiamata per le conclusioni scritte del Procuratore Generale nel procedimento camerale.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di collaborazione etero-organizzata ai sensi dell'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015, la disciplina della subordinazione va intesa in senso omnicomprensivo: in linea di principio include anche le regole processuali, salvo che una specifica regola risulti ontologicamente incompatibile con la fattispecie regolata.
- Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il criterio applicabile dipende dalla disciplina sostanziale che l'attore invoca in giudizio: se si chiede l'applicazione della disciplina della subordinazione si applica l'art. 413, co. 2, c.p.c.; se si agisce nell'ambito della parasubordinazione opera il foro esclusivo del domicilio ex art. 413, co. 4, c.p.c.
- Il foro del domicilio previsto per i collaboratori coordinati e continuativi ha natura di foro esclusivo e risponde a una logica di tutela del prestatore, ma non è utilizzabile quando la domanda sia diretta a ottenere le tutele proprie del lavoro subordinato per effetto del rinvio dell'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015.
- La qualificazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa non è decisiva, se la domanda giudiziale mira all'applicazione della disciplina sostanziale della subordinazione: ciò che conta è la disciplina invocata e non la sola etichetta del rapporto.
- L'interpretazione sistematica dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 413 c.p.c. impone di mantenere coerenza tra la tutela sostanziale richiesta e il giudice territorialmente competente, in modo da avvicinare il processo ai luoghi di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione datoriale.
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