Cassazione Penale, Sentenza n. 51404/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri di pena dal 28/07/2020 al 28/01/2021 e dal 28/01/2022 al 28/07/2022. Il rigetto si fondava su sanzioni disciplinari a carico del ricorrente: esclusione dalle attività comuni per cinque giorni per inosservanza degli ordini (17/06/2022 e periodo riferito al primo semestre) e ammonimenti del direttore (14/04/2022 e 09/06/2022) oltre a sanzione di cinque giorni per intimidazione e sopraffazione di compagni (riferito al secondo semestre). Il difensore ha dedotto difetto di motivazione sostenendo che la sanzione irrogata il 17/06/2022 era impugnata e quindi non definitiva, e che il provvedimento del Tribunale avrebbe fatto riferimento a semestri non oggetto del reclamo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo chiarendo che, ai fini del diniego della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza può procedere a valutazioni autonome sui fatti che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari e può avvalersi di accertamenti anche se il provvedimento disciplinare non è ancora divenuto definitivo. Ha richiamato precedente giurisprudenza che autorizza l'utilizzo di accertamenti di polizia, polizia penitenziaria e organismi giudiziari specializzati per valutare la partecipazione all'opera rieducativa. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la lettura complessiva dell'ordinanza rende chiaramente individuabili i semestri interessati, applicando il principio per cui nei provvedimenti camerali il contenuto della decisione va desunto dal contesto complessivo. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Cass. Sez. 1, n. 7117 del 08/11/2007, dep. 2008, Rv. 239303
Il magistrato di sorveglianza, per valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la persistenza di collegamenti criminosi, può avvalersi di accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria e di organismi giudiziari specializzati e trarre elementi anche da rinvii a giudizio o sanzioni disciplinari di rilevanza, senza che la sanzione debba essere necessariamente definitiva
Cass. Sez. 3, n. 16354 del 11/01/2021, Rv. 281069
Nei provvedimenti camerali non esiste un dispositivo autonomo; il contenuto della decisione si valuta nel suo insieme e quindi non è rilevante un apparente contrasto tra motivazione e dispositivo se il contesto complessivo chiarisce la decisione
Massime di principio
- Per la valutazione della liberazione anticipata il magistrato di sorveglianza può considerare comportamenti e accertamenti anche se i relativi provvedimenti disciplinari non sono divenuti definitivi; l'assenza di definitività non esclude il valore probatorio degli accertamenti
- Le sanzioni disciplinari rilevanti (es. esclusione dalle attività comuni, ammonimenti per intimidazione) costituiscono indici di mancata partecipazione all'opera rieducativa e possono legittimare il diniego della liberazione anticipata
- Nel sindacare i provvedimenti camerali occorre leggere l'atto nel suo complesso: eventuali apparenze di discrepanza tra parti dell'atto non determinano automaticamente un vizio se il contesto chiarisce il contenuto della decisione
- Per impugnare efficacemente un diniego di liberazione anticipata è utile contestare specificamente la valutazione dei fatti e produrre elementi contrari; l'argomento della non definitività della sanzione disciplinare è debole se il magistrato può compiere una valutazione autonoma
- Il ricorrente può essere condannato alle spese processuali anche nei procedimenti di impugnazione di provvedimenti sulla liberazione anticipata quando il ricorso venga rigettato
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