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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37351/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Como che aveva rigettato la richiesta, presentata ex art. 324 c.p.p., di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del 29/10/2024. Le censure principali erano: (i) mancata decisione e assenza di motivazione sull'eccezione di incompetenza per territorio (si prospetta la competenza dei Tribunali di Milano e di Locri); (ii) mancata considerazione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coindagati Bonomi e Gaspardi (Zambù); (iii) genericità e mancanza di prova della chiamata in correità dell'indagato Anderson, indicato come il "vero dominus del sistema"; (iv) mancata valutazione delle osservazioni del consulente di parte Deraco, che a detta della difesa avrebbe dimostrato l'effettività delle operazioni indicate nelle fatture e l'assenza del meccanismo di frode carosello; (v) insufficienza della motivazione circa il ruolo di amministratore di fatto attribuito a Salvatore Giorgi.

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente al primo motivo (eccezione di incompetenza per territorio): ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a tale questione e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Como affinché si pronunci sulla competenza territoriale. Per il resto delle censure (valutazione delle dichiarazioni dei coindagati, della prova documentale fornita dal consulente, del ruolo di amministratore di fatto ecc.) la Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati/inammissibili, ritenendo che il Tribunale avesse adeguatamente motivato il fumus commissi delicti richiamando numerosi indici di fittizietà e altri elementi probatori; pertanto tali profili non sono stati accolti.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di riesame avverso le misure cautelari reali; è la norma sulla quale si è fondata la domanda di revoca del sequestro e rispetto alla quale si è valutata la competenza del Collegio del riesame.

  • artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riferimento alle norme di reato contestate (ambito sostanziale delle imputazioni oggetto delle misure cautelari e del sequestro).

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità in Cassazione in materia di motivazione: la Corte non può sostituirsi al giudice di merito con una rivalutazione degli elementi di fatto quando la motivazione non sia assente o meramente apparente; qui la Cassazione ha ritenuto non censurabili le valutazioni di merito svolte dal Tribunale.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'irrevocabilità della sentenza di patteggiamento: la Corte ha considerato come attendibile la dichiarazione del coindagato Anderson, anche alla luce della sentenza di definizione ex art. 444, che influenza la valutazione della sua attendibilità.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato ha natura giurisdizionale (es. ordinanza o decreto emesso dal G.I.P.), l'eccezione di incompetenza per territorio può essere sollevata e il Tribunale del riesame è tenuto a pronunciarsi: il mancato esame di tale eccezione può comportare annullamento e rinvio.
  • Se il provvedimento impugnato è un atto non giurisdizionale (es. decreto probatorio del pubblico ministero), il sindacato in sede di riesame sulla competenza territoriale è più limitato e può essere ritenuto non deducibile nelle forme proprie; la distinzione tra atto giurisdizionale e atto del pubblico ministero è quindi cruciale.
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie compiute dal Tribunale se la motivazione non è assente o meramente apparente: l'atto di impugnazione deve indicare punti specifici di insufficienza o contraddittorietà per essere accolto ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
  • Le censure basate su una diversa valutazione degli elementi di prova (es. contestare l'affidabilità delle dichiarazioni o l'interpretazione di indici di fittizietà) rientrano nel merito e, salvo vizi motivazionali formali, non sono solitamente ammissibili in Cassazione.
  • La decisione parziale favorevole al ricorrente (annullamento limitato e rinvio) è uno strumento pratico per ottenere che il giudice di merito esamini in concreto questioni procedurali non valutate o valutate in modo lacunoso; pertanto, nelle impugnazioni è utile separare e precisare le questioni procedurali da quelle di merito.

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